Il diritto d'autore nella musica
Informazioni sul diritto d'autore
La Legge sul diritto d'autore (LDA) del 1992 (rivista nel 2008 e nel 2019) costituisce la base per la tutela delle opere letterarie e artistiche. Inoltre, regola i cosiddetti diritti di protezione affini. Questi ultimi sono i diritti degli interpreti (musicisti, cantanti, attori, ecc.) sulle loro prestazioni, i diritti dei produttori di supporti sonori e audiovisivi sulle loro registrazioni e i diritti degli organismi di diffusione sulle loro trasmissioni.
La LDA stabilisce inoltre i compiti e gli obblighi delle cinque società di gestione.
La SUISA, in quanto cooperativa, detiene in via fiduciaria i diritti d'autore di compositori, parolieri ed editori musicali. Ciò significa che si occupa della riscossione delle indennità sui diritti d'autore e li ripartisce ai titolari dei diritti.
Le opere musicali sono automaticamente protette
In base alla Legge sul diritto d'autore, qualsiasi opera musicale con un carattere individuale è automaticamente protetta dal momento della sua creazione. Un'adesione alla SUISA quale membro si giustifica solo nella misura in cui l'opera abbia già un'utilizzazione pubblica (ad esempio trasmessa o eseguita).
Chi paga le indennità?
Ogni composizione e ogni testo di canzone appartiene al rispettivo autore. Chiunque voglia pubblicare, riprodurre, eseguire, trasmettere o diffondere un'opera, necessita del consenso dell'autore o della SUISA, poiché quest'ultima ha acquisito i relativi diritti dagli autori.
Poiché non tutti gli utenti possono negoziare individualmente con ogni autore, la SUISA rilascia licenze per l'uso della musica in Svizzera e nel Liechtenstein per conto degli autori. Gli organizzatori di concerti, i produttori discografici, le emittenti radiofoniche e televisive, i club e i ristoranti, per esempio, devono acquisire tale licenza.
Matrimoni e feste d'associazione
Chi utilizza un'opera in privato non deve alcun compenso all'autore e quindi non ha bisogno di una licenza. Questo vale, ad esempio, per le feste di matrimonio o di compleanno non pubbliche, ma non per le feste di associazioni e aziende, per le rappresentazioni scolastiche o per la musica di sottofondo nei centri commerciali. La SUISA fornisce gratuitamente informazioni se un'opera è protetta, sul costo di un utilizzo pubblico e sui casi in cui non deve essere pagato alcun compenso.
Modifiche alla legge revisionata nel 2019
Per garantire un'adeguata protezione del diritto d'autore nell'era digitale, la Legge federale sul diritto d'autore (LDA) è stata revisionata nel 2019 ed è in vigore in questa forma dal 1° aprile 2020.
Le principali novità per i titolari dei diritti e per gli utenti di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore sono:
- I gestori di servizi di hosting su Internet sono obbligati, a certe condizioni, a prevenire che opere e registrazioni siano caricate e recuperate illegalmente (stay-down obligation).
- Il trattamento dei dati allo scopo di azioni penali contro l'uso illegale di opere protette dal diritto d'autore è facilitato.
- Gli autori hanno ora diritto a delle indennità per l'uso online di opere audiovisive e rappresentazioni. La musica ne è esclusa perché il diritto per la sua utilizzazione in film e video è già gestito dalla SUISA.
- La durata della protezione per gli interpreti, i produttori di supporti sonori e audiovisivi è stata prorogata a 70 anni.
- Le eccezioni già esistenti per l'uso di opere orfane (opere senza titolari di diritti rintracciabili) e di opere di persone con disabilità sono state estese.
- Le società di gestione hanno ora la possibilità di concedere licenze collettive estese. Questo significa che possono anche amministrare i diritti degli autori che non rappresentano.
- Ogni fotografia è ora protetta, anche se non ha un carattere individuale.
Letteratura sul tema del diritto d'autore
Letteratura sui diritti dei musicisti
La letteratura specializzata è disponibile in tedesco e francese nella versione linguistica del nostro sito web (DE, FR).