Il diritto d'autore nella musica

Informazioni sul diritto d'autore

La Legge sul diritto d'autore (LDA) del 1992 (rivista nel 2008 e nel 2019) costituisce la base per la tutela delle opere letterarie e artistiche. Inoltre, regola i cosiddetti diritti di protezione affini. Questi ultimi sono i diritti degli interpreti (musicisti, cantanti, attori, ecc.) sulle loro prestazioni, i diritti dei produttori di supporti sonori e audiovisivi sulle loro registrazioni e i diritti degli organismi di diffusione sulle loro trasmissioni.

La LDA stabilisce inoltre i compiti e gli obblighi delle cinque società di gestione.

La SUISA, in quanto cooperativa, detiene in via fiduciaria i diritti d'autore di compositori, parolieri ed editori musicali. Ciò significa che si occupa della riscossione delle indennità sui diritti d'autore e li ripartisce ai titolari dei diritti.

Le opere musicali sono automaticamente protette

In base alla Legge sul diritto d'autore, qualsiasi opera musicale con un carattere individuale è automaticamente protetta dal momento della sua creazione. Un'adesione alla SUISA quale membro si giustifica solo nella misura in cui l'opera abbia già un'utilizzazione pubblica (ad esempio trasmessa o eseguita).

Chi paga le indennità?

Ogni composizione e ogni testo di canzone appartiene al rispettivo autore. Chiunque voglia pubblicare, riprodurre, eseguire, trasmettere o diffondere un'opera, necessita del consenso dell'autore o della SUISA, poiché quest'ultima ha acquisito i relativi diritti dagli autori.

Poiché non tutti gli utenti possono negoziare individualmente con ogni autore, la SUISA rilascia licenze per l'uso della musica in Svizzera e nel Liechtenstein per conto degli autori. Gli organizzatori di concerti, i produttori discografici, le emittenti radiofoniche e televisive, i club e i ristoranti, per esempio, devono acquisire tale licenza.

Matrimoni e feste d'associazione  

Chi utilizza un'opera in privato non deve alcun compenso all'autore e quindi non ha bisogno di una licenza. Questo vale, ad esempio, per le feste di matrimonio o di compleanno non pubbliche, ma non per le feste di associazioni e aziende, per le rappresentazioni scolastiche o per la musica di sottofondo nei centri commerciali. La SUISA fornisce gratuitamente informazioni se un'opera è protetta, sul costo di un utilizzo pubblico e sui casi in cui non deve essere pagato alcun compenso.

Modifiche alla legge revisionata nel 2019

Per garantire un'adeguata protezione del diritto d'autore nell'era digitale, la Legge federale sul diritto d'autore (LDA) è stata revisionata nel 2019 ed è in vigore in questa forma dal 1° aprile 2020.

Le principali novità per i titolari dei diritti e per gli utenti di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore sono:

  • I gestori di servizi di hosting su Internet sono obbligati, a certe condizioni, a prevenire che opere e registrazioni siano caricate e recuperate illegalmente (stay-down obligation).
  • Il trattamento dei dati allo scopo di azioni penali contro l'uso illegale di opere protette dal diritto d'autore è facilitato.
  • Gli autori hanno ora diritto a delle indennità per l'uso online di opere audiovisive e rappresentazioni. La musica ne è esclusa perché il diritto per la sua utilizzazione in film e video è già gestito dalla SUISA.
  • La durata della protezione per gli interpreti, i produttori di supporti sonori e audiovisivi è stata prorogata a 70 anni.
  • Le eccezioni già esistenti per l'uso di opere orfane (opere senza titolari di diritti rintracciabili) e di opere di persone con disabilità sono state estese.
  • Le società di gestione hanno ora la possibilità di concedere licenze collettive estese. Questo significa che possono anche amministrare i diritti degli autori che non rappresentano.
  • Ogni fotografia è ora protetta, anche se non ha un carattere individuale.

Letteratura sul tema del diritto d'autore

Letteratura sui diritti dei musicisti

La letteratura specializzata è disponibile in tedesco e francese nella versione linguistica del nostro sito web (DE, FR).

Domande frequenti e risposte

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.

    Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.

    La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
    • versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
    • musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
       _alla radio non superi i 25 minuti,
      _in TV al massimo i 15 minuti
    • musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)


    La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:

    • il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
    • il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
    • il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
    • il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
    • il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
    • i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
  • Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.

    La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:

    • autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
    • interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
    • produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
    • organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)

    Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.

    La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).

    In linea generale, vale quanto segue:
    Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo.

  • La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.

    • Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.
    • Il «grande diritto»  interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.

    La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.

  • Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.

    Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:

    1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)

    2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.

    Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.

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