Radio e TV
Nuove emittenti radio o TV
Richiedete qui la licenza per trasmettere programmi radiofonici e televisivi
Licenze
L’indennità è di solito calcolata come percentuale delle entrate dell'emittente. Si considerano entrate tutte le prestazioni in equivalente monetario percepite grazie all'attività di emissione (comprese simulcasting e webcasting) e alla messa a disposizione.
La percentuale calcolata dipende anche dalla parte di musica protetta nei programmi. Il repertorio della SUISA comprende tutte le opere per le quali la SUISA ha il diritto di esercitare almeno uno dei diritti concessi dalla presente tariffa (diritto di registrazione o di ri-registrazione, diritto di diffusione o diritto di messa a disposizione).
Ecco come procedere
Inviateci il questionario debitamente compilato. In seguito, vi faremo pervenire una licenza e la relativa fattura. Una volta ricevuto il vostro pagamento, provvederemo a ripartire il denaro ai compositori, parolieri ed editori aventi diritto. A questo scopo abbiamo bisogno degli elenchi della musica trasmessa.
Per le radio
Le emittenti dichiarano alla SUISA la musica o i supporti sonori e audiovisivi trasmessi nei loro programmi, compresi i tappeti musicali e i jingle. Le dichiarazioni devono essere presentate conformemente all'allegato I della tariffa.
Per le emittenti TV
Le emittenti televisive dichiarano alla SUISA tutte le produzioni trasmesse, in particolare le opere di terzi e i lungometraggi, i film per la televisione, i documentari e le serie TV non prodotti per conto dell'emittente.
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Webradio Licenze
129 kB -
Testo della tariffa: Tariffa comune S
398 kB -
Testo della tariffa: Tariffa comune S Principato del Liechtenstein
(disponibile solo in tedesco)
325 kB -
Nota informativa sulla dichiarazione Conteggio finale Tariffa comune S
(disponibile solo in francese e tedesco)
140 kB -
Modello di contratto: Tariffa comune S
1.730 MB -
Modello di contratto: Tariffa comune S Principato del Liechtenstein
(disponibile solo in tedesco)
91 kB -
Testo della tariffa: Tariffa comune Y
346 kB -
Modello di formato delle liste di trasmissione radio: Tariffa comune S
12 kB -
Nota informativa: Tariffa comune Y (Abonnamenti)
176 kB
Domande e risposte
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Questa tariffa si applica alle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o li immettono direttamente in reti via cavo.
Nel campo dei diritti d'autore tali aziende sono denominate «emittenti». Un'emittente può trasmettere uno o più programmi.
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No. I pagamenti in acconto non vengono adeguati in automatico. Se necessario, vengono fissati sulla base dei conteggi finali effettuati dalla SUISA.
Per le nuove emittenti, vengono definiti tramite il formulario di dichiarazione.
Gli acconti vengono modificati solo:
- se la SUISA lo ritiene necessario oppure
- se la/il cliente si rivolge attivamente alla SUISA richiedendo una rettifica.
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Rientrano tra i «mezzi propri» in particolare:
- Capitale proprio
- Capitale di terzi (prestiti)
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Costi rilevanti (esempi, non esaustivi):
Costi del programma, dei materiali e dei servizi:
- Tecnologia di produzione Emissioni
- Tecnologia di diffusione (alimentazione, diffusione, ecc.)
- Tecnologia di studio Moderazione
- Costi dei materiali / costi dei materiali delle società del Gruppo
- Acquisto di diritti e licenze di terzi e di società del Gruppo
- Servizi di terzi per la produzione di spot pubblicitari
- Altri costi di produzione e del programma di terzi e di società del Gruppo
- Costi per i social media
- Altri costi per servizi
- Riduzioni dei costi
Costi per il personale:
- Salari
- Assicurazioni sociali
- Cassa pensioni
- Formazione e perfezionamento
- Indennità per spese effettiva
- Altri costi del personale
- Dipendenti temporanei
- Prestazioni delle assicurazioni sociali
Altri costi di esercizio:
- Costi per i locali
- Manutenzione, riparazioni, sostituzione
- Canoni di utilizzo dell'operatore della piattaforma DAB
(Le emittenti che ottengono contributi per la promozione della tecnologia DAB+ ai sensi degli articoli 58 e 109a possono detrarre dalla voce dei costi DAB+ l'importo percepito dall’UFCOM fino all'ammontare dei fondi di promozione ricevuti; i restanti costi DAB+ devono comunque essere dichiarati.
Ad esempio, l'emittente ha un totale di 30'000 CHF di costi DAB+ e riceve dall’UFCOM 10'000 CHF per la promozione della tecnologia DAB+, quindi possono essere detratti solo 10'000 CHF dai costi e 20'000 CHF devono essere dichiarati come costi. - Costi per i veicoli
- Assicurazioni immobiliari, imposte, tasse
- Costi energetici e di smaltimento
- Spese amministrative
- Spese pubblicitarie
- Spese pubblicitarie del Gruppo Cooperazioni con i media
- Spese per operazioni di compensazione diverse dalla pubblicità
- Altri costi di esercizio
- IVA non recuperabile
- Ammortamenti (eccetto: vedi voce «Risultato straordinario»)
- Management Fees
Costi non rilevanti (esempi non esaustivi):
Risultato straordinario:
- Altri costi straordinari
- Indennità per i diritti d'autore / altri compensi delle società consorelle
- Costi per eventi (ad es. costi della TC K)
- Oneri derivanti da attività finanziarie di terzi / società del Gruppo / azionisti
- Ammortamenti straordinari
- Ammortamenti nuove tecnologie (LRTV art. 58)
- Ammortamenti Goodwill
- Ammortamenti archiviazione dei programmi (Art. 21 par. 3 LRTV)
- Multe, sanzioni, infrazioni
- Altri oneri straordinari e non di esercizio
- Imposte
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Secondo la tariffa (cifra 10), le disposizioni di licenza valgono sempre «per programma».
Ciò significa che
- se un programma ha una denominazione propria e
- gli ascoltatori devono selezionarlo attivamente per ascoltarlo
viene considerato come programma separato, anche se il contenuto differisce solo leggermente (ad es. per un diverso notiziario).
Se in un programma di questo tipo né gli introiti né i costi superano l'indennità minima, la SUISA conteggerà l'indennità minima.
Anche i programmi complementari in webcasting (cifra 17) devono essere conteggiati separatamente per ogni programma principale.
Ciò riguarda, ad esempio, i cosiddetti «artist channel» con programmi identici, che possono essere attribuiti a più programmi principali.
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Sì, secondo la cifra 8.1 (tariffa, ultimo capoverso) in questo caso l'emittente deve indicare alla SUISA tutti gli introiti e i contributi necessari per coprire il deficit dell'attività di diffusione.
L'unica eccezione è rappresentata dagli introiti già conteggiati in base ad altre tariffe SUISA, ad esempio da:
- manifestazioni concertistiche
- altri eventi con musica
- produzioni di suoni e audiovisive
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La SUISA non rileva una perdita nel bilancio dell'anno precedente. Un utile dell'anno precedente rientrava già negli introiti dichiarati se erano stati generati come risultato dell’attività di diffusione. Si tratterebbe quindi di un doppio onere se rientrasse negli introiti dichiarati dell'anno successivo.
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Se si tratta di importi consistenti, la SUISA verifica caso per caso se tale introito debba essere dichiarato.
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La deduzione forfettaria di cui alla cifra 8.3. non può essere applicata se il conteggio si basa sui costi, in quanto la deduzione forfettaria si riferisce agli introiti pubblicitari.
Riduzioni in conformità alle cifre 18-21:
La cifra 18 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La cifra 19 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La cifra 20 si riferisce al conteggio. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
La riduzione alla cifra 21 non è direttamente correlata a introiti o costi. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.
Gli sconti associativi e gli sconti per la presentazione puntuale e completa dei documenti vengono valutati indipendentemente dalla questione costi/introiti.
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Le emittenti che fanno parte di un'associazione riconosciuta di organismi di diffusione (radio e TV) beneficiano di uno sconto del 10%,
a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti.
- L'associazione sostiene la SUISA e SWISSPERFORM nel loro lavoro
- L'emittente si impegna per iscritto a rispettare la tariffa e ad attenersi a tutte le disposizioni. Vi rientrano ad esempio:
- rispetto delle scadenze
- presentazione completa e puntuale dei dati per il conteggio finale
Importante:
lo sconto si applica al singolo programma, non all'intera azienda. Ciò significa che in un gruppo di aziende è possibile che lo sconto venga concesso a un programma, ma non a un altro. -
Cifra 33. I jingle, i tappeti musicali ecc. devono essere dichiarati negli elenchi di emissione. In pratica, la SUISA accetta che i contenuti musicali come jingle, loghi sonori ecc. siano dichiarati separatamente dall'elenco di emissione. Inoltre, non ci sono scadenze per l'inoltro.
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Se un'emittente viola i propri obblighi di informazione, perde il diritto agli sconti.
Importante: anche in caso di perdita degli sconti, rimangono in vigore gli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 51 LDA. L'emittente deve quindi continuare a trasmettere tutti i dati pertinenti in modo corretto e tempestivo.
La tariffa comune S (TC S) disciplina chiaramente questa situazione:
La violazione dell'obbligo di informazione può- comportare la perdita di sconti
- e in aggiunta l'obbligo di indennizzare gli oneri supplementari sostenuti dalle società di gestione.
Ciò significa che eventuali informazioni mancanti o tardive possono comportare costi aggiuntivi.
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Cifra 7.1. Le emittenti non soggette alla LRTV e le emittenti che possono essere ricevute anche al di fuori della Svizzera devono ottenere diritti aggiuntivi da Audion. Audion concede la licenza per la riproduzione a fini di diffusione per le emittenti non soggette alla LRTV. I canali non soggetti alla LRTV sono emittenti con scarsa rilevanza giornalistica, ad esempio emittenti musicali pure a bassa distribuzione.