Diritto e consulenza
Un concentrato di informazioni, spiegazioni e consigli in merito a temi quali il diritto d’autore, l’adesione alla SUISA, il business musicale e molto altro.
Qui troverete una serie di articoli della categoria «Buono a sapersi» tratti dalla nostra rivista per i membri SUISAinfo. La raccolta sarà costantemente integrata da articoli di future edizioni del SUISAinfo
- Gli articoli sotto Consigli legali si occupano prevalentemente di temi giuridici.
- Gli articoli sotto Guide e consigli offrono invece aiuto e informazioni generali di fondo in merito a diverse questioni.
Risposte alle domande più frequenti sul diritto d'autore.
Generalità sul diritto d'autore
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Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.
La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:
- autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
- interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
- produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
- organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)
Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.
La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).
In linea generale, vale quanto segue:
Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo. -
La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.
Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.
La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:
- musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
- versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
- musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
- estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
_alla radio non superi i 25 minuti,
_in TV al massimo i 15 minuti - musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)
La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:- il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
- il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
- il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
- il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
- il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
- i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
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La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.
- Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.
- Il «grande diritto» interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.
La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.
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Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.
Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:
1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)
2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.
Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.
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È possibile trovare una panoramica di libri specialistici sul tema del diritto d'autore e dei diritti dei musicisti alla pagina «Diritto d'autore nella musica» (solamente in tedesco, francese e inglese) sul nostro sito web.
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in tedesco:
Poto Wegener: musik & recht, Schweizer Handbuch für Musikschaffende, 2. unveränd. Auflage, 2004 (ISBN 978-3-9809540-2-0).
Das 550 Seiten starke Buch beleuchtet folgende Themen: Urheberrecht, Verwertungsrecht (SUISA und SWISSPERFORM), Tonträgerindustrie, Tonträgerverträge, Verlagswesen, Sampling und Remix, Musik und Internet, Vertragsrecht, gruppeninterne Verträge und Organisationsstrukturen, Konzertverträge, Management und Booking, Schutz des Gruppennamens, Lärmschutz sowie soziale Vorsorge. Ein Dutzend ausführlich erklärte Musterverträge machen das Buch zu einem kompletten und kompetenten Ratgeber, welcher der jedoch teilweise nicht mehr ganz aktuell ist.
Robert Lyng, Heinz Oliver, Michael von Rothkirch: Die neue Praxis im Musikbusiness, 12. Auflage, 2013 (ISBN 978-3-95512-059-7).
Ein grundlegendes Standardwerk für alle, die verstehen wollen, wie die Musikbranche funktioniert. In 18 Kapiteln werden die wichtigsten Akteure der Branche vorgestellt. Von der Bandgründung bis zum Chart-Erfolg werden allen, die sich professionell mit Musik befassen, kostbare praktische Tipps gegeben. Urheberrechts-Basics werden ebenso vermittelt wie die Kunst, Verträge zu verhandeln. Ein umfangreicher Anhang mit kommentierten Verträgen rundet das Buch ab. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.
Rolf Moser, Andreas Scheuermann (Hrsg.): Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Auflage, 2018 (ISBN 978-3-7808-0188-3).
Auf beinahe 1500 Seiten werden alle für die Musikproduktion relevanten Themenbereiche äusserst ausführlich diskutiert – eine komplettere Darstellung der Thematik ist kaum denkbar. Da sich das Buch auf die Rechtslage in Deutschland bezieht, können nicht alle Informationen 1:1 auf die Schweiz übertragen werden.
Donald S. Passman, Wolfram Herrmann: Alles, was Sie über das Musikbusiness wissen müssen, 2. Auflage, 2011 (ISBN 978-3-7910-2987-0).
Branchen-Kenner Wolfram Herrmann hat den US-Bestseller des Anwalts Donald S. Passman auf die Musik-Szene in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. In diesem Ratgeber enthüllen die beiden Experten ihr umfangreiches Insiderwissen fundiert und nachvollziehbar.
in francese:
Guy Haumont, Eric Haumont: Le Droit des musiciens, Guide pratique, 2. Auflage, 2002 (ISBN: 978-2911433160).
Eine vollständige, übersichtliche und international ausgerichtete Darstellung von Recht und Praxis des Musikbusiness, jedoch teilweise nicht mehr auf dem neusten Stand.
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La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei propri programmi in maniera adeguata. Tuttavia, non è precisato cosa si intenda esattamente per «adeguato».
Come per il settore cinematografico, nel 2004 la SSR ha regolamentato la sua collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera». Lo scopo della Carta è rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento.
Con questa Carta la SSR si impegna a trasmettere nei propri programmi radio una quota adeguata di musica svizzera. Si considerano musica svizzera le registrazioni o trasmissioni dal vivo a cui hanno partecipato compositori/compositrici, interpreti o produttori/produttrici svizzeri oppure registrazioni con una significativa partecipazione svizzera.
La SSR e i suoi partner stabiliscono ogni anno dei parametri di riferimento per la quota di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SSR ha generalmente non solo rispettato questi obiettivi, ma li ha addirittura superati.
Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20 percento.
Protezione del nom di un gruppo
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Il nome di un gruppo può – se sono soddisfatti tutti i requisiti di legge – essere registrato come marchio. A tal fine deve essere depositato presso il registro dei marchi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI): https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/domanda-in-svizzera
La SUISA non è coinvolta in questa registrazione e non assume alcun compito in merito.
Anche senza registrazione come marchio, un nome d’artista o di gruppo può comunque essere tutelato giuridicamente. Si applicano, tra l’altro:
- il diritto generale al nome previsto dal Codice civile,
- nonché la Legge federale contro la concorrenza sleale.
Tale protezione giuridica, tuttavia, non è definita in modo preciso. Occorre quindi valutare caso per caso fino a che punto essa sia effettivamente garantita.
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La registrazione del nome del gruppo come marchio presenta diversi vantaggi:
- In caso di controversia, è più facile dimostrare di aver utilizzato per primi il nome.
- Impedisce a un gruppo di nuova costituzione di scegliere lo stesso nome se in seguito a delle verifiche scopre che il nome è già registrato.
- Delimita chiaramente la portata di tutela da alcune classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento).
Tuttavia, la registrazione di un marchio presenta anche degli svantaggi:
- Costa almeno da CHF 350 a 450 per dieci anni.
- La protezione vale solo per la Svizzera. Chi desidera tutelare il nome anche all’estero deve registrarlo separatamente, con ulteriori costi.
- Presentare una domanda di marchio è complicato e richiede competenze giuridiche specialistiche. Per questo motivo è opportuno rivolgersi a un avvocato o a un’avvocata specializzato/a in marchi – ciò comporta però costi supplementari.
Dal momento che un nome può essere tutelato anche senza registrazione come marchio, in virtù del diritto al nome generale previsto dal Codice civile e della Legge contro la concorrenza sleale, occorre valutare caso per caso se la registrazione di un marchio convenga davvero.
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Con la registrazione di un marchio, un gruppo ottiene il diritto esclusivo (monopolio) di utilizzare il proprio nome. Ciò comporta due importanti vantaggi:
- Solo il gruppo stesso può utilizzare questo nome.
- Il gruppo può intraprendere azioni legali contro chi utilizza lo stesso nome o un nome simile.
Tuttavia, ci sono tre limitazioni:
- La protezione del marchio vale solo dieci anni. Successivamente deve essere prorogata per altri dieci anni, il che attualmente costa CHF 550.
- La protezione riguarda soltanto tre classi di prodotti o servizi, ad esempio pubblicità, intrattenimento o strumenti musicali. Chi desidera tutelare il nome anche in altri ambiti, deve presentare una domanda supplementare e sostenerne i costi.
Chi dimostra di aver già utilizzato un marchio simile prima del deposito del marchio può continuare a farlo. Il titolare del marchio non può vietarglielo.
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La cosiddetta registrazione nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) attualmente costa 350 (in caso di deposito elettronico) o 450 franchi.
In questo modo il nome del gruppo è protetto in Svizzera per dieci anni in tre classi: pubblicità, intrattenimento e strumenti musicali.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel tariffario dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.