Diventare membri della SUISA
Qui potete fare domanda di adesione.
FAQ: Domande frequenti e risposte
Adesione in qualità di autore
Adesione alla SUISA
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No. Potete decidere liberamente come regolare l'utilizzo della vostra musica con un editore. Solo per quanto riguarda l'ammontare dell’indennità a favore dell'editore, dovete attenervi ai limiti stabiliti nel Regolamento di ripartizione della SUISA.
Le clausole nei contratti d’edizione secondo cui anche i diritti di esecuzione, di emissione o di riproduzione dovrebbero essere trasferiti all’editore come cosiddetti «diritti accessori» non hanno alcun effetto, se tali diritti sono già stati trasferiti alla SUISA tramite il contratto di gestione.
La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati trasferiti direttamente dall'autore o dall’autrice o tramite un editore.
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Sì, ma le società di gestione straniere non sono attive né in Svizzera né nel Liechtenstein; sono rappresentate dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se aderite a una società di gestione straniera, la SUISA rappresenterà i vostri diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e trasferirà le indennità alla vostra società estera, che a sua volta vi inoltrerà il denaro.
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SWISSPERFORM rappresenta i diritti e i diritti al compenso degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione che derivano dalle loro esecuzioni e prestazioni.
Non si tratta della protezione delle opere musicali (cioè non delle composizioni), bensì della protezione delle prestazioni che consentono di percepire e diffondere queste opere, ad esempio tramite una registrazione o una diffusione. Il diritto d'autore si riferisce a questo gruppo di diritti come «diritti di protezione affini».
SWISSPERFORM fa valere nei confronti delle e degli utenti i diritti che sorgono dall’uso secondario delle loro prestazioni. Un esempio è la riproduzione alla radio di supporti sonori disponibili in commercio.
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Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione:
- il questionario compilato,
- una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
- le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.
Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa).
Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità.
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La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:
Ditta individuale
Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società in nome collettivo
Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto. Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società a garanzia limitata
Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.Società anonima
Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio.Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch
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Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.
Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale.
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L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio:
- produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
- cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
- cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
- pubblicizzare emittenti radio,
- cercare un interprete che esegua l’opera, o
- cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.
In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti.
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L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari. In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione originali con una durata minima di tre anni.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (General Agreement; cosiddetto contratto d’autore esclusivo).
Link su: L'editoria musicale – è anche un'arte
Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:
a) Nome e indirizzo delle parti contraenti
b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori
Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:- Titolo dell'opera
- Cognomi e nomi di tutti i compositori
- Cognomi e nomi di tutti i parolieri
- Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori
c) Cessione dei diritti
Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:- Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
- Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini della gestione comune attraverso la SUISA».
- Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
d) Obblighi dell’editore
Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:- Obbligo di pubblicazione
- Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti
- Citazione dell'autore in ogni pubblicazione
- Obbligo d'informazione
e) Remunerazione
Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:- Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
- Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
- Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
- Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.
f) Durata del contratto
La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni.g) Territorio d’edizione
I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.h) Clausola fallimentare
La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione:
«Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti
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Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori. Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti. È possibile, ad esempio, che un editore si occupi della produzione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture.
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Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.
Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:
- Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure
- Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.
Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione dei diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire alla SUISA una copia del contratto di subedizione con la dichiarazione.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione). D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).
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Sì, ogni DJ può diventare membro della SUISA se è compositore, paroliere o arrangiatore di un'opera musicale. Anche un remixer è considerato un arrangiatore ai sensi della legge sul diritto d'autore ed è quindi anche autore. Tuttavia, se riproducete solo musica senza comporre voi stessi, di solito non potete diventare membri della SUISA. In questo caso siete solo artisti e non autori.
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No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri a patto che siano autori della musica o dei testi.
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Tutte le informazioni sull’adesione le trovate qui, sul sito web della SUISA.
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Possono aderire alla SUISA le seguenti persone:
- Compositore/trice o arrangiatore/trice di un’opera musicale
- Paroliere/a, arrangiatore/trice o traduttore/traduttrice di testi di opere musicali
- Erede o avente diritto di un autore/autrice
- Case editrici musicali
In un primo momento sarete accolti come mandanti della SUISA. Quando sarete mandanti della SUISA da almeno un anno e avrete percepito complessivamente almeno 3'000 franchi di compensi, la SUISA vi accoglierà come membri con diritto di voto e di elezione.
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Per aderire dovete versare una quota d’iscrizione una tantum. Successivamente non sono previste alcune quote associative annuali.
Autori/autrici: 200 franchi
Editori/editrici: 400 franchiI costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni percentuali sui vostri introiti, sia per gli utilizzi in Svizzera e nel Liechtenstein sia all'estero.
Le detrazioni esatte sono riportate su questa pagina:
www.suisa.ch – Deduzione dei costi della SUISA -
In quanto creazioni personali dell'intelletto, testi e composizioni di opere musicali sono automaticamente protetti dal diritto d'autore sin dal momento della loro creazione. I diritti degli autori sulle loro creazioni sono sanciti dalla legge e prevedono in Svizzera un periodo di tutela fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il diritto di decidere in merito all'uso delle sue opere spetta esclusivamente all'autore. Anche un'elaborazione/arrangiamento può essere effettuata solo con il consenso dell'autore. L'autore sarà remunerato per l'uso delle sue opere. Pertanto, la legge parla dei cosiddetti diritti di utilizzazione (art. 10 LDA). Ad esempio, nel caso in cui le opere vengano eseguite pubblicamente, trasmesse o riprodotte – in altre parole utilizzate – al paroliere, al compositore e all’editore spettano degli introiti di licenza (indennità). La concessione della licenza e la rivendicazione dei diritti d'autore possono teoricamente essere gestite dall'autore stesso in maniera autonoma. Tuttavia, è anche possibile affidare la gestione dei diritti d'utilizzazione a una società di gestione.
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La SUISA rappresenta i diritti di compositori/compositrici e parolieri/e di opere musicali.
Se siete attivi esclusivamente come interpreti, cioè vi limitate a cantare o suonare uno strumento, l’ente competente a cui rivolgervi non è la SUISA, ma SWISSPERFORM.
Se siete sia compositori/compositrici sia interpreti, dovreste aderire sia alla SUISA sia a SWISSPERFORM.
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La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Come per il cinema, nel 2004 la SRG SSR ha regolamentato la collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera» che ha lo scopo di rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento. Con questa Carta la SRG SSR si impegna a diffondere nei propri programmi radio una quota adeguata di produzioni svizzere. Per musica svizzera si intendono registrazioni o trasmissioni dal vivo con compositori, interpreti o produttori svizzeri nonché registrazioni con una significativa partecipazione svizzera. I partner della SRG SSR stabiliscono annualmente dei parametri di riferimento per la presenza di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SRG SSR non solo ha raggiunto, ma anche superato la maggior parte di questi parametri di riferimento. Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20%.
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Sì, gli autori e le autrici che non sono membri della SUISA possono gestire i propri diritti anche autonomamente e concordare direttamente con gli utilizzatori delle loro opere un compenso.
Tuttavia, la gestione individuale dei diritti è complessa e comporta un grande dispendio sia in termini di tempo che di costi. Come potrebbe un autore/un’autrice, ad esempio, scoprire se una stazione radio trasmette una delle sue opere e questo a livello mondiale?
Diventa particolarmente difficile nel caso dei cosiddetti utilizzi di massa, come avviene su Internet. In tali casi, la gestione individuale dei diritti è spesso quasi impossibile o addirittura impraticabile.
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Sì. La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. Se trasferite alla SUISA il diritto di gestire la vostra musica a livello mondiale, essa si assicura che i vostri diritti vengano tutelati anche all’estero.
Il meccanismo è il seguente: se la vostra opera viene eseguita all’estero, l’organizzatore locale deve corrispondere il compenso per i diritti d’autore alla società di gestione competente del suo Paese. Questa società trasferisce il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa a voi.
Qui trovate un elenco di tutte le società di gestione estere con cui la SUISA collabora:
Rete internazionale delle società di gestioneUlteriori informazioni sull’utilizzo della musica all’estero sono reperibili nel SUISAblog: (solo in francese, tedeso o inglese): Activité musicale internationale et communication à SUISA
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Il contratto di gestione, unitamente alle condizioni generali di gestione (CGG), è l’anello di congiunzione più importante tra la SUISA e i suoi membri e l'elemento di base per la gestione di determinati diritti d’autore da parte della SUISA. Con la stipula di un contratto di gestione, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria di importanti diritti d’autore patrimoniali in Svizzera e all’estero (tramite le società consorelle). La SUISA è incaricata di riscuotere le indennità per i diritti d’autore dagli utenti e di ripartirli ai membri (aventi diritto).
Trovate informazioni dettagliate sul contratto di gestione nelle «Spiegazioni sul contratto di gestione».