Diventare membri della SUISA
Qui potete fare domanda di adesione.
FAQ: Domande frequenti e risposte
Adesione in qualità di autore
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Secondo gli statuti, è necessario soddisfare una di queste condizioni:
- essere il compositore o l'arrangiatore di un'opera musicale,
- essere il paroliere, l'arrangiatore o il traduttore di testi di opere musicali oppure
- essere l'erede o il successore legale di un autore.
È possibile compilare il formulario di registrazione direttamente sul nostro sito web o contattare uno dei seguenti indirizzi:
Svizzera tedesca
SUISA, Bellariastrasse 82, 8038 Zurigo
Telefono +41 44 485 66 66, E-mailSvizzera romanda e Vallese
SUISA, Avenue du Grammont 11bis, 1007 Losanna
Telefono +41 21 614 32 32, E-mailTicino e Grigioni italiano
SUISA, Via Cattedrale 4, 6900 Lugano
Telefono +41 91 950 08 28, E-mailNon appena avrete firmato il contratto di gestione e pagato la quota d'ammissione, sarete considerati mandanti della SUISA. Un'adesione si giustifica soltanto, se le vostre composizioni vengono già utilizzate in pubblico o lo saranno nell'immediato futuro. Solo allora la SUISA potrà rivendicare delle indennità e versarvi quanto vi spetta.
In qualità di mandanti, sarete accettati dalla SUISA come membri con diritto di voto e di eleggibilità non appena sarete stati mandanti della SUISA per un periodo minimo di un anno e avrete ricevuto, nel corso della durata del rapporto di mandato, un importo minimo di CHF 3'000.– di indennità.
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Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 200 franchi (IVA inclusa). Oltre a questa tassa unica, non sono previsti contributi annuali.
I costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni sulle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein nonché all'estero. La detrazione sugli introiti provenienti dall'estero ammonta al 4 percento, mentre per gli introiti in Svizzera e nel Liechtenstein la detrazione viene adeguata annualmente.
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In quanto creazioni personali dell'intelletto, testi e composizioni di opere musicali sono automaticamente protetti dal diritto d'autore sin dal momento della loro creazione. I diritti degli autori sulle loro creazioni sono sanciti dalla legge e prevedono in Svizzera un periodo di tutela fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il diritto di decidere in merito all'uso delle sue opere spetta esclusivamente all'autore. Anche un'elaborazione/arrangiamento può essere effettuata solo con il consenso dell'autore. L'autore sarà remunerato per l'uso delle sue opere. Pertanto, la legge parla dei cosiddetti diritti di utilizzazione (art. 10 LDA). Ad esempio, nel caso in cui le opere vengano eseguite pubblicamente, trasmesse o riprodotte – in altre parole utilizzate – al paroliere, al compositore e all’editore spettano degli introiti di licenza (indennità). La concessione della licenza e la rivendicazione dei diritti d'autore possono teoricamente essere gestite dall'autore stesso in maniera autonoma. Tuttavia, è anche possibile affidare la gestione dei diritti d'utilizzazione a una società di gestione.
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Gli interpreti sono cantanti o strumentisti che eseguono ad esempio composizioni o le registrano su supporti sonori. Se un interprete è anche autore, può indubbiamente diventare membro.
Gli interpreti che non sono autori non possono diventare membri. I loro diritti vengono gestiti da SWISSPERFORM.
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Sì, gli autori che non sono membri della SUISA possono anche amministrare da soli i loro diritti e concordare un compenso con gli utenti. Tuttavia, la gestione individuale è complicata e costosa sia in termini di tempo che di denaro. Come può un autore, ad esempio, verificare se una stazione radio trasmette una delle sue opere e ciò in tutto il mondo? Inoltre, l'odierna fruizione di massa, ad esempio via Internet, rende più difficile o persino impossibile la gestione individuale di tali diritti.
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La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Come per il cinema, nel 2004 la SRG SSR ha regolamentato la collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera» che ha lo scopo di rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento. Con questa Carta la SRG SSR si impegna a diffondere nei propri programmi radio una quota adeguata di produzioni svizzere. Per musica svizzera si intendono registrazioni o trasmissioni dal vivo con compositori, interpreti o produttori svizzeri nonché registrazioni con una significativa partecipazione svizzera. I partner della SRG SSR stabiliscono annualmente dei parametri di riferimento per la presenza di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SRG SSR non solo ha raggiunto, ma anche superato la maggior parte di questi parametri di riferimento. Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20%.
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La SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.
Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch
Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale
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In linea di principio sì: La SUISA ha infatti stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. In questo modo la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle i membri della SUISA all'estero. Se ad esempio un brano di un autore svizzero viene eseguito in concerto all'estero, l'organizzatore locale deve corrispondere l'indennità per i diritti d'autore alla società di gestione residente. Questa trasmette il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa all'autore.
Qualche volta accade che le nostre società consorelle non rilevino né conteggino un'utilizzazione all'estero. Per questa ragione vi consigliamo di informarci non appena diventate musicalmente attivi all'estero. Per procedere a delle verifiche con le nostre società consorelle, abbiamo bisogno delle seguenti indicazioni:Concerti
- data e luogo (città, paese, nome del teatro, sala o club) ,
- nome e indirizzo dell'organizzatore (se noto)
- tutte le opere eseguite (elenco)
- programma stampato (se disponibile)
Emissioni
- data di diffusione
- nome dell'emittente televisiva o radiofonica
- nome dell'emissione (se noto)
- tutte le opere diffuse (elenco)
Supporti sonori
- data di pubblicazione
- nome della label/produttore
- numero di catalogo
- nome del supporto sonoro e dell'interprete
- tutte le opere contenute
"Formulario di dichiarazione Esecuzioni ed emissioni estero"
E-mail a: intdistribution@suisa.ch
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La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA (cosiddetti («piccoli diritti»).
I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA (cosiddetti («grandi diritti»).
Nelle seguenti situazioni la SUISA assume la gestione dei diritti d’autore («piccoli diritti»):
- opere musicali non teatrali, con o senza testo, ivi compresi gli oratori;
- versione concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche);
- opere musicali a scopo di ballo, utilizzati senza danza;
- estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive;
- opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali (a meno che si tratti di opere musicali drammatiche filmate).
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Il contratto di gestione, unitamente alle condizioni generali di gestione (CGG), è l’anello di congiunzione più importante tra la SUISA e i suoi membri e l'elemento di base per la gestione di determinati diritti d’autore da parte della SUISA. Con la stipula di un contratto di gestione, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria di importanti diritti d’autore patrimoniali in Svizzera e all’estero (tramite le società consorelle). La SUISA è incaricata di riscuotere le indennità per i diritti d’autore dagli utenti e di ripartirli ai membri (aventi diritto).
Trovate informazioni dettagliate sul contratto di gestione nelle «Spiegazioni sul contratto di gestione».
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No, è pienamente libero di concludere col suo editore gli accordi concernenti l'utilizzazione delle sue opere musicali. Solo per quanto riguarda l'ammontare delle indennità a favore dell'editore, è necessario che si attenga ai limiti stabiliti nel regolamento di ripartizione.
La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati ceduti direttamente dall'autore o tramite un editore. -
Sì, ma le società di gestione straniere non sono attive né in Svizzera né nel Liechtenstein; sono rappresentate dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se aderite a una società di gestione straniera, la SUISA rappresenterà i vostri diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e trasferirà le indennità alla vostra società estera, che a sua volta vi inoltrerà il denaro.
Adesione alla SUISA in qualità di editore
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Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione:
- il questionario compilato,
- una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
- le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.
Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa).
Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità.
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La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:
Ditta individuale
Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società in nome collettivo
Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto. Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società a garanzia limitata
Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.Società anonima
Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio.Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch
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Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.
Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale.
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L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio:
- produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
- cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
- cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
- pubblicizzare emittenti radio,
- cercare un interprete che esegua l’opera, o
- cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.
In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti.
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Nella gestione dei diritti d'autore si distinguono i seguenti contratti d'edizione:
- Contratto d'edizione (originale)
- Contratto di coedizione
- Contratto di subedizione
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L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari. In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione originali con una durata minima di tre anni.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (General Agreement; cosiddetto contratto d’autore esclusivo).
Link su: L'editoria musicale – è anche un'arte
Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:
a) Nome e indirizzo delle parti contraenti
b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori
Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:- Titolo dell'opera
- Cognomi e nomi di tutti i compositori
- Cognomi e nomi di tutti i parolieri
- Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori
c) Cessione dei diritti
Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:- Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
- Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini della gestione comune attraverso la SUISA».
- Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
d) Obblighi dell’editore
Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:- Obbligo di pubblicazione
- Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti
- Citazione dell'autore in ogni pubblicazione
- Obbligo d'informazione
e) Remunerazione
Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:- Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
- Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
- Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
- Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.
f) Durata del contratto
La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni.g) Territorio d’edizione
I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.h) Clausola fallimentare
La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione:
«Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti
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Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori. Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti. È possibile, ad esempio, che un editore si occupi della produzione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture.
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Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.
Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:
- Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure
- Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.
Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione dei diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire alla SUISA una copia del contratto di subedizione con la dichiarazione.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione). D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).
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Particolari disposizioni del regolamento di ripartizione della SUISA disciplinano il momento del trasferimento dei diritti di subedizione da un editore all'altro. Si applicano le disposizioni del paragrafo 1.1.3.6 (cpv. da 5 a 8) del regolamento di ripartizione. La data di inizio del contratto di subedizione è pertanto determinata come segue:
- Si applica la data di entrata in vigore specificata nel contratto.
- Se il contratto non specifica tale data, si applica la data della firma di entrambe le parti.
- Se il contratto non contiene né una data d’entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA.
La data di fine del contratto di subedizione è determinata come segue:- Si applica la data di fine del contratto di subedizione specificata nel contratto.
- Se il contratto non specifica tale data, la data di fine del contratto di subedizione è calcolata sulla base della data di inizio del contratto di subedizione in conformità del paragrafo 5 e del periodo di valutazione di cui sopra.