Produzione di scatole armoniche (carillon) di ogni genere

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Richiedete qui la licenza. 

Per la produzione di scatole armoniche e altri oggetti che suonano musica, vi rilasciamo un’autorizzazione sulla base della tariffa PA.

Licenze

La tariffa PA viene utilizzata per fatturare la produzione di scatole armoniche di ogni genere. Oltre alle scatole armoniche in senso tradizionale, questo vale anche per i peluche e altri oggetti che suonano musica. La tariffa PA si applica anche all’importazione in Svizzera di scatole armoniche senza licenza.

Ecco come procedere

Per la dichiarazione e la fatturazione, vi preghiamo di inviare un'e-mail direttamente a customerservices@suisa.ch

Domande frequenti e risposte

  • In Svizzera e nel Liechtenstein le opere musicali sono protette per legge fino a 70 anni dopo la morte dell'autrice o dell'autore. Se desiderate registrare o far registrare tali opere protette, dovete ottenere la licenza dalla SUISA.

    Pressoché tutti gli autori e le autrici, sia nazionali che esteri, hanno affidato alla SUISA la gestione dei propri diritti in Svizzera e nel Liechtenstein. Ciò significa che la SUISA, a nome delle persone titolari dei diritti, concede l'autorizzazione a registrare un'opera e riscuote a riguardo un compenso per il diritto d'autore, che trasmette alle autrici/agli autori o agli editori intitolati. Pertanto, se desiderate produrre o far produrre un supporto audio, dovete informare la SUISA.

  • Sì. Per registrare su supporto audio musica protetta dal diritto d'autore per uso non privato, è necessario il consenso dell'autrice/dell'autore o della persona titolare dei diritti, solitamente l'editore. Tale consenso è definito autorizzazione di sincronizzazione.

    Non è consentito utilizzare o riprodurre la musica in assenza di tale autorizzazione. È necessario ottenere l'autorizzazione prima di effettuare la registrazione. Di regola la SUISA non può concedere direttamente tale consenso.

    Non è necessaria alcuna autorizzazione di sincronizzazione se si inserisce musica in registrazioni video esclusivamente per uso privato (ad esempio un video di famiglia).

  • La masterizzazione di CD o DVD è consentita se:

    • il CD o il DVD è destinato esclusivamente all'uso personale oppure
    • il CD o il DVD viene regalato a un familiare o a un amico stretto.

    La masterizzazione non è consentita se:

    • il CD o il DVD è destinato alla vendita senza previa autorizzazione della casa discografica o in assenza di una licenza della SUISA oppure
    • il CD o il DVD viene regalato a estranei.

    Secondo la legge sul diritto d'autore, l'uso gratuito delle opere è consentito solo in ambito privato entro una cerchia ristretta, ossia tra familiari e amici stretti. In questo caso la giurisprudenza è molto rigida: solo chi ha effettivamente un legame con voi rientra in questa categoria.

    Importante: la masterizzazione può essere effettuata solo da voi stessi in qualità di privati.

    È vietato che una fabbrica di stampa o soggetti terzi realizzino le copie a pagamento per voi.

  • In ogni caso, una produzione deve essere dichiarata prima della fabbricazione del supporto audiovisivo.

  • Scaricate la «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e inviate il formulario debitamente compilato alla SUISA. Si prega di notare che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica incaricata dello stampaggio a produrre il supporto sonoro. In mancanza dell'autorizzazione, alla fabbrica non è consentito procedere alla produzione.

  • Se si desidera utilizzare musica per la pubblicità, è necessario il consenso esplicito dell'autrice/autore o dell'editore.

    La SUISA non può impartire direttamente tale consenso, bensì inoltra la vostra richiesta alle persone titolari dei diritti. Poiché tale azione richiede tempo, in seguito alla ricezione del vostro formulario di dichiarazione la SUISA vi informerà dell'impossibilità di produrre supporti audio fino alla ricezione del consenso scritto.

    L'autrice/autore o la casa editrice può richiedere un compenso supplementare per il proprio consenso, che dovrà essere corrisposto in aggiunta all'abituale compenso per i diritti d'autore versato alla SUISA.

  • La musica può essere associata ad altre opere (immagini, dialoghi ecc.) durante la registrazione su supporti audio o utilizzata per scopi esterni, come pubblicità, promozione o pubbliche relazioni contrari alle convinzioni o opinioni dell'autrice o dell'autore.

    Per tutelare i diritti della personalità delle musiciste e dei musicisti, la SUISA concede l'autorizzazione di registrazione solo previo consenso della persona titolare dei diritti, di regola presentando una cosiddetta licenza di sincronizzazione (licenza «sync»).

  • No. Il compenso per il diritto di noleggio non è incluso nel prezzo di acquisto di un DVD o di una videocassetta.

    Ai sensi della legge sul diritto d'autore (art. 13, cpv. 3 LDA), solo le società di gestione come la SUISA possono riscuotere tale compenso.

    Il prezzo delle cassette a noleggio è spesso solitamente più elevato per un diverso motivo: mira infatti a garantire l'esclusività dei nuovi film prima che questi vengano trasmessi in seguito in televisione (gratuitamente).

  • Se possedete un CD in Svizzera o avete acquistato canzoni in uno store online, potete copiare questa musica per uso personale, ad esempio su un lettore MP3 o per l'autoradio. Questo è consentito dalla legge.

    Tuttavia, le autrici/gli autori hanno diritto a un compenso, poiché effettuando una copia privata non dovrete più acquistare un ulteriore CD o un file aggiuntivo, con conseguenti perdite finanziarie per l'autrice o l'autore.

    Tale perdita viene compensata tramite un'indennità sui supporti vergini, che è un sistema semplice ed equo:

    • Il CD o il file con la canzone vi appartiene, ma la musica continua ad appartenere ai suoi inventori e inventrici, ossia alle compositrici/compositori e alle paroliere/parolieri.
    • Il compenso per diritti d'autore non è corrisposto direttamente da consumatori e consumatrici, bensì dai produttori e dagli importatori di supporti di memoria (ad es. smartphone, chiavette USB, dischi rigidi).

    Questi calcolano nel prezzo di vendita i compensi per diritti d'autore proprio come tutti gli altri costi di produzione oltre al margine di guadagno.

  • Questa deduzione è sbagliata perché parte dal presupposto che le tariffe siano fisse, mentre invece le indennità per unità di memoria sono in costante diminuzione. Ad esempio, il compenso di 1 GB nella prima tariffa per i DVD registrabili del 2003 era di 40 centesimi, oggi è di soli 19 centesimi per i DVD riscrivibili e 7 centesimi per i DVD registrabili una volta. Inoltre, l'aumento delle capacità di memoria viene preso in considerazione anche attraverso strutture tariffarie decrescenti: maggiore è la capacità di memoria, più basso è l'importo della tariffa.

    Le tariffe vengono regolarmente rinegoziate con le associazioni degli utenti. Una commissione arbitrale paritetica decide sulla tariffa. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. In ultima istanza decide il Tribunale federale. Nel marzo del 2010, ad esempio, la Commissione arbitrale federale ha approvato una tariffa per la memoria dei telefoni cellulari musicali. A seguito di obiezioni, essa non è ancora entrata in vigore.