Risposte alle domande più frequenti sulle licenze per spettacoli
Compensi per i diritti d'autore in generale
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L'ammontare del compenso dipende dal tipo di utilizzo della musica. Ad esempio, l'utilizzo della musica in occasione di un concerto prevede un importo più elevato rispetto all'uso della musica come sottofondo in un negozio. Ciò è dovuto al fatto che durante il concerto la musica è al centro dell'attenzione, mentre durante lo shopping la musica è più un sottofondo e riveste un ruolo solo secondario.
Per avere un'idea approssimativa dell'ammontare dei compensi per l'utilizzo da voi previsto, potete rivolgervi in qualsiasi momento al servizio clienti della SUISA.
I costi esatti per i diversi tipi di utilizzo sono definiti nelle tariffe ufficiali.
Panoramica delle tariffe -
In Svizzera, in conformità alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione, quindi anche la SUISA, devono fissare le tariffe per i compensi. Tali tariffe vengono negoziate con le principali associazioni di utenti.
A seguire, vengono verificate e approvate da un organo indipendente, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). La CAF viene eletta dal Consiglio federale ed è composta su base paritetica, ossia è costituita da rappresentanti di entrambe le parti.
Una volta approvate dalla CAF, le tariffe vengono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Si garantisce così che i tassi tariffari non siano abusivi.
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Le tariffe delle società svizzere di gestione come la SUISA devono essere eque e adeguate, come richiede la legge sul diritto d'autore.
Nel determinare i compensi, la SUISA tiene conto ad esempio dei seguenti aspetti:
- a quanto ammontano i guadagni derivanti dall'utilizzo della musica o, in alternativa, i relativi costi
- il genere e il numero di brani musicali utilizzati
- quanta parte della musica utilizzata è protetta e quanta no
In generale, il pagamento per l'utilizzo della musica non deve superare il 10% circa del fatturato realizzato (ad esempio i biglietti d'ingresso) o dei costi (ad esempio gli ingaggi).
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In qualità di organizzatrice/organizzatore devo corrispondere un compenso per diritti d'autore se:
- non viene richiesto alcun biglietto d'ingresso,
- la manifestazione non aveva scopo di lucro oppure
- l'evento è stato addirittura deficitario?
Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. I compensi per i diritti d'autore sono da considerare alla scorta di costi fissi, come ad esempio i costi per bevande o luci, e devono essere pagati di conseguenza anche se non si realizza alcun profitto.
Devo corrispondere un compenso per i diritti d'autore se:
- si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
- si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?
Per gli eventi privati non è necessario richiedere autorizzazioni né corrispondere compensi. Tuttavia, il termine «privato» è definito in modo molto restrittivo nell'ambito del diritto d'autore: l'uso si considera «privato» solo se la persona fruisce della musica insieme a familiari o amici stretti.
Ciò significa che gli eventi di club, associazioni, aziende, unità militari e gruppi analoghi non sono privati, anche se non sono aperte a tutti.
In caso di dubbi circa la necessità di corrispondere un compenso per la vostra manifestazione, chiedete direttamente alla SUISA.
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Se non dichiarate una manifestazione alla SUISA o non corrispondete i compensi, la SUISA può intraprendere azioni legali nei vostri confronti. Inoltre, la SUISA può richiedere un supplemento del 100% in caso di mancata dichiarazione anche dopo sollecito.
Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.
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I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.
Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.
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Le musiciste e i musicisti ricevono un ingaggio per la propria esibizione, che è una retribuzione per il loro lavoro di interpreti. Questo tuttavia non ripaga in automatico il lavoro creativo di compositrici e compositori o paroliere o parolieri (ossia delle autrici e degli autori) né il lavoro degli editori musicali.
Interpreti e autrici/autori sono giuridicamente due entità distinte che non devono, ma possono, coincidere. Ciò significa che esistono due persone o gruppi diversi che ricevono la compensazione:
- le autrici e gli autori ricevono un compenso per l'utilizzo delle proprie opere
- le e gli interpreti ricevono un ingaggio per l'interpretazione
Entrambi i soggetti hanno quindi diritto a una propria retribuzione.
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Sì, è necessario pagare un compenso anche quando le musiciste e i musicisti suonano i propri brani.
Se una musicista o un musicista è anche compositrice/compositore, paroliera/paroliere, arrangiatrice/arrangiatore dell'opera e membro della SUISA, ha ceduto i diritti d'autore alla SUISA. Ciò significa che sarà la SUISA a occuparsi di riscuotere i compensi per i diritti d'autore. Per questo motivo la o il musicista non fattura direttamente all'organizzatore, bensì è la SUISA a occuparsene.
È importante sapere che anche se la stessa persona che suona sul palco (interprete) ha anche creato la musica (autrice/autore), giuridicamente si tratta di due persone distinte.
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No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.
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Sì, dovete inviare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti i musicisti e le musiciste, anche se non sono membri della SUISA. La SUISA può infatti esigere compensi anche per le autrici e gli autori stranieri, se membri di società di gestione.
Se un'autrice o un autore non ha ceduto i propri diritti a una società, dovrete pagare individualmente la persona.
Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di compenso per le opere eseguite in versione non arrangiata o se l'autore è scomparso da 70 anni o più.
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andres.pfister@suisa.chLa SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.
Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch
Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale
Musica nell'industria alberghiera
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Sì. Chi riproduce musica protetta in pubblico deve sempre pagare un compenso per i diritti d'autore, a prescindere che l'evento generi o meno delle entrate.
Sono esclusi solo gli eventi organizzati in ambito privato, ad esempio matrimoni o compleanni nella cerchia dei familiari e degli amici.
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No, poiché non si tratta di un evento ristretto tra familiari o amici.
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I concerti o le produzioni analoghe nel settore alberghiero e della ristorazione sono generalmente soggetti alla tariffa comune K (TC K).
Eccezione: se l'evento si svolge gratuitamente, ossia senza biglietto d'ingresso, collette o supplemento bevande, e viene organizzato dallo stesso esercizio di ristorazione e svolto nel proprio locale, si applica la tariffa comune H (TC H).
Feste, manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera
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Se la SUISA riceve una lista del programma (scaletta), di regola il compenso viene distribuito in modo mirato alle autrici/agli autori e agli editori delle opere elencate.
Se ciò si rivelasse troppo complicato, la SUISA rinuncia alla scaletta e ripartisce i compensi a forfait. In caso di eventi di intrattenimento con musica proveniente da supporti audio (ad es. feste o discoteche), la distribuzione avviene sempre sulla base di un modello statistico a campione mediante hitbox.
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La legge sul diritto d'autore definisce il termine «privato» in modo molto restrittivo. Sono considerati eventi privati solo le feste che si svolgono in una ristretta cerchia di amici o familiari, ad esempio matrimoni o compleanni in casa.
Gli eventi aziendali o associativi non rientrano in questa casistica. Per tali manifestazioni occorre ottenere una licenza presso la SUISA e pagare un compenso per l'utilizzo della musica.
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In linea di principio, è l'organizzatore di un evento con musica a essere responsabile del pagamento dei diritti d'autore. Se organizza un evento in prima persona, ne è quindi anche responsabile.
Concerti e produzioni musicali analoghe
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Se eseguite o fate eseguire in pubblico musica protetta dal diritto d'autore, è necessaria una licenza da parte della SUISA.
I concerti, con o senza ingresso a pagamento, sono disciplinati dalla tariffa comune K (TC K). Affinché la SUISA possa conteggiare la licenza necessitiamo di conoscere:
- i dati relativi ai proventi dei biglietti
- i costi dell'evento
- la scaletta (programma) delle artiste e degli artisti che si esibiranno
Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: "Esecuzioni"
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No. L'indennità viene calcolata per ogni concerto in percentuale degli introiti o dei costi dell'utilizzo della musica, al fine di tenere debitamente conto della dotazione finanziaria di volta in volta. Esiste tuttavia la possibilità di stipulare un contratto annuale con la SUISA e di pagare delle rate concordate contrattualmente per l'intero anno. In cambio, la SUISA vi concede l'autorizzazione per tutte le manifestazioni durante tutto l'anno. Se siete interessati, il nostro servizio clienti sarà lieto di assistervi.
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Se eseguite o fate eseguire in pubblico musica protetta dal diritto d'autore, è necessaria una licenza da parte della SUISA.
In funzione del tipo di evento si applicano tariffe differenti.
1. Eventi in cui il pubblico si riunisce appositamente per questo scopo (ad es. concerti, festival open air, cabaret, spettacoli, esibizioni di danza o teatro). Sono concessi in licenza in base alla tariffa comune K (TC K).
A tal fine abbiamo bisogno di conoscere:
- i dati relativi ai proventi dei biglietti
- i costi dell'evento
- la scaletta delle artiste e degli artisti che si esibiranno
Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: "Concerti in generale"
2. Manifestazioni danzanti e d'intrattenimento (ad es. feste, eventi aziendali, feste cittadine e paesane, festival di musica elettronica o rave). La licenza viene concessa in base alla tariffa comune Hb (TC Hb).
Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: "Esercizi "non ristorativi"
3) Manifestazioni danzanti e intrattenimento organizzati da esercizi di ristorazione (ad es. feste, eventi di danza e DJ set o concerti gratuiti). Sono concessi in licenza in base alla tariffa comune H (TC H).
Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina "Esercizi di ristorazione"
Importante: occorre dichiarare l'evento con largo anticipo, in modo che la licenza possa essere emessa tempestivamente.
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Se della musica viene utilizzata pubblicamente, deve essere richiesta una licenza alla SUISA.
Tra i possibili casi rientrano:
- eventi aziendali
- eventi associativi
- società chiuse
Non è necessaria alcuna licenza se la musica viene utilizzata in contesti privati, ossia in una ristretta cerchia di amici o familiari, ad esempio in occasione di una festa di compleanno o di matrimonio.
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Perché le musiciste e i musicisti vengono incaricati solo per la loro performance. Offrono un servizio e per questo ricevono un compenso.
Dell'utilizzo della musica è responsabile l'organizzatrice o l'organizzatore, ossia la persona o l'organizzazione che realizza e finanzia l'evento.
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Di regola la SUISA calcola il compenso sulla base delle entrate.
Vi sono tuttavia eccezioni in cui vengono utilizzati come base i costi dell'uso della musica:
- se non è possibile accertare gli introiti
- se i costi superano gli introiti e
- se la/il cliente non ha redatto un budget o
- se la/il cliente presuppone in anticipo che i costi saranno coperti in tutto o in parte con risorse proprie
- per eventi di beneficenza, quando gli introiti eccedenti vanno a beneficio dei più bisognosi.