Panoramica delle tariffe

Tutte le tariffe tariffe vengono negoziate con le associazioni di utenti interessate e sono approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF).

Indennità per i diritti d'autore in generale

  • L'ammontare del compenso dipende dal tipo di utilizzo della musica. Ad esempio, l'utilizzo della musica in occasione di un concerto prevede un importo più elevato rispetto all'uso della musica come sottofondo in un negozio. Ciò è dovuto al fatto che durante il concerto la musica è al centro dell'attenzione, mentre durante lo shopping la musica è più un sottofondo e riveste un ruolo solo secondario.

    Per avere un'idea approssimativa dell'ammontare dei compensi per l'utilizzo da voi previsto, potete rivolgervi in qualsiasi momento al servizio clienti della SUISA.

    I costi esatti per i diversi tipi di utilizzo sono definiti nelle tariffe ufficiali.
    Panoramica delle tariffe

  • In Svizzera, in conformità alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione, quindi anche la SUISA, devono fissare le tariffe per i compensi. Tali tariffe vengono negoziate con le principali associazioni di utenti.

    A seguire, vengono verificate e approvate da un organo indipendente, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). La CAF viene eletta dal Consiglio federale ed è composta su base paritetica, ossia è costituita da rappresentanti di entrambe le parti.

    Una volta approvate dalla CAF, le tariffe vengono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Si garantisce così che i tassi tariffari non siano abusivi.

  • Le tariffe delle società svizzere di gestione come la SUISA devono essere eque e adeguate, come richiede la legge sul diritto d'autore.

    Nel determinare i compensi, la SUISA tiene conto ad esempio dei seguenti aspetti:

    • a quanto ammontano i guadagni derivanti dall'utilizzo della musica o, in alternativa, i relativi costi
    • il genere e il numero di brani musicali utilizzati
    • quanta parte della musica utilizzata è protetta e quanta no

    In generale, il pagamento per l'utilizzo della musica non deve superare il 10% circa del fatturato realizzato (ad esempio i biglietti d'ingresso) o dei costi (ad esempio gli ingaggi).

  • In qualità di organizzatrice/organizzatore devo corrispondere un compenso per diritti d'autore se:

    • non viene richiesto alcun biglietto d'ingresso,
    • la manifestazione non aveva scopo di lucro oppure
    • l'evento è stato addirittura deficitario?

    Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. I compensi per i diritti d'autore sono da considerare alla scorta di costi fissi, come ad esempio i costi per bevande o luci, e devono essere pagati di conseguenza anche se non si realizza alcun profitto.

    Devo corrispondere un compenso per i diritti d'autore se:

    • si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
    • si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?

    Per gli eventi privati non è necessario richiedere autorizzazioni né corrispondere compensi. Tuttavia, il termine «privato» è definito in modo molto restrittivo nell'ambito del diritto d'autore: l'uso si considera «privato» solo se la persona fruisce della musica insieme a familiari o amici stretti.

    Ciò significa che gli eventi di club, associazioni, aziende, unità militari e gruppi analoghi non sono privati, anche se non sono aperte a tutti.

    In caso di dubbi circa la necessità di corrispondere un compenso per la vostra manifestazione, chiedete direttamente alla SUISA.

  • I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.

    Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.

  • Le musiciste e i musicisti ricevono un ingaggio per la propria esibizione, che è una retribuzione per il loro lavoro di interpreti. Questo tuttavia non ripaga in automatico il lavoro creativo di compositrici e compositori o paroliere o parolieri (ossia delle autrici e degli autori) né il lavoro degli editori musicali.

    Interpreti e autrici/autori sono giuridicamente due entità distinte che non devono, ma possono, coincidere. Ciò significa che esistono due persone o gruppi diversi che ricevono la compensazione:

    • le autrici e gli autori ricevono un compenso per l'utilizzo delle proprie opere
    • le e gli interpreti ricevono un ingaggio per l'interpretazione

    Entrambi i soggetti hanno quindi diritto a una propria retribuzione.

  • Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA affinché possa rivendicarne i diritti d'autore. Ciò significa che non è più titolare di tali diritti e che quindi non è più autorizzato a regolare i conti con l'organizzatore. È importante capire che un musicista sul palco (=interprete) è spesso anche l'autore in unione personale, ma l'interprete e l'autore sono sue persone giuridicamente diverse. 

  • No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.

  • Sì. Dovete inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA è autorizzata a richiedere un compenso anche per gli autori che sono membri di una società di gestione collettiva straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, è tenuto a indennizzarlo individualmente. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.  

  • La SUISA può intraprendere un'azione legale nei vostri confronti, se non dichiarate una manifestazione e/o non pagate alcun compenso. Può anche richiedere un supplemento del 100% se non si dichiara una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.

  • andres.pfister@suisa.chLa SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale