Richiedere una licenza

Richiedete qui la licenza in base alla tariffa PI per la produzione di un supporto

Dichiarazione di un'autoproduzione

Siete membri della SUISA e producete supporti di dati musicali contenenti esclusivamente le vostre composizioni.

Tariffa PI – Licenza per la produzione di supporti sonori 

A – Produzioni singole

Chi deve occuparsi della dichiarazione di supporti?

I produttori o i committenti. La persona o la società responsabile del finanziamento della produzione e che ha il diritto di disporre dei supporti sonori è considerata il committente. 

Dichiarazione in tempo utile

Vi preghiamo di dichiarare i supporti presso la SUISA almeno entro 10 giorni dalla produzione. Sulla base della vostra dichiarazione, trasmetteremo il nostro permesso di stampa direttamente alla fabbrica incaricata. In mancanza di quest'autorizzazione, la fabbrica non può procedere alla produzione di alcun supporto.

La SUISA concede solo l’autorizzazione ad utilizzare delle nuove registrazioni (Master) di cui non esiste ancora un supporto sonoro. Per le registrazioni a partire da supporti sonori preesistenti è necessario un consenso supplementare da parte dei produttori o dell'etichetta.

Autorizzazione e fattura

Vi preghiamo di voler compilare il questionario online. Dopo la ricezione della vostra dichiarazione:

  • controlliamo le opere musicali per quanto riguarda lo stato del diritto d’autore e registriamo il supporto di dati nel nostro sistema;
  • prepariamo la fattura sulla base della domanda; trovate la base di calcolo nella tariffa PI;
  • inviamo l’autorizzazione alla produzione direttamente alla fabbrica di stampa.

Produzione per meno di 100 esemplari

Se realizzate una produzione di meno di 100 esemplari non avete bisogno di annunciarci i dettagli delle opere musicali registrate. Nel calcolo dell’indennità, le opere non protette non sono escluse. 

Logo SUISA

Il logo SUISA viene stampato sui supporti al momento della produzione. Dopo la ricezione della vostra dichiarazione di produzione, vi verrà inviato su richiesta per e-mail.

Esempi di calcolo

  • Vengono fabbricati 1000 supporti sonori e venduti al prezzo di CHF 20. – ciascuno. Vendete i supporti sonori direttamente ai consumatori, cioè senza il tramite di una distribuzione.

    Tariffa PI, cifra 19.1

    10 % del prezzo di vendita al dettaglio CHF 20.- (IVA esclusa)

    CHF     2.–

    CHF 2.– x 1000 esemplari

    CHF  2000.–

    più il 2,6 % di IVA

    CHF    52.–

    Importo della fattura

    CHF  2052.–

    Attenzione: Il calcolo si basa sul 100% di musica protetta! Eventuali sovra-licenze (Tariffa PI, cifre 27–32) non sono state prese in considerazione.

  • Vengono fabbricati 1000 supporti sonori. Di questi, 500 saranno venduti a CHF 20. – l'uno e 500 saranno regalati. Vendete i supporti sonori direttamente ai consumatori, cioè senza il tramite di una distribuzione.

    Tariffa PI, cifre 19.1 e 21.1

    10 % del prezzo di vendita al dettaglio CHF 20.- (IVA esclusa)

    CHF      2.–

    CHF 2.– x 500 esemplari

    CHF  1000.–

    CHF 0.70 x 500 esemplari

    CHF   350.–

    Sub-totale

    CHF  1350.–

    più il 2,6 % di IVA

    CHF    35.10

    Importo della fattura

    CHF  1385.10

    Attenzione: Il calcolo si basa sul 100% di musica protetta! Eventuali sovra-licenze (Tariffa PI, cifre 27–32) non sono state prese in considerazione.

  • Vengono prodotti 1000 DVD musicali e venduti a CHF 20.–. Vendete i supporti audiovisivi direttamente ai consumatori, cioè senza il tramite di una distribuzione.

    Tariffa PI, cifra 19.2

    5,8 % del prezzo di vendita al dettaglio CHF 20.– (IVA esclusa)

    CHF     1.16

    CHF 1.16 x 1000 esemplari

    CHF  1160.–

    più il 2,6 % di IVA

    CHF    30.15

    Importo della fattura

    CHF  1190.15

    Attenzione: Il calcolo si basa sul 100% di musica protetta! Eventuali sovra-licenze (Tariffa PI, cifre 27–32) non sono state prese in considerazione.

  • Vengono prodotti 1000 DVD musicali. Di questi, 500 saranno venduti a CHF 20.– l'uno e 500 saranno regalati. Vendete i supporti audiovisivi direttamente ai consumatori, cioè senza il tramite di una distribuzione.

    Tariffa PI, cifre 19.2 e 21.2

    5,8 % del prezzo di vendita al dettaglio CHF 20.– (IVA esclusa)

    CHF    1.16

    CHF 1.16 x 500 esemplari

    CHF  580.–

    CHF 0.60 x 500 esemplari

    CHF  300.–

    Sub-totale

    CHF  880.–

    più il 2,6 % di IVA

    CHF   22.90

    Importo della fattura

    CHF  902.90

    Attenzione: Il calcolo si basa sul 100% di musica protetta! Eventuali sovra-licenze (Tariffa PI, cifre 27–32) non sono state prese in considerazione.

B – Clienti con contratto

Con chi la SUISA stipula un contratto pluriennale?

Può diventare cliente sotto contratto secondo la tariffa PI (lo standard BIEM-IFPI), se:

  • producete, importate o distribuize supporti di dati musicali regolarmente e per professione e versate alla SUISA un’indennità annua di almeno CHF 5000 secondo la presente tariffa
  • avete una sede legale in Svizzera o nel Liechtenstein e esercitate effettivamente le vostre attività amministrative e commerciali qui
  • tenete una contabilità regolare e un inventario completo del vostro stock
  • offrite la garanzia del rispetto dei diritti d’autore ed siete disposti a fornire garanzie e pagamenti in acconto

Autorizzazione generale alla fabbricazione

Come cliente con contratto, avete un’autorizzazione generale alla produzione, che è parte integrante del contratto. Informiamo regolarmente le fabbriche di stampa su chi ha concluso un tale contratto.

Conteggio

Come cliente con contratto, dovete conteggiare il numero di supporti di dati musicali venduti ogni sei mesi o una volta all’anno. Il rapporto di vendita deve essere presentato elettronicamente.

Grazie per voler contattare i nostri uffici suisa@suisa.ch

Domande frequenti e risposte

  • In Svizzera e nel Principato di Liechtenstein le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Se volete (far) registrare opere musicali (ancora) protette dal diritto d'autore, avete bisogno di una licenza della SUISA.

    Quasi tutti gli autori svizzeri e stranieri hanno affidato alla SUISA la gestione dei loro diritti d'autore in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein. La SUISA concede l'autorizzazione a registrare un'opera per conto dell'autore dietro pagamento di un'indennità per i diritti d'autore che poi trasmette all'avente diritto. Per questo motivo, dovete sempre informare la SUISA se volete (far) produrre supporti sonori. 

  • Sì. Potete registrare musica protetta dal diritto d'autore su supporti audiovisivi solo se l'autore o l'avente diritto (di solito l'editore) è d'accordo (cosiddetta autorizzazione alla sincronizzazione). Senza il consenso, non è possibile riprodurre, trasmettere o eseguire pubblicamente supporti audiovisivi. Di regola, la SUISA non può rilasciarvi tale autorizzazione. Avete bisogno di una licenza di sincronizzazione per le vostre registrazioni di film con musica:

    • se le sonorizzate o le riproducete non solo per l'uso privato oppure 
    • se la loro proiezione avviene al di fuori della stretta cerchia di famigliari e amici.

    Attenzione: avete bisogno dell'autorizzazione anche per le proiezioni in occasione di feste aziendali e associative, per corsi di formazione, per i videosistemi degli hotel. L'autorizzazione va richiesta in anticipo.

  • La masterizzazione di CD o DVD è consentita se

    • utilizzate il CD o DVD esclusivamente per scopi personali, oppure
    • regalate il CD o DVD ad un parente o amico stretto.

    La masterizzazione di CD o DVD non è consentita se

    • volete vendere il CD o DVD e non avete né il consenso della casa discografica né una licenza della SUISA, oppure
    • il CD o DVD viene regalato a persone diverse da parenti o amici stretti.

    La legge sul diritto d'autore parla di un'utilizzazione consentita delle opere «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici». Secondo la prassi giuridica e la letteratura, questa cerchia è definita in modo molto rigoroso. Inoltre, la masterizzazione di un CD o DVD è consentita solo se effettuata da un privato, ma non è consentita se la copia è stata realizzata da una fabbrica di produzione di CD o da terzi dietro pagamento di un compenso. 

  • Scaricate la «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e inviate il formulario debitamente compilato alla SUISA. Si prega di notare che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica incaricata dello stampaggio a produrre il supporto sonoro. In mancanza dell'autorizzazione, alla fabbrica non è consentito procedere alla produzione.

  • Finché si registra solo in un ambiente privato e si usa la musica in privato, non c'è bisogno di fare nulla al riguardo, in quanto l'uso personale è consentito dalla legge.

    Tuttavia, se si desidera utilizzare pubblicamente la musica registrata, è necessario prima ottenere l'autorizzazione dalla casa discografica, che di solito detiene i diritti sulla registrazione e i diritti degli interpreti. Dichiarate quindi la produzione del supporto sonoro alla SUISA e otterrete il permesso di riprodurre le opere musicali. Alla vostra «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» sarà necessario allegare l'autorizzazione della casa discografica. 

  • Per poter utilizzare la musica per scopi pubblicitari, occorre il consenso esplicito degli autori o dell'editore. La SUISA inoltrerà la vostra richiesta. Dal momento che di norma la procedura richiede un po' più di tempo, la SUISA vi informerà, dopo aver ricevuto il formulario di dichiarazione, che non siete autorizzati a produrre registrazioni sonore finché non avete ottenuto l'autorizzazione scritta. L'autore e l'editore possono richiedere un compenso finnaziario per il loro consenso, che dovrete pagare alla SUISA in aggiunta all'indennità per i diritti d'autore.

    Per maggiori informazioni

  • In Svizzera e nel Liechtenstein è la SUISA a rappresentare il repertorio mondiale della musica da film. All'estero, è necessario il consenso della società di gestione del paese in cui si intende produrre e/o mostrare il supporto audiovisivo.

  • Se registrata su supporti audiovisivi, la musica viene combinata con altre opere (immagini, dialoghi, ecc.) o utilizzata per altri scopi (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni) che possono essere in contrasto con le opinioni o le intenzioni del suo autore. Per tutelare il suo diritto della personalità, la SUISA autorizza la registrazione di musica solo con il consenso dell'avente diritto (ad es. presentazione della licenza «Sync»).  

  • No, l'indennità di noleggio non può essere inclusa nel prezzo d'acquisto di una videocassetta o di un DVD, poiché, ai sensi della legge sul diritto d'autore (articolo 13, cpv. 3 LDA), solo le società di gestione possono rivendicare tale compenso. Il prezzo più elevato delle cassette a noleggio è destinato a compensare l'esclusività di cui godono i film fino a quando, dopo un certo periodo di tempo, vengono trasmessi alla televisione (gratuitamente).

  • Se possiedo degli occhiali da sole e voglio averne un paio anche in macchina, devo comprare un secondo paio di occhiali. Se possiedo un CD o ho acquistato brani in un negozio online e ora voglio ascoltare la stessa musica in macchina o mentre faccio jogging sul mio lettore MP3, posso – almeno in Svizzera – copiare i CD e i brani io stesso. Agli autori spetta comunque un compenso per questa copia privata, dato che mi risparmio così  l'acquisto di un ulteriore CD e/o ulteriori canzoni.

    Questa perdita finanziaria degli autori dovrebbe essere adeguatamente compensata. Ciò vale anche per eventuali altre copie private. Questo è un sistema semplice ed equo. Poiché il CD o il file con il brano appartiene a me, ma la musica continua ad appartenere agli "inventori", vale a dire ai compositori e ai parolieri.

    Peraltro non sono i consumatori a pagare le indennità per i diritti d’autore, ma piuttosto, nel caso dell’indennità sui supporti vergini, i produttori e gli importatori dei supporti di memoria. Essi includono l'indennità per i diritti d’autore nel prezzo di vendita, come di tutti gli altri costi di produzione nonché il margine di profitto.

  • Questa deduzione è sbagliata perché parte dal presupposto che le tariffe siano fisse, mentre invece le indennità per unità di memoria sono in costante diminuzione. Ad esempio, il compenso di 1 GB nella prima tariffa per i DVD registrabili del 2003 era di 40 centesimi, oggi è di soli 19 centesimi per i DVD riscrivibili e 7 centesimi per i DVD registrabili una volta. Inoltre, l'aumento delle capacità di memoria viene preso in considerazione anche attraverso strutture tariffarie decrescenti: maggiore è la capacità di memoria, più basso è l'importo della tariffa.

    Le tariffe vengono regolarmente rinegoziate con le associazioni degli utenti. Una commissione arbitrale paritetica decide sulla tariffa. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. In ultima istanza decide il Tribunale federale. Nel marzo del 2010, ad esempio, la Commissione arbitrale federale ha approvato una tariffa per la memoria dei telefoni cellulari musicali. A seguito di obiezioni, essa non è ancora entrata in vigore.

  • Al contrario: I consumatori non sono vittime, bensì vincitori, traggono vantaggio dalle nuove possibilità di copia offerte dalla tecnologia. Mai prima d'ora copiare musica digitale è stato così facile ed economico, perché i prezzi dei supporti di memoria sono in rapida diminuzione. Per quanto riguarda le entrate derivanti dai supporti vergini, queste ristagnano di nuovo, dato che negli ultimi anni i compensi sono stati fortemente ridotti. 

    L’indennità sui supporti vergini compensa gli autori per la realizzazione di copie private. Secondo la legge sul diritto d’autore questo compenso dovrebbe essere «equo». Con l'aumento della capacità di stoccaggio, vengono memorizzate più opere. Occorre pertanto indennizzare un maggior numero di beneficiari. Per poter versare loro un compenso equo, la tariffa non può essere ritoccata verso il basso all'infinito.

    Circa 250 brani musicali possono essere salvati in una memoria di 1 GB. Attualmente, l'indennità per le memorie in un lettore MP3 è di un massimo di 70 centesimi per GB. In base a questo calcolo, rimane un’indennità di CHF 0.0028 (0.28 centesimi) per ogni brano musicale. Di regola, questo importo deve essere poi ripartito tra più aventi diritto partecipanti.

  • Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie di file musicali di un CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La copia di opere protette su un supporto vergine è l’unico utilizzo nell’ambito privato per il quale la legge prevede il pagamento di un’indennità che tuttavia è dovuta dal produttore o importatore dei supporti vergini (non dall’utente privato). Il consumatore non deve mai pagare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia verificarsi che il produttore o l'importatore scarichino i loro costi sul consumatore.