Altri diritti

Per la produzione di film, video o anche podcast, oltre ai diritti d'autore gestiti dalla SUISA sono necessari altri diritti. Bisogna tenere conto dei seguenti diritti:

Diritto di sincronizzazione

Il diritto di sincronizzazione si riferisce al diritto di abbinare un brano musicale a delle immagini – in altre parole, di mettere un sottofondo musicale a un film. Questo diritto è di solito gestito dall'editore dell'opera e non può essere concesso dalla SUISA. È quindi necessario richiedere i diritti per i brani desiderati al rispettivo editore musicale. I dati di contatto dell’editore musicale si trovano, per esempio, sul CD o nella nostra Banca dati delle opere sotto «Avente diritto» nel ruolo «E» (editore).


 Diritto di protezione affine («Master Right»)

Il diritto di protezione («Master Right») affine si riferisce al diritto di sovraregistrare un brano musicale della registrazione originale (per esempio un CD o un file MP3) (=riproduzione mediante riversamento da supporti preesistenti). Il diritto di protezione affine è di solito amministrato dal produttore della registrazione (produttore di supporti sonori, casa discografica o etichetta). È quindi necessario richiedere i diritti per i brani desiderati direttamente al rispettivo produttore di supporti sonori. In questo caso può eventualmente essere d’aiuto IFPI Svizzera (organizzazione mantello dei produttori sonori e audiovisivi in Svizzera, cui aderiscono praticamente tutte le case discografiche note).

Se volete evitare questa seccatura, scegliete una soluzione globale che includa tutti i diritti e utilizzate production music: diversi editori offrono in catalogo musica specifica per la sonorizzazione di film. Il vantaggio della production music è che potete richiedere l’autorizzazione per utilizzare questa musica direttamente alla SUISA.

Domande frequenti e risposte

  • Si tratta di due forme d'uso distinte. La riproduzione è soggetta a vigilanza federale e viene concessa tramite una tariffa. La messa a disposizione non è sotto la vigilanza federale ed è soggetta a regole indipendenti. Entrambe le forme di utilizzo sono usi pubblici ai sensi della legge sul diritto d'autore.

  • Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.

    La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:

    • autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
    • interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
    • produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
    • organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)

    Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.

    La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).

    In linea generale, vale quanto segue:
    Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo.

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.

    Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.

    La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
    • versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
    • musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
       _alla radio non superi i 25 minuti,
      _in TV al massimo i 15 minuti
    • musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)


    La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:

    • il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
    • il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
    • il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
    • il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
    • il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
    • i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
  • La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.

    Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.

    Il «grande diritto»  interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.

    La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.

  • Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.

    Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:

    1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)

    2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.

    Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.

  • È possibile trovare una panoramica di libri specialistici sul tema del diritto d'autore e dei diritti dei musicisti alla pagina «Diritto d'autore nella musica» (solamente in tedesco, francese e inglese) sul nostro sito web.