Domande e risposte sulla concessione diretta delle licenze

Le agenzie di concessione diretta delle licenze criticano la SUISA, le altre società di gestione collettiva e il sistema della gestione collettiva, in parte con affermazioni e accuse infondate. 

In questa sede analizzeremo le accuse principali.

1) Alcune agenzie di concessione diretta delle licenze sono molto critiche nei confronti delle società di gestione collettiva come la SUISA. Perché?

Queste agenzie sviluppano il proprio modello commerciale posizionandosi, a detta loro, come alternativa più economica, più rapida e più trasparente per autori e autrici, rispetto alle società di gestione collettiva tradizionali. Nelle ultime settimane, la più attiva è stata l’agenzia PACE che ha cercato di screditare le società di gestione collettiva. Contrariamente alla SUISA, le cui tariffe e regole di ripartizione sono pubblicamente note, PACE non agisce in modo trasparente; sul sito web gli organizzatori non vengono informati sull’ammontare della licenza e gli autori non sanno quando ricevono cosa e per cosa.

2) I costi delle società di gestione collettiva come la SUISA sono troppo elevati

Nel 2015 una perizia commissionata dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha concluso che le spese amministrative delle società di gestione svizzere sono complessivamente adeguate:

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/urheberrecht/d/Schlussbericht_Verwaltungskostenanalyse_22_Dezember_2015.pdf (disponibile solo in tedesco).

Per i concerti la deduzione della SUISA ammonta in linea di massima al 15% per le spese amministrative e al 10% per scopi socioculturali. Tuttavia, gli aventi diritto le cui opere sono eseguite in occasione di concerti ricevono supplementi al momento della ripartizione degli introiti da diritti d’autore, che provengono, ad esempio, da entrate extra della SUISA o da compensi di altri settori che non possono essere ripartiti con esattezza. Complessivamente la SUISA distribuisce quindi oltre l’85% degli introiti che riceve da chi organizza il concerto. È importante ricordare che nell’autunno 2024 la SUISA ha stabilito nuove condizioni per i grandi concerti, che portano questa quota a oltre il 95%. Di conseguenza, le deduzioni effettive dei costi presso la SUISA sono inferiori a quelle delle agenzie di concessione diretta delle licenze.

3) Le nuove condizioni della SUISA per i grandi concerti sono discriminatorie

Questo non è vero. Beneficiano di queste nuove condizioni tutti i concerti con più di 5000 persone, nei quali gli artisti e le artiste eseguono almeno il 60% di pezzi composti personalmente. In proporzione ai compensi incassati, un piccolo concerto comporta per la SUISA spese amministrative più elevate rispetto a un grande concerto con un numero ridotto di aventi diritto. È quindi giusto che la SUISA differenzi le sue condizioni di gestione per tener conto di queste diverse situazioni. Inoltre, ciò impedisce ai e alle grandi titolari dei diritti di lasciare l’associazione delle società di gestione, garantendo la solidarietà nei confronti dei piccoli e delle piccole titolari dei diritti.

Le nuove condizioni sono state decise dal Consiglio di Amministrazione della SUISA, composto in gran parte da membri SUISA, che a loro volta vengono eletti dall’Assemblea generale della SUISA.

4) Mancanza di trasparenza delle società di gestione collettiva

È proprio l’opposto: la SUISA pubblica le cifre relative alla sua attività in un rapporto di trasparenza che è parte integrante del Rapporto di gestione: https://www.suisa.ch/it/Ueber-die-SUISA/Generalversammlung.html (disponibile solo in tedesco). I dati relativi alle agenzie di concessione diretta delle licenze sono invece carenti o difficili da reperire.

Le condizioni per chi organizza i concerti, compresi gli sconti, sono stabilite nella Tariffa comune K (TC K), pubblicata e accessibile a chiunque(https://www.suisa.ch/it/Kunden/Auffuehrungen/Konzerte-allgemein.html). Questa tariffa è stata approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) ed è vincolante per i tribunali civili (art. 59 cpv. 3 LDA).

Contrariamente ad alcune società di gestione estere, la SUISA non pratica rimborsi («kickback») agli organizzatori. Tutto è quindi molto trasparente per i titolari dei diritti e anche per le altre parti interessate.

L’accusa di mancanza di trasparenza non viene quindi avanzata dai membri della SUISA, bensì dalle agenzie di concessione diretta delle licenze. I membri hanno accesso alle informazioni desiderate in qualsiasi momento o possono richiederle qualora non siano pubblicamente disponibili.

5) Le società di gestione impiegano troppo tempo per distribuire i compensi ai beneficiari

I conteggi della SUISA e la distribuzione ai beneficiari dei diritti sono effettuati su base trimestrale. In tale ottica vengono conteggiati tutti i compensi incassati nel trimestre precedente (per concerti, ma anche per trasmissioni radio e televisive, discoteche, ecc.). Ciò significa che i compensi pagati dall’organizzatore vengono di norma distribuiti al più tardi 90 giorni dopo il concerto (a condizione che il denaro sia stato versato alla SUISA). Per alcuni grandi concerti, in cui la gestione dei diritti è più semplice, la SUISA si è impegnata a effettuare la distribuzione ai beneficiari al più tardi 30 giorni dopo l’evento.

Le agenzie di concessione diretta delle licenze si limitano a un solo tipo di utilizzo dell’opera, vale a dire i concerti. Le società di gestione dei diritti d’autore, invece, offrono agli aventi diritto un servizio a tutto tondo: gestiscono i diritti per tutti i tipi di utilizzi, anche per casi molto marginali, come una serata di ballo di un’organizzazione giovanile. Confrontare le tempistiche di distribuzione delle agenzie di concessione diretta delle licenze con quelle delle società di gestione è pertanto poco utile.

6) La SUISA è troppo indulgente nei confronti degli organizzatori di concerti

Lo sconto fissato nella tariffa concerti TC K è vincolato a una controprestazione. Gli organizzatori che ne beneficiano devono far parte di un’associazione che assiste la SUISA nell’adempimento dei suoi compiti. La tariffa promuove quindi una collaborazione fattiva tra la SUISA e il settore dell’organizzazione dei concerti e quindi il rispetto del diritto d’autore. I membri della SUISA beneficiano di questa buona collaborazione.

La SUISA si oppone inoltre a una distorsione del mercato causata da agenzie di concessione diretta delle licenze: esse possono esigere dagli organizzatori compensi per i diritti d’autore più elevati rispetto a quelli della TC K, mentre la stessa SUISA è vincolata a tale tariffa. In questo modo vengono penalizzati i e le titolari dei diritti che in occasione dei concerti esercitano i loro diritti tramite la SUISA.

7) La SUISA intende tutelare la sua posizione sul mercato a spese dei suoi membri

Gli interessi della SUISA coincidono con gli interessi dei suoi membri, poiché la cooperativa funziona secondo regole democratiche. All’interno della SUISA, gli autori e gli editori di musica esercitano il proprio diritto all’autodeterminazione, che dovrebbe essere sostenuto dal legislatore.

8) La rete internazionale delle società di gestione comporta doppie deduzioni a carico degli aventi diritto ed errori nella loro remunerazione

Se la SUISA autorizza dietro licenza un concerto in Svizzera a favore di autori ed editori di musica, affiliati a una società di gestione estera, trasferisce a tale società i compensi percepiti per i diritti d’autore e questa a sua volta distribuisce il denaro ai propri membri. In tal caso è possibile che la società estera trattenga per la sua attività di intermediazione una provvigione che va ad aggiungersi alle deduzioni della SUISA. Viceversa, nel caso in cui una società di gestione estera trasferisca denaro alla SUISA per uno dei suoi membri, la SUISA trattiene il 4% per le spese amministrative.

Non esiste una banca dati mondiale delle opere musicali e dei loro titolari dei diritti. Ciascuna società di gestione nazionale dispone di una propria banca dati. Tuttavia, le società si confrontano regolarmente, per limitare il rischio di discrepanze tra le banche dati nazionali. La CISAC, l’organizzazione mantello delle società di gestione collettiva, stabilisce inoltre regole per il confronto e la rettifica dei dati. Le agenzie di concessione diretta delle licenze ritengono che tali incongruenze determinino sistematicamente errori e ritardi nel pagamento agli aventi diritto. Tali problemi si verificano solo in casi eccezionali.

I e le titolari dei diritti hanno la possibilità di escludere un territorio dal mandato della loro società di gestione e di aderire direttamente alla società nazionale competente per tale territorio. In altre parole: un autore o un’autrice, membro di una società di gestione estera, ha la possibilità di aderire alla SUISA solo per l’utilizzo delle sue opere in Svizzera. In questo caso riceve direttamente dalla SUISA i suoi compensi per i concerti in Svizzera, senza ulteriori provvigioni di intermediazione da parte di un’altra società di gestione e può inoltre trasmettere direttamente alla SUISA informazioni corrette sulle sue opere.

9) La SUISA intende limitare la libertà di scelta dei e delle titolari dei diritti

Le società di gestione in Europa sono organizzazioni di autotutela degli autori e delle autrici che possono affiliarsi a una società di loro scelta. Molti e molte di loro che hanno successo approfittano della rete internazionale e aderiscono a diverse società. Agenzie come PACE vogliono distruggere questa rete. Tuttavia, non apportano alcun reale beneficio alla maggior parte degli autori e delle autrici, né agli organizzatori e alle organizzatrici di concerti, se non una gestione inutilmente complicata con costi interni ed esterni più elevati.

10) I membri della SUISA sono tenuti a partecipare alle fondazioni costituite dalla SUISA senza trarne alcun vantaggio

L’art. 48 cpv. 2 LDA recita: «L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società.» Le fondazioni della SUISA sono state costituite su decisione dell’Assemblea generale, ossia degli autori e degli editori.

La copertura sociale degli operatori e delle operatrici culturali in Svizzera è talvolta lacunosa. Inoltre, le risorse statali destinate alla cultura sono limitate. Le fondazioni SUISA sono nate da un’iniziativa privata e non comportano alcun costo per lo Stato.

Contrariamente a quanto ammesso dalle agenzie di concessione diretta delle licenze, gli aventi diritto che beneficiano delle nuove condizioni per i grandi concerti (cfr. punti 2 e 3), come tutti gli altri aventi diritto (svizzeri o stranieri) versano contributi alle fondazioni SUISA. Sebbene gli aventi diritto stranieri non beneficino delle prestazioni delle fondazioni SUISA, neanche i membri SUISA beneficiano delle prestazioni delle fondazioni di società di gestione estere, benché le cofinanzino quando le loro opere vengono eseguite all’estero. Nel complesso, quindi, il sistema è equo ed equilibrato.

11) La SUISA ha creato un nuovo cartello

La SUISA respinge tale accusa. Nel quadro di una nuova iniziativa denominata «One Arena», la SUISA collabora con altre società di gestione europee. L’obiettivo di questa iniziativa è offrire un’unica persona referente ad artisti e artiste che partecipano a tournée internazionali. Questo interlocutore informa gli artisti e le artiste sulle condizioni di gestione dei loro diritti nei vari Paesi (tariffe per gli organizzatori – compresi gli sconti –, deduzioni delle diverse società di gestione, supplementi sugli introiti da distribuire, scadenze di distribuzione, ecc.). In altre parole: «One Arena» offre ad artisti e artiste la trasparenza necessaria per prendere una decisione informata tra gestione collettiva dei diritti e agenzie di concessione diretta delle licenze.

12) L’iniziativa parlamentare 25.434 viola il diritto internazionale

In una decisione del 5 maggio 2023, l’IPI ha effettivamente invocato il diritto internazionale pubblico (in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche) per giustificare la legittimità delle licenze dirette esercitate in Svizzera da un’agenzia estera. Questa posizione è contraddetta da una perizia dei professori di diritto Florent Thouvenin e Thomas Burri per conto della SUISA e della SMPA – Swiss Music Promoters Association (questa perizia [link] è stata presentata alla CSEC-CN). Da allora l’IPI ha partecipato ai lavori preparatori dell’iniziativa parlamentare 25.434 in quanto ritiene che la gestione collettiva dei diritti della SUISA crei garanzie giuridiche e prevedibilità per chi organizza i concerti.

13) La SUISA applica una struttura tariffaria complessa, svantaggiosa per chi organizza i concerti o della quale beneficiano gli organizzatori a scapito degli autori e delle autrici

Le tariffe della SUISA per l’utilizzo della musica sono negoziate secondo una procedura stabilita per legge (art. 46 LDA) con le associazioni di riferimento e devono essere approvate dalla CAF (artt. 55-60 LDA). Solo allora entrano in vigore. La sorveglianza delle tariffe da parte di un organo specializzato (con la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo federale e successivamente al Tribunale federale) garantisce che i compensi per le licenze siano trasparenti e conformi al diritto vigente. Al contrario, non si sa nulla delle indennità corrisposte dalle agenzie di concessione diretta delle licenze, né del modo in cui vengono calcolate né dei criteri su cui si basano. PACE non si attiene a questa struttura tariffaria, ma intende autorizzare dietro licenza, a favore degli autori che rappresenta, una parte dei diritti di un festival separatamente da altri, non alle condizioni approvate dalla CAF. In tale contesto PACE sostiene che la SUISA sta discutendo sulla tariffa con gli organizzatori dei concerti dinanzi all’IPI. Questo non è vero. Ciò non è di competenza dell’IPI, ma piuttosto della già citata CAF e, come istanza superiore, del Tribunale amministrativo federale e, da ultimo, del Tribunale federale. È vero che la SUISA non è d’accordo con le associazioni degli organizzatori sulla nuova tariffa concerti e pertanto vi è un procedimento giudiziario amministrativo pendente contro la decisione della CAF. Tuttavia, le associazioni degli organizzatori e SUISA concordano sul fatto che non abbia senso complicare e rendere più costoso un sistema di licenza per concerti che funziona in Svizzera, coinvolgendo società estere come PACE.