Risposte alle domande più frequenti sull'adesione
Adesione alla SUISA
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Tutte le informazioni sull’adesione le trovate qui, sul sito web della SUISA.
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Possono aderire alla SUISA le seguenti persone:
- Compositore/trice o arrangiatore/trice di un’opera musicale
- Paroliere/a, arrangiatore/trice o traduttore/traduttrice di testi di opere musicali
- Erede o avente diritto di un autore/autrice
- Case editrici musicali
In un primo momento sarete accolti come mandanti della SUISA. Quando sarete mandanti della SUISA da almeno un anno e avrete percepito complessivamente almeno 3'000 franchi di compensi, la SUISA vi accoglierà come membri con diritto di voto e di elezione.
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Per aderire dovete versare una quota d’iscrizione una tantum. Successivamente non sono previste alcune quote associative annuali.
Autori/autrici: 200 franchi
Editori/editrici: 400 franchiI costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni percentuali sui vostri introiti, sia per gli utilizzi in Svizzera e nel Liechtenstein sia all'estero.
Le detrazioni esatte sono riportate su questa pagina:
www.suisa.ch – Deduzione dei costi della SUISA -
In generale, siete voi a decidere se, quando, come e con quale nome pubblicare la vostra opera. Ciò significa, ad esempio, che potete decidere se la vostra opera può essere trasmessa da un’emittente radio, eseguita in pubblico, pubblicata su CD o altri supporti sonori, diffusa su Internet o modificata.
Potete subordinare il vostro consenso all'utilizzo della vostra opera alla condizione di partecipare ai proventi. Si tratta di una pratica comune. In questo modo riceverete un compenso per il vostro lavoro di compositori, parolieri o arrangiatori.
Se aderite alla SUISA, questa si occuperà della concessione dei diritti di utilizzo e della riscossione dei relativi compensi. Essa è tenuta a concedere a tutti gli utenti un diritto di utilizzo, a condizione che questi lo paghino. Voi stessi conservate tuttavia il diritto di decidere in merito alla prima pubblicazione e alle modifiche della vostra opera.
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La SUISA rappresenta i diritti di compositori/compositrici e parolieri/e di opere musicali.
Se siete attivi esclusivamente come interpreti, cioè vi limitate a cantare o suonare uno strumento, l’ente competente a cui rivolgervi non è la SUISA, ma SWISSPERFORM.
Se siete sia compositori/compositrici sia interpreti, dovreste aderire sia alla SUISA sia a SWISSPERFORM.
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Sì, gli autori e le autrici che non sono membri della SUISA possono gestire i propri diritti anche autonomamente e concordare direttamente con gli utilizzatori delle loro opere un compenso.
Tuttavia, la gestione individuale dei diritti è complessa e comporta un grande dispendio sia in termini di tempo che di costi. Come potrebbe un autore/un’autrice, ad esempio, scoprire se una stazione radio trasmette una delle sue opere e questo a livello mondiale?
Diventa particolarmente difficile nel caso dei cosiddetti utilizzi di massa, come avviene su Internet. In tali casi, la gestione individuale dei diritti è spesso quasi impossibile o addirittura impraticabile.
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Contattate advertising@suisa.ch fornendo le seguenti informazioni:
- nome della o del cliente
- titolo dello spot pubblicitario
- piano media (quando e dove viene trasmesso lo spot)
- URL in caso di trasmissione online
Questo servizio è disponibile esclusivamente per i membri della SUISA.
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Sì. La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. Se trasferite alla SUISA il diritto di gestire la vostra musica a livello mondiale, essa si assicura che i vostri diritti vengano tutelati anche all’estero.
Il meccanismo è il seguente: se la vostra opera viene eseguita all’estero, l’organizzatore locale deve corrispondere il compenso per i diritti d’autore alla società di gestione competente del suo Paese. Questa società trasferisce il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa a voi.
Qui trovate un elenco di tutte le società di gestione estere con cui la SUISA collabora:
Rete internazionale delle società di gestioneUlteriori informazioni sull’utilizzo della musica all’estero sono reperibili nel SUISAblog: (solo in francese, tedeso o inglese): Activité musicale internationale et communication à SUISA
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Il contratto di gestione, unitamente alle Condizioni generali di gestione (CGG), costituisce la principale base giuridica tra la SUISA e i suoi membri. Rappresenta il fondamento che permette alla SUISA di esercitare determinati diritti d’autore per conto dei propri membri.
Con la stipula di questo contratto, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria dei propri diritti d’autore, sia in Svizzera che all’estero (tramite le società consorelle della SUISA). In pratica, la SUISA si assicura di riscuotere i compensi per i diritti d’autore dagli utilizzatori della musica e li distribuisce ai suoi membri.
Informazioni dettagliate sulle singole disposizioni del contratto di gestione sono disponibili nell «Spiegazioni sul contratto di gestione».
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No. Potete decidere liberamente come regolare l'utilizzo della vostra musica con un editore. Solo per quanto riguarda l'ammontare dell’indennità a favore dell'editore, dovete attenervi ai limiti stabiliti nel Regolamento di ripartizione della SUISA.
Le clausole nei contratti d’edizione secondo cui anche i diritti di esecuzione, di emissione o di riproduzione dovrebbero essere trasferiti all’editore come cosiddetti «diritti accessori» non hanno alcun effetto, se tali diritti sono già stati trasferiti alla SUISA tramite il contratto di gestione.
La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati trasferiti direttamente dall'autore o dall’autrice o tramite un editore.
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Sì, è possibile anche diventare membri di una società di gestione all’estero. Tuttavia, le società consorelle straniere non operano direttamente in Svizzera e nel Liechtenstein; in questi Paesi sono rappresentate dalla SUISA.
Ciò significa che, se aderite a una società estera, sarà la SUISA a gestire i vostri diritti in Svizzera e in Liechtenstein. La SUISA incasserà i compensi per i diritti d’autore e trasmetterà il conteggio alla società di gestione alla quale siete affiliati. Sarà poi quest’ultima a versarvi l’importo spettante.
Fanno eccezione gli utilizzi online tramite determinate piattaforme musicali attive contemporaneamente in più Paesi. In questi casi, alcune società – tra cui anche la SUISA – rilasciano licenze multiterritoriali.
Trovate qui maggiori informazioni al riguardo: Utilizzi online
È anche possibile aderire contemporaneamente a più società di gestione, ad esempio per definire autonomamente determinate aree geografiche. Tuttavia, ciò comporta degli svantaggi: dovrete occuparvi delle formalità con più società, in particolare della dichiarazione delle vostre opere, e occuparvi personalmente di questioni fiscali come la doppia imposizione.
Trovate qui nel SUISAblog (lien in francese) maggiori informazioni sul tema della doppia adesione.
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SWISSPERFORM rappresenta i diritti e i diritti al compenso degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione che derivano dalle loro esecuzioni e prestazioni.
Non si tratta della protezione delle opere musicali (cioè non delle composizioni), bensì della protezione delle prestazioni che consentono di percepire e diffondere queste opere, ad esempio tramite una registrazione o una diffusione. Il diritto d'autore si riferisce a questo gruppo di diritti come «diritti di protezione affini».
SWISSPERFORM fa valere nei confronti delle e degli utenti i diritti che sorgono dall’uso secondario delle loro prestazioni. Un esempio è la riproduzione alla radio di supporti sonori disponibili in commercio.
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Gli pseudonimi possono essere registrati in «Il mio conto» tramite la voce di menu «Richiesta generale / Adesione».
Come compositore/trice, paroliere/a o arrangiatore/trice, potete scegliere liberamente uno o più pseudonimi. Prestate attenzione, nella scelta, a evitare confusione con altri creatori musicali. Prima di decidere per uno pseudonimo, vi consigliamo quindi di fare una ricerca su internet. In questo modo potrete verificare se il nome desiderato è già utilizzato da qualcun altro.
Se avete dubbi, potete anche rivolgervi direttamente alla SUISA per chiedere informazioni.
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La SUISA può concedere anticipi sui futuri introiti. L’ammontare dell’anticipo dipende dalla media dei vostri guadagni negli ultimi cinque o due anni.
Tali anticipi sono senza interessi e possono essere richiesti senza particolari formalità. La SUISA concede al massimo due anticipi all’anno.
La vostra richiesta può essere inoltrata nella sezione «Il mio conto» tramite la voce di menu «Richiesta generale / Altra richiesta».
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Sì. I DJ possono diventare membri della SUISA se compongono musica, scrivono testi o arrangiano opere musicali. Anche i remixer sono considerati giuridicamente come arrangiatori e quindi anch’essi come autori.
Se però vi limitate a riprodurre musica, senza creare o elaborare opere vostre, di norma non potete diventare membri della SUISA.
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No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri della SUISA, a patto che siano autori/autrici della musica o dei testi.
Ogni membro del gruppo che partecipa alla composizione o al testo di una canzone deve richiedere personalmente l’adesione come membro.
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Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione:
- il questionario compilato,
- una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
- le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.
Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa).
Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità.
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La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:
Ditta individuale
Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società in nome collettivo
Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto. Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.Società a garanzia limitata
Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.Società anonima
Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio.Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch (solamente in tedesco e inglese)
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Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.
Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale.
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L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio:
- produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
- cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
- cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
- pubblicizzare emittenti radio,
- cercare un interprete che esegua l’opera, o
- cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.
In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti.
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L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari. In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione originali con una durata minima di tre anni.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Contratto per singoli titoli o Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (Contratto d’autore esclusivo o General Agreement).
Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:
a) Nome e indirizzo delle parti contraenti
b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori
Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:- Titolo dell'opera
- Cognomi e nomi di tutti i compositori
- Cognomi e nomi di tutti i parolieri
- Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori
c) Cessione dei diritti
Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:- Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
- Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini della gestione comune attraverso la SUISA».
- Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
d) Obblighi dell’editore
Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:- Obbligo di pubblicazione
- Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti
- Citazione dell'autore in ogni pubblicazione
- Obbligo d'informazione
e) Remunerazione
Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:- Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
- Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
- Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
- Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.
f) Durata del contratto
La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni.g) Territorio d’edizione
I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.h) Clausola fallimentare
La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione:
«Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti
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Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori. Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti.
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Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.
In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione:
- da un lato abbiamo il contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione).
- D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).
Contratto modello (solamente in francese, tedesco e inglese)
Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:
- Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure
- Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.
Gli editori comunicano alla SUISA tutti i loro contratti di sublicenza per tutti i territori nel portale riservato ai soci «Il mio conto».
Previdenza vecchiaia e previdenza sociale
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La SUISA ha istituito una speciale fondazione di previdenza per autrici, autori ed editori. La fondazione sostiene i membri aventi diritto in età avanzata con un contributo al reddito.
Sulla seguente pagina è indicato chi può beneficiare di tale supporto e a quali condizioni:
Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori (FPAE) della SUISA
Imposte/contributi sociali
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Sì. I compensi ricevuti dalla SUISA rientrano nel reddito imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione d'imposta.
Se l'autorità fiscale lo richiede, dovrete presentare i giustificativi delle entrate della SUISA, ossia i conteggi. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, l'autorità fiscale può richiedere la relativa documentazione direttamente alla SUISA.
L'indicazione non corretta delle entrate della SUISA può essere considerata evasione fiscale con conseguente rischio di imposte suppletive e punitive nonché sanzioni.
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No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
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Sì, i compensi per i diritti d'autore ricevuti dalla SUISA sono considerati reddito da attività lucrativa autonoma e sono pertanto soggetti all'AVS. Dovete conteggiare tali entrate presso la cassa di compensazione.
Se gli introiti totali da attività autonoma percepiti in un anno non superano i 2300 franchi, la cassa di compensazione riscuote i contributi solo su richiesta.
Si consiglia tuttavia di conteggiare su base volontaria anche gli importi minori per evitare lacune contributive che possono ripercuotersi negativamente sulla rendita AVS in età avanzata.
Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili nello SUISAblog:
Le indennità per i diritti d’autore sono soggette ai contributi AVS?
Ripartizione delle entrate
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Le tariffe della SUISA disciplinano la compensazione dell'utilizzo dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione regola la distribuzione di tali compensi alle persone aventi diritto.
Per gli utilizzi all'estero (ad es. esecuzioni o trasmissioni) si applicano le regole delle rispettive società di gestione estere.
Chi riceve denaro dalla ripartizione?
I compensi vanno a:- autrici e autori (ad es. compositrici/compositori, paroliere/parolieri, arrangiatrici/arrangiatori)
- editori musicali
in Svizzera e, tramite le società consorelle, anche all'estero
Tutti gli aventi diritto ricevono un conteggio e il versamento della loro parte.
Cosa viene ripartito e in che modo?
Si distingue tra- diritti di esecuzione e di trasmissione
- diritti di riproduzione
In assenza di un accordo specifico, la SUISA utilizza le chiavi di ripartizione stabilite nel relativo regolamento. In determinati casi è possibile concordare una ripartizione diversa, che tuttavia è consentita solo entro determinati limiti.
Informazioni dettagliate sulla ripartizione sono disponibili alla seguente pagina: "Ecco come viene ripartito il denaro"
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La SUISA effettua un conteggio quattro volte all'anno, ossia trimestralmente, per la maggior parte dei compensi.
Per un numero limitato di settori il conteggio ha luogo solo una volta all'anno.
Le date esatte dei conteggi sono disponibili qui: www.suisa.ch – Ripartizione delle entrate
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Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA deduce da tutte le indennità:
- 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA;
- 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.
Queste deduzioni non vengono effettuate per gli utilizzi Audio e Video on demand.
Tenuto conto delle spese d'amministrazione supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Restano riservate le disposizioni relative all'imposta alla fonte.
Informazioni dettagliate sono disponibili alla seguente pagina: "Le deduzioni dei costi della SUISA"
Generalità sul diritto d'autore
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Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.
La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:
- autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
- interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
- produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
- organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)
Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.
La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).
In linea generale, vale quanto segue:
Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo. -
La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.
Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.
La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:
- musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
- versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
- musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
- estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
_alla radio non superi i 25 minuti,
_in TV al massimo i 15 minuti - musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)
La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:- il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
- il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
- il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
- il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
- il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
- i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
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La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.
Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.
Il «grande diritto» interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.
La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.
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Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.
Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:
1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)
2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.
Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.
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È possibile trovare una panoramica di libri specialistici sul tema del diritto d'autore e dei diritti dei musicisti alla pagina «Diritto d'autore nella musica» (solamente in tedesco, francese e inglese) sul nostro sito web.