Domande e risposte

Generalità sul diritto d'autore

  • Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge federale svizzera sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) del 9 ottobre 1992. Questa legge costituisce la base giuridica dell'attività della SUISA.

    La LDA stabilisce i diritti delle persone fisiche o giuridiche sulle proprie opere o prestazioni, ad esempio:

    • autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri ecc.)
    • interpreti (ossia musiciste/musicisti che eseguono l'opera)
    • produttrici/produttori di supporti audio (ad es. case discografiche)
    • organismi di diffusione (ad es. emittenti radiofoniche o televisive)

    Inoltre, la LDA definisce anche gli obblighi delle società di gestione.

    La legge fornisce anche la definizione di termini importanti come «opera» o «autore». Stabilisce inoltre quali diritti spettano ad autrici e autori su una determinata opera e i limiti di tale protezione (le cosiddette restrizioni del diritto d'autore, ad es. per l'uso privato).

    In linea generale, vale quanto segue:
    Chi crea un'opera ne è proprietaria/proprietario. Ciò significa che altri possono utilizzare tale opera, ossia pubblicarla, copiarla, eseguirla, trasmetterla o diffonderla, esclusivamente previo esplicito consenso dell'autrice o dell'autore, che può richiedere un compenso per tale utilizzo.

  • La legge sul diritto d‘autore protegge ogni opera che sia stata creata da una persona e che abbia un carattere individuale. Ma il diritto d'autore non protegge solo brani musicali con melodie e audio, bensì anche altre opere acustiche, ossia opere che utilizzano rumori, purché abbiano anch'esse un carattere individuale.

    Non importa quanto sia elaborata o conosciuta l'opera. Una grande sinfonia è quindi protetta alla stregua di un breve jingle pubblicitario alla radio.

    La SUISA è la società di gestione che gestisce in Svizzera i diritti d'autore sulla cosiddetta musica non teatrale, il cosiddetto «piccolo diritto», che riguardano:

    • musica senza rappresentazione scenica, con o senza testo (ad es. canzoni pop, strumentali, oratori)
    • versioni da concerto di musica da brani teatrali o opere liriche
    • musica per spettacoli di danza, se utilizzata senza la danza
    • estratti di opere musicali drammatiche che non comprendono un intero atto e la cui esecuzione o emissione:
       _alla radio non superi i 25 minuti,
      _in TV al massimo i 15 minuti
    • musica utilizzata in film, video o altri mezzi audiovisivi (tranne che per opere liriche in film o musical completi)


    La SUISA gestisce diversi diritti di utilizzo, tra cui:

    • il diritto alla esecuzione pubblica (ad es. a concerti),
    • il diritto di emissione e di ritrasmissione (ad es. alla radio o alla televisione),
    • il diritto alla ricezione pubblica (ad es. in hotel o ristoranti),
    • il diritto online (ad es. per lo streaming o il download),
    • il diritto di riproduzione (ad es. per CD, DVD o file audio) e
    • i compensi sui supporti vergini (ad es. ad es. dischi rigidi esterni o memorie negli smartphone) e per il noleggio di supporti musicali quali CD o supporti di opere audiovisive quali DVD.
  • La differenza tra piccolo diritto e grande diritto risiede nella natura delle opere musicali interessate e nella competenza delle rispettive organizzazioni.

    Il «piccolo diritto» riguarda opere musicali non teatrali e rientra nella competenza della SUISA. Ad esempio riguarda brani musicali utilizzati in concerti, alla radio o su supporti audio.

    Il «grande diritto»  interessa opere drammatico-musicali come opere, operette, musical e alcuni tipi di balletto. Tali diritti vengono gestiti dalla Società svizzera degli autori (SSA) o direttamente dagli editori.

    La distinzione genera regolarmente discussioni, poiché i criteri sono spesso poco chiari e devono essere interpretati caso per caso.

  • Se la vostra composizione viene utilizzata senza autorizzazione, è innanzitutto importante raccogliere le prove di paternità dell'opera e dell'uso non autorizzato. Secondo le informazioni della SUISA, le opere sono protette in automatico dal diritto d'autore a partire dal momento della loro creazione.

    Per poter dimostrare la paternità dell'opera e la data di creazione in caso di controversia, la SUISA consiglia due misure:

    1. Dichiarazione dell'opera alla SUISA (per i membri)

    2. Invio tramite raccomandata al proprio indirizzo: potete inviare a voi stessi per posta le note o una registrazione dell'opera su supporto audio. Il plico dovrà restare chiuso per poter essere usato come prova.

    Tali misure non sono indispensabili per garantire la protezione, ma facilitano la produzione di prove in caso di controversia. Se disponete già di prove, potete adire le vie legali o rivolgervi alla SUISA per ricevere supporto.

  • È possibile trovare una panoramica di libri specialistici sul tema del diritto d'autore e dei diritti dei musicisti alla pagina «Diritto d'autore nella musica» (solamente in tedesco, francese e inglese) sul nostro sito web.

Indennità per i diritti d'autore in generale

  • L'ammontare del compenso dipende dal tipo di utilizzo della musica. Ad esempio, l'utilizzo della musica in occasione di un concerto prevede un importo più elevato rispetto all'uso della musica come sottofondo in un negozio. Ciò è dovuto al fatto che durante il concerto la musica è al centro dell'attenzione, mentre durante lo shopping la musica è più un sottofondo e riveste un ruolo solo secondario.

    Per avere un'idea approssimativa dell'ammontare dei compensi per l'utilizzo da voi previsto, potete rivolgervi in qualsiasi momento al servizio clienti della SUISA.

    I costi esatti per i diversi tipi di utilizzo sono definiti nelle tariffe ufficiali.
    Panoramica delle tariffe

  • In Svizzera, in conformità alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione, quindi anche la SUISA, devono fissare le tariffe per i compensi. Tali tariffe vengono negoziate con le principali associazioni di utenti.

    A seguire, vengono verificate e approvate da un organo indipendente, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). La CAF viene eletta dal Consiglio federale ed è composta su base paritetica, ossia è costituita da rappresentanti di entrambe le parti.

    Una volta approvate dalla CAF, le tariffe vengono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Si garantisce così che i tassi tariffari non siano abusivi.

  • Le tariffe delle società svizzere di gestione come la SUISA devono essere eque e adeguate, come richiede la legge sul diritto d'autore.

    Nel determinare i compensi, la SUISA tiene conto ad esempio dei seguenti aspetti:

    • a quanto ammontano i guadagni derivanti dall'utilizzo della musica o, in alternativa, i relativi costi
    • il genere e il numero di brani musicali utilizzati
    • quanta parte della musica utilizzata è protetta e quanta no

    In generale, il pagamento per l'utilizzo della musica non deve superare il 10% circa del fatturato realizzato (ad esempio i biglietti d'ingresso) o dei costi (ad esempio gli ingaggi).

  • In qualità di organizzatrice/organizzatore devo corrispondere un compenso per diritti d'autore se:

    • non viene richiesto alcun biglietto d'ingresso,
    • la manifestazione non aveva scopo di lucro oppure
    • l'evento è stato addirittura deficitario?

    Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. I compensi per i diritti d'autore sono da considerare alla scorta di costi fissi, come ad esempio i costi per bevande o luci, e devono essere pagati di conseguenza anche se non si realizza alcun profitto.

    Devo corrispondere un compenso per i diritti d'autore se:

    • si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
    • si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?

    Per gli eventi privati non è necessario richiedere autorizzazioni né corrispondere compensi. Tuttavia, il termine «privato» è definito in modo molto restrittivo nell'ambito del diritto d'autore: l'uso si considera «privato» solo se la persona fruisce della musica insieme a familiari o amici stretti.

    Ciò significa che gli eventi di club, associazioni, aziende, unità militari e gruppi analoghi non sono privati, anche se non sono aperte a tutti.

    In caso di dubbi circa la necessità di corrispondere un compenso per la vostra manifestazione, chiedete direttamente alla SUISA.

  • I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.

    Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.

  • Le musiciste e i musicisti ricevono un ingaggio per la propria esibizione, che è una retribuzione per il loro lavoro di interpreti. Questo tuttavia non ripaga in automatico il lavoro creativo di compositrici e compositori o paroliere o parolieri (ossia delle autrici e degli autori) né il lavoro degli editori musicali.

    Interpreti e autrici/autori sono giuridicamente due entità distinte che non devono, ma possono, coincidere. Ciò significa che esistono due persone o gruppi diversi che ricevono la compensazione:

    • le autrici e gli autori ricevono un compenso per l'utilizzo delle proprie opere
    • le e gli interpreti ricevono un ingaggio per l'interpretazione

    Entrambi i soggetti hanno quindi diritto a una propria retribuzione.

  • Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA affinché possa rivendicarne i diritti d'autore. Ciò significa che non è più titolare di tali diritti e che quindi non è più autorizzato a regolare i conti con l'organizzatore. È importante capire che un musicista sul palco (=interprete) è spesso anche l'autore in unione personale, ma l'interprete e l'autore sono sue persone giuridicamente diverse. 

  • No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.

  • Sì. Dovete inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA è autorizzata a richiedere un compenso anche per gli autori che sono membri di una società di gestione collettiva straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, è tenuto a indennizzarlo individualmente. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.  

  • La SUISA può intraprendere un'azione legale nei vostri confronti, se non dichiarate una manifestazione e/o non pagate alcun compenso. Può anche richiedere un supplemento del 100% se non si dichiara una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.

  • andres.pfister@suisa.chLa SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale

A proposito della SUISA

  • La SUISA è la cooperativa delle autrici/degli autori ed editori musicali in Svizzera e nel Liechtenstein. In quanto società di gestione, essa ha il compito di far fruttare i diritti musicali dei propri membri, ossia di trasformarli in denaro. La SUISA rappresenta i diritti di circa 45 000 membri, quali 

    • autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri, arrangiatrici/arrangiatori)
    • editori musicali
    • successori legali (ad es. eredi) dei gruppi menzionati
       

    L'importanza della SUISA per autori ed editori:
    dal 1923 la SUISA gestisce i diritti dei propri membri e di innumerevoli aventi diritto stranieri e fa in modo che siano remunerati equamente quando le loro opere vengono utilizzate al di fuori della sfera privata.

    Rappresenta gli interessi delle musiciste e dei musicisti e si impegna anche a livello politico a favore del diritto d'autore e di condizioni quadro eque. Senza il diritto d'autore, infatti, le persone creative non potrebbero vivere del proprio lavoro.
     

    L'importanza della SUISA per la clientela:
    la SUISA è a disposizione anche delle e dei clienti che desiderano fruire della musica al di fuori dell'ambito privato. Senza la SUISA, dovrebbero acquisire individualmente i diritti di ogni autrice e autore, editrice ed editore. Con la SUISA la clientela svizzera e del Liechtenstein ottiene accesso, con relativa licenza (permesso), all'intero repertorio musicale del mondo da un'unica fonte.

  • La SUISA appartiene ai propri membri. L'organo più importante della SUISA è l'Assemblea generale annuale, in cui i membri aventi diritto di voto decidono in merito a questioni importanti, come il conto annuale o eventuali modifiche agli statuti, ed eleggono la propria rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione e in altre commissioni.

    Il Consiglio di Amministrazione della SUISA comprende, oltre al Presidente o alla Presidente, 14 persone. Al suo interno sono adeguatamente rappresentati autrici e autori nonché editori. Oltre agli attuali undici rappresentanti dei membri, il Consiglio di Amministrazione si compone di tre rappresentanti del mondo economico e un parlamentare. Tra i compiti principali del Consiglio di Amministrazione vi sono le decisioni in merito al regolamento di ripartizione nonché la nomina e la supervisione della Direzione della SUISA.

    La Direzione è responsabile dell'attuazione delle strategie commerciali del Consiglio di Amministrazione. Gestisce le attività quotidiane ed è responsabile in generale delle entrate e della ripartizione dei compensi agli aventi diritto.

    A livello giuridico la SUISA è organizzata in forma di cooperativa. L'elemento cardine delle cooperative è l'autoaiuto economico dei propri membri. La SUISA non realizza alcun utile, distribuisce invece tutti i proventi agli aventi diritto, al netto delle spese amministrative.

    La SUISA è dunque un'organizzazione di diritto privato e non un ente pubblico. Tuttavia, in quanto società di gestione, deve soddisfare tutta una serie di requisiti legali ed è soggetta alla supervisione dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI).

  • La SUISA è la società per i diritti sulle opere musicali. Essa rappresenta autrici e autori (compositrici/compositori, paroliere/parolieri, arrangiatrici/arrangiatori) nonché gli editori di musica. Se utilizzate opere musicali pubblicamente (ad es. come musica di sottofondo in un ristorante o in un negozio, nella vostra palestra o studio di danza oppure in occasione di concerti o feste), la SUISA garantisce che le musiciste e i musicisti ricevano un compenso equo per l'utilizzo della loro musica. La clientela della SUISA riceve accesso da un'unica fonte all'intero repertorio musicale mondiale.

    La Serafe è l'organo di riscossione del canone radiotelevisivo. In Svizzera ogni economia domestica è tenuta a pagare un canone per il finanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive. La maggior parte dei fondi va alle diverse emittenti della SSR, ma anche numerose emittenti radiofoniche e televisive private in tutte e quattro le regioni linguistiche della Svizzera vengono finanziate attraverso questa imposta.

    La Serafe è subentrata in questo incarico alla Billag nel 2019.

  • Si parla di membri della SUISA perché la SUISA è una cooperativa che appartiene ai suoi membri. I membri della SUISA sono autrici e autori (compositrici, compositori, paroliere, parolieri, arrangiatrici e arrangiatori), editori musicali nonché successori legali (ad es. eredi) dei gruppi menzionati.

  • Chi utilizza musica al di fuori dell'ambito privato necessita di un'autorizzazione d'uso (licenza) e diventa automaticamente cliente della SUISA. Tra gli usi della musica al di fuori dell'ambito privato rientrano, a titolo di esempio, concerti, feste o musica di sottofondo in negozi, bar e ristoranti.

    Informazioni dettagliate sulla procedura e sulle licenze necessarie sono disponibili sul sito: https://www.suisa.ch/it/Kunden.html

  • La SUISA collabora con altre società di gestione nazionali ed estere.

    Società di gestione svizzere:
    oltre alla SUISA, in Svizzera esistono altre quattro società di gestione, che si occupano di un altro repertorio.

    Queste cinque società perseguono obiettivi comuni e operano in stretta collaborazione a tal fine, ad esempio nell'elaborazione delle tariffe comuni o nell'attività di lobbying per i diritti dei propri membri. Per quest'ultima finalità, si rapportano con organismi politici e autorità con il nome di Swisscopyright: www.swisscopyright.ch.

    Società di gestione estere:
    nella maggior parte dei Paesi sono attive società che svolgono le stesse funzioni della SUISA. Tali società collaborano mediante i cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza tramite cui vengono gestiti all'estero i diritti dei membri SUISA, che ricevono compensi per l'utilizzo delle proprie opere nel rispettivo Paese. Di contro, la SUISA gestisce in Svizzera la musica di artisti stranieri. In questo modo può offrire l'intero repertorio musicale mondiale alle fruitrici e ai fruitori della musica svizzeri.

    È possibile consultare una panoramica dei contratti di reciprocità in essere della SUISA alla pagina: "Rete internazionale delle società di gestione"

Adesione alla SUISA

  • Tutte le informazioni sull’adesione le trovate qui, sul sito web della SUISA.

  • Possono aderire alla SUISA le seguenti persone:

    • Compositore/trice o arrangiatore/trice di un’opera musicale
    • Paroliere/a, arrangiatore/trice o traduttore/traduttrice di testi di opere musicali
    • Erede o avente diritto di un autore/autrice
    • Case editrici musicali

    In un primo momento sarete accolti come mandanti della SUISA. Quando sarete mandanti della SUISA da almeno un anno e avrete percepito complessivamente almeno 3'000 franchi di compensi, la SUISA vi accoglierà come membri con diritto di voto e di elezione.

  • Per aderire dovete versare una quota d’iscrizione una tantum. Successivamente non sono previste alcune quote associative annuali.

    Autori/autrici: 200 franchi
    Editori/editrici: 400 franchi

    I costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni percentuali sui vostri introiti, sia per gli utilizzi in Svizzera e nel Liechtenstein  sia all'estero.

    Le detrazioni esatte sono riportate su questa pagina:
    www.suisa.ch – Deduzione dei costi della SUISA

  • In generale, siete voi a decidere se, quando, come e con quale nome pubblicare la vostra opera. Ciò significa, ad esempio, che potete decidere se la vostra opera può essere trasmessa da un’emittente radio, eseguita in pubblico, pubblicata su CD o altri supporti sonori, diffusa su Internet o modificata.

    Potete subordinare il vostro consenso all'utilizzo della vostra opera alla condizione di partecipare ai proventi. Si tratta di una pratica comune. In questo modo riceverete un compenso per il vostro lavoro di compositori, parolieri o arrangiatori.

    Se aderite alla SUISA, questa si occuperà della concessione dei diritti di utilizzo e della riscossione dei relativi compensi. Essa è tenuta a concedere a tutti gli utenti un diritto di utilizzo, a condizione che questi lo paghino. Voi stessi conservate tuttavia il diritto di decidere in merito alla prima pubblicazione e alle modifiche della vostra opera.

  • La SUISA rappresenta i diritti di compositori/compositrici e parolieri/e di opere musicali.

    Se siete attivi esclusivamente come interpreti, cioè vi limitate a cantare o suonare uno strumento, l’ente competente a cui rivolgervi non è la SUISA, ma SWISSPERFORM.

    Se siete sia compositori/compositrici sia interpreti, dovreste aderire sia alla SUISA sia a SWISSPERFORM.

  • Sì, gli autori e le autrici che non sono membri della SUISA possono gestire i propri diritti anche autonomamente e concordare direttamente con gli utilizzatori delle loro opere un compenso.

    Tuttavia, la gestione individuale dei diritti è complessa e comporta un grande dispendio sia in termini di tempo che di costi. Come potrebbe un autore/un’autrice, ad esempio, scoprire se una stazione radio trasmette una delle sue opere e questo a livello mondiale?

    Diventa particolarmente difficile nel caso dei cosiddetti utilizzi di massa, come avviene su Internet. In tali casi, la gestione individuale dei diritti è spesso quasi impossibile o addirittura impraticabile.

  • Contattate advertising@suisa.ch fornendo le seguenti informazioni:

    • nome della o del cliente
    • titolo dello spot pubblicitario
    • piano media (quando e dove viene trasmesso lo spot)
    • URL in caso di trasmissione online

    Questo servizio è disponibile esclusivamente per i membri della SUISA.

  • Sì. La SUISA ha stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere.  Se trasferite alla SUISA il diritto di gestire la vostra musica a livello mondiale, essa si assicura che i vostri diritti vengano tutelati anche all’estero.

    Il meccanismo è il seguente: se la vostra opera viene eseguita all’estero, l’organizzatore locale deve corrispondere il compenso per i diritti d’autore alla società di gestione competente del suo Paese. Questa società trasferisce il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa a voi.

    Qui trovate un elenco di tutte le società di gestione estere con cui la SUISA collabora:
    Rete internazionale delle società di gestione

    Ulteriori informazioni sull’utilizzo della musica all’estero sono reperibili nel SUISAblog: (solo in francese, tedeso o inglese): Activité musicale internationale et communication à SUISA

  • Il contratto di gestione, unitamente alle Condizioni generali di gestione (CGG), costituisce la principale base giuridica tra la SUISA e i suoi membri. Rappresenta il fondamento che permette alla SUISA di esercitare determinati diritti d’autore per conto dei propri membri.

    Con la stipula di questo contratto, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria dei propri diritti d’autore, sia in Svizzera che all’estero (tramite le società consorelle della SUISA). In pratica, la SUISA si assicura di riscuotere i compensi per i diritti d’autore dagli utilizzatori della musica e li distribuisce ai suoi membri.

    Informazioni dettagliate sulle singole disposizioni del contratto di gestione sono disponibili nell «Spiegazioni sul contratto di gestione».

  • No. Potete decidere liberamente come regolare l'utilizzo della vostra musica con un editore. Solo per quanto riguarda l'ammontare dell’indennità a favore dell'editore, dovete attenervi ai limiti stabiliti nel Regolamento di ripartizione della SUISA.

    Le clausole nei contratti d’edizione secondo cui anche i diritti di esecuzione, di emissione o di riproduzione dovrebbero essere trasferiti all’editore come cosiddetti «diritti accessori» non hanno alcun effetto, se tali diritti sono già stati trasferiti alla SUISA tramite il contratto di gestione.

    La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati trasferiti direttamente dall'autore o dall’autrice o tramite un editore.

  • Sì, è possibile anche diventare membri di una società di gestione all’estero. Tuttavia, le società consorelle straniere non operano direttamente in Svizzera e nel Liechtenstein; in questi Paesi sono rappresentate dalla SUISA.

    Ciò significa che, se aderite a una società estera, sarà la SUISA a gestire i vostri diritti in Svizzera e in Liechtenstein. La SUISA incasserà i compensi per i diritti d’autore e trasmetterà il conteggio alla società di gestione alla quale siete affiliati. Sarà poi quest’ultima a versarvi l’importo spettante.

    Fanno eccezione gli utilizzi online tramite determinate piattaforme musicali attive contemporaneamente in più Paesi. In questi casi, alcune società – tra cui anche la SUISA – rilasciano licenze multiterritoriali.

    Trovate qui maggiori informazioni al riguardo: Utilizzi online

    È anche possibile aderire contemporaneamente a più società di gestione, ad esempio per definire autonomamente determinate aree geografiche. Tuttavia, ciò comporta degli svantaggi: dovrete occuparvi delle formalità con più società, in particolare della dichiarazione delle vostre opere, e occuparvi personalmente di questioni fiscali come la doppia imposizione.

    Trovate qui nel SUISAblog (lien in francese) maggiori informazioni sul tema della doppia adesione.

  • SWISSPERFORM rappresenta i diritti e i diritti al compenso degli interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione che derivano dalle loro esecuzioni e prestazioni.

    Non si tratta della protezione delle opere musicali (cioè non delle composizioni), bensì della protezione delle prestazioni che consentono di percepire e diffondere queste opere, ad esempio tramite una registrazione o una diffusione. Il diritto d'autore si riferisce a questo gruppo di diritti come «diritti di protezione affini».

    SWISSPERFORM fa valere nei confronti delle e degli utenti i diritti che sorgono dall’uso secondario delle loro prestazioni. Un esempio è la riproduzione alla radio di supporti sonori disponibili in commercio.

  • Gli pseudonimi possono essere registrati in «Il mio conto» tramite la voce di menu «Richiesta generale / Adesione».

    Come compositore/trice, paroliere/a o arrangiatore/trice, potete scegliere liberamente uno o più pseudonimi. Prestate attenzione, nella scelta, a evitare confusione con altri creatori musicali. Prima di decidere per uno pseudonimo, vi consigliamo quindi di fare una ricerca su internet. In questo modo potrete verificare se il nome desiderato è già utilizzato da qualcun altro.

    Se avete dubbi, potete anche rivolgervi direttamente alla SUISA per chiedere informazioni.

  • La SUISA può concedere anticipi sui futuri introiti. L’ammontare dell’anticipo dipende dalla media dei vostri guadagni negli ultimi cinque o due anni.

    Tali anticipi sono senza interessi e possono essere richiesti senza particolari formalità. La SUISA concede al massimo due anticipi all’anno.

    La vostra richiesta può essere inoltrata nella sezione «Il mio conto» tramite la voce di menu «Richiesta generale / Altra richiesta».

  • Sì. I DJ possono diventare membri della SUISA se compongono musica, scrivono testi o arrangiano opere musicali. Anche i remixer sono considerati giuridicamente come arrangiatori e quindi anch’essi come autori.

    Se però vi limitate a riprodurre musica, senza creare o elaborare opere vostre, di norma non potete diventare membri della SUISA.

    Diventare membri 

  • No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri della SUISA, a patto che siano autori/autrici della musica o dei testi.

    Ogni membro del gruppo che partecipa alla composizione o al testo di una canzone deve richiedere personalmente l’adesione come membro.

  • Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione: 

    • il questionario compilato,
    • una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
    • le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.

    Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa). 

    Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità. 

  • La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:

    Ditta individuale 
    Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società in nome collettivo
    Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto.  Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società a garanzia limitata
    Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.

    Società anonima
    Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio. 

    Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.

    Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch (solamente in tedesco e inglese)
     

  • Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.

    Mail

    Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale. 

    Link IGE 

  • L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio: 

    • produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
    • cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
    • cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
    • pubblicizzare emittenti radio,
    • cercare un interprete che esegua l’opera, o
    • cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.

    In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti. 

  • L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli  i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari.  In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione  originali con una durata minima di tre anni.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Contratto per singoli titoli o Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (Contratto d’autore esclusivo o General Agreement).

    Link su contratto modelllo

    Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:

    a) Nome e indirizzo delle parti contraenti

    b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori 
    Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:

    • Titolo dell'opera
    • Cognomi e nomi di tutti i compositori
    • Cognomi e nomi di tutti i parolieri
    • Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori

    c) Cessione dei diritti
    Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:

    • Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
    • Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini  della gestione comune attraverso la SUISA».
    • Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).

    d) Obblighi dell’editore
    Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:

    • Obbligo di pubblicazione
    • Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti 
    • Citazione dell'autore in ogni pubblicazione 
    • Obbligo d'informazione

    e) Remunerazione
    Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:

    • Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
    • Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
    • Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o  audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
    • Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
    • Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.

    f) Durata del contratto 
    La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni. 

    g) Territorio d’edizione
    I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.

    h) Clausola fallimentare
    La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione: 
    «Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»

    i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti

  • Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori.  Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti. 

  •  Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione:

    • da un lato abbiamo il contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione).
    • D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).

    Contratto modello (solamente in francese, tedesco e inglese)

    Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:

    • Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure 
    • Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.

    Gli editori comunicano alla SUISA tutti i loro contratti di sublicenza per tutti i territori nel portale riservato ai soci «Il mio conto».

Dichiarazione relativa ai brani musicali generati dall'IA

  • In linea di principio, le opere create con l'aiuto dell'intelligenza artificiale possono essere dichiarate presso la SUISA a determinate condizioni.

    Le opere generate interamente dall'intelligenza artificiale, senza alcun apporto creativo umano, non sono protette dal diritto d'autore e, di conseguenza, non possono essere dichiarate presso la SUISA. Firmando il contratto di gestione, l'autore/l'autrice si impegna nei confronti della SUISA a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

    La situazione è diversa se l'IA serve solo come strumento, ad esempio per generare idee che vengono poi sviluppate creativamente dall'uomo in una nuova opera. In questo caso, si è in presenza di una prestazione creativa umana, e l'opera è protetta dal diritto d'autore, permettendo di dichiararla presso la SUISA come autore/autrice.

    Se solo una parte dell'opera è stata generata dall'IA, ad esempio il testo o la musica, e voi avete creato l'altra parte dell'opera, potete dichiarare l'opera come segue:

    1. Musica creata dall'IA, testo creato dalla persona che dichiara l'opera:

    C: SUISA GENAI Prov
    A: Nome della persona che dichiara l'opera

    1. Musica creata dalla persona che dichiara l'opera, testo creato dall'AI:

    C: Nome della persona che dichiara l'opera
    A: SUISA GENAI Prov

  • No, poiché sono state interamente generate dall'intelligenza artificiale. Gli autori/le autrici, secondo l'Art. 6 LDA, possono essere solo persone fisiche. Un prodotto generato esclusivamente dall'IA è quindi escluso dalla protezione del diritto d'autore. Inoltre, nelle condizioni del contratto di gestione della SUISA, l'autore o l'autrice si impegna a non dichiarare opere musicali generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

  • Ciò dipende dai termini e dalle condizioni generali dei rispettivi distributori digitali e piattaforme. Occorre inoltre tenere conto di eventuali restrizioni contenute nei termini e nelle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.

  • Maggiori informazioni nel nostro articolo sul blog (solo in tedesco, francese e inglese)
    «Intelligenza artificiale e diritto d'autore»

  • Per i prodotti generati esclusivamente dall'IA non esistono diritti d'autore. Secondo l'Art. 6 LDA, gli autori/le autrici possono essere solo persone fisiche. Tuttavia, se l'IA viene utilizzata «solo» come strumento, il risultato può essere considerato un'opera protetta dal diritto d'autore, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di protezione. I relativi diritti d'autore rimangono all'autore o all'autrice anche dopo l'annullamento dell'abbonamento.

  • No.

  • Se il testo e la composizione provengono dall'autore e solo la voce è stata creata con l'aiuto dell'IA, i diritti appartengono al 100% all'autore o all'autrice, che può pubblicare l'opera. Tuttavia, è necessario osservare le eventuali restrizioni previste dai termini e dalle condizioni generali del fornitore di servizi di IA.

Protezione del nom di un gruppo

  • Il nome di un gruppo può – se sono soddisfatti tutti i requisiti di legge – essere registrato come marchio. A tal fine deve essere depositato presso il registro dei marchi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI): https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/domanda-in-svizzera

    La SUISA non è coinvolta in questa registrazione e non assume alcun compito in merito.

    Anche senza registrazione come marchio, un nome d’artista o di gruppo può comunque essere tutelato giuridicamente. Si applicano, tra l’altro:

    • il diritto generale al nome previsto dal Codice civile,
    • nonché la Legge federale contro la concorrenza sleale.

    Tale protezione giuridica, tuttavia, non è definita in modo preciso. Occorre quindi valutare caso per caso fino a che punto essa sia effettivamente garantita.

  • La registrazione del nome del gruppo come marchio presenta diversi vantaggi:

    • In caso di controversia, è più facile dimostrare di aver utilizzato per primi il nome.
    • Impedisce a un gruppo di nuova costituzione di scegliere lo stesso nome se in seguito a delle verifiche scopre che il nome è già registrato.
    • Delimita chiaramente la portata di tutela da alcune classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento). 

    Tuttavia, la registrazione di un marchio presenta anche degli svantaggi:

    • Costa almeno da CHF 350 a 450 per dieci anni.
    • La protezione vale solo per la Svizzera. Chi desidera tutelare il nome anche all’estero deve registrarlo separatamente, con ulteriori costi.
    • Presentare una domanda di marchio è complicato e richiede competenze giuridiche specialistiche. Per questo motivo è opportuno rivolgersi a un avvocato o a un’avvocata specializzato/a in marchi – ciò comporta però costi supplementari.

    Dal momento che un nome può essere tutelato anche senza registrazione come marchio, in virtù del diritto al nome generale previsto dal Codice civile e della Legge contro la concorrenza sleale, occorre valutare caso per caso se la registrazione di un marchio convenga davvero.

  • Con la registrazione di un marchio, un gruppo ottiene il diritto esclusivo (monopolio) di utilizzare il proprio nome. Ciò comporta due importanti vantaggi:

    1. Solo il gruppo stesso può utilizzare questo nome.
    2. Il gruppo può intraprendere azioni legali contro chi utilizza lo stesso nome o un nome simile. 

    Tuttavia, ci sono tre limitazioni:

    • La protezione del marchio vale solo dieci anni. Successivamente deve essere prorogata per altri dieci anni, il che attualmente costa CHF 550.
    • La protezione riguarda soltanto tre classi di prodotti o servizi, ad esempio pubblicità, intrattenimento o strumenti musicali. Chi desidera tutelare il nome anche in altri ambiti, deve presentare una domanda supplementare e sostenerne i costi.

    Chi dimostra di aver già utilizzato un marchio simile prima del deposito del marchio può continuare a farlo. Il titolare del marchio non può vietarglielo.

  • La cosiddetta registrazione nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) attualmente costa 350 (in caso di deposito elettronico) o 450 franchi.

    In questo modo il nome del gruppo è protetto in Svizzera per dieci anni in tre classi: pubblicità, intrattenimento e strumenti musicali.

    Ulteriori informazioni sono disponibili nel tariffario dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Dichiarazione d’opera

  • Potete dichiarare alla SUISA soltanto le opere musicali alle quali avete personalmente contribuito. Inoltre, la dichiarazione è possibile solo se siete registrati presso la SUISA come autrice, autore o casa editrice.

    La dichiarazione avviene di norma online tramite: www.suisa.ch/ilmioconto

    Eccezioni: Alcune tipologie di opere devono ancora essere dichiarate utilizzando formulari cartacei:

    • Opere composte per una produzione audiovisiva (ad es. un film)
    • Arrangiamenti di opere originali i cui diritti d'autore sono già scaduti (cosiddette opere libere)

    I moduli corrispondenti sono disponibili qui:
    https://www.suisa.ch/it/Musikschaffende/Werkanmeldung.html

    Un’opera deve essere dichiarata una sola volta, idealmente prima della prima pubblicazione. Se l’opera viene successivamente utilizzata in un’altra forma – ad esempio, in un film – non è necessario dichiararla nuovamente, a condizione che né il titolo dell’opera né le partecipazioni siano stati modificate.

    Si prega di notare: La SUISA gestisce esclusivamente i diritti d’autore relativi a musica non teatrale. Pertanto, dichiarate solo opere musicali di questo tipo. Per le opere musicali drammatiche, come opere liriche o musical, è competente la SSA.

  • Quando qualcuno spaccia un’opera altrui, invariata o solo leggermente modificata, come se fosse propria, si parla di plagio. Si tratta di un furto di proprietà intellettuale.

    Purtroppo, non è possibile prevenire completamente tali casi. Tuttavia, potete adottare delle precauzioni per poter dimostrare in modo credibile la vostra paternità su un’opera in caso di controversia. A tal fine possono essere utili le seguenti misure:

    • I membri della SUISA dichiarano la propria opera alla SUISA.
    • I membri della SUISA, così come chi non è membro, inviano a sé stessi una registrazione dell'opera (ad esempio su CD o chiavetta USB) o le partiture tramite raccomandata postale. Importante: non aprire la busta o il pacco.
    • Potete depositare esemplari dell’opera presso istituzioni specializzate.

    Un’ulteriore possibilità è la conservazione digitale di file audio o PDF su un Cloud sicuro, conforme agli standard bancari, ad esempio presso Procloud. La data e l’ora del caricamento su un server di questo tipo possono anch’esse costituire una prova).

  • Il contratto di gestione tra voi, in qualità di autrici o autori, e la SUISA comprende tutte le opere da voi create. Non è possibile escludere singole opere dal contratto.

    Questo significa che tutte le vostre opere devono in linea di principio essere dichiarate.

    Tuttavia, dovete dichiarare solo le opere che vengono effettivamente utilizzate in pubblico, ad esempio eseguite, trasmesse o diffuse.

    Importante: Per le opere non dichiarate la SUISA non versa alcuna indennità.

  • Ogni opera di un album deve essere dichiarata singolarmente alla SUISA, anche se tutte le canzoni coinvolgono le stesse persone. La SUISA fattura sempre per singola opera, non per interi album.

    Per la dichiarazione d'opera online, potete utilizzare opere già dichiarate come modello. In questo modo, non dovrete inserire ogni volta le stesse informazioni, risparmiando tempo.

  • Il titolo dell'opera dovrebbe essere scelto in modo tale da rendere l'opera chiaramente riconoscibile. Evitate titoli generici o frequentemente utilizzati, poiché potrebbero causare confusione.

    Se pubblicate più versioni di un'opera, queste dovrebbero essere chiaramente distinte nel titolo, ad esempio con aggiunte come «Radio Edit», «Featuring …» o «Remix».

    Nel caso in cui l'opera venga pubblicata in più lingue, indicate i relativi titoli nella dichiarazione d'opera come titoli alternativi.

    Importante: assicuratevi che il titolo dell'opera sia scritto in modo identico ovunque, sia nelle pubblicazioni digitali che nelle produzioni su supporto fisico. Differenze nella scrittura o titoli divergenti possono impedire alla SUISA di identificare chiaramente l'opera, con il rischio che non venga corrisposta alcuna indennità.

  • In aggiunta alla dichiarazione d'opera, la SUISA richiede – a seconda del tipo di opera – ulteriore documentazione:

    • Per opere edite: una copia del contratto d'edizione
    • Per la dichiarazione di un arrangiamento di un'opera protetta: il consenso scritto degli aventi diritto – ovvero dell'editore o del compositore/compositrice dell'opera originale
    • Per la sonorizzazione di un testo protetto: l'autorizzazione della casa editrice e, se necessario, del poeta/poetessa o dei suoi eredi.
    • Per l'arrangiamento di un'opera libera (ad esempio di un autore deceduto da 70 anni o più, o di opere tramandate di tradizione popolare):
      • il modello utilizzato, e
      • una copia dell'arrangiamento, affinché la SUISA possa verificare se la nuova opera è protetta dal diritto d'autore

    Indipendentemente dal tipo di opera, la SUISA può richiedere una copia dell'opera per ogni dichiarazione, in un formato da essa specificato.

  • Nella dichiarazione d'opera, nella sezione «Ripartizione dei diritti», è possibile indicare come devono essere ripartiti i proventi dell'opera tra le parti coinvolte.

    Avete due opzioni:

    • Ripartizione automatica secondo il Regolamento di ripartizione della SUISA: Se scegliete questa opzione, la ripartizione seguirà il Regolamento di ripartizione della SUISA attualmente in vigore.
    • Inserimento manuale della ripartizione: Se desiderate inserire manualmente la ripartizione, è obbligatorio rispettare le regole vincolanti del Regolamento di ripartizione.

    Trovate ulteriori informazioni qui: Regolamento di ripartizione della SUISA.

  • In Svizzera, un brano musicale è protetto dal diritto d'autore per 70 anni dopo la morte dell'autore o dell'autrice.

    Se più persone hanno scritto insieme un brano musicale, la protezione dura fino a 70 anni dopo la morte dell'ultima persona deceduta.

  • Il numero IPI è un numero di identificazione internazionale per autori, autrici ed editori. Serve a identificare in modo univoco le persone coinvolte in un'opera a livello mondiale.Tutti i numeri IPI sono memorizzati nel sistema centrale IPI, che costituisce una parte fondamentale dello scambio di dati tra le società di gestione a livello globale.

    Chi aderisce a una società di gestione – come ad esempio la SUISA – viene registrato nel sistema IPI e riceve automaticamente un numero IPI personale.

    Come membro della SUISA, potete trovare il vostro numero IPI nella sezione «Dati del membro» di «Il mio conto».

    Nella banca dati pubblica delle opere, il numero IPI è indicato per ogni persona avente diritto – in questo modo è possibile trovare anche i numeri IPI di altri autori e autrici.

    Ulteriori informazioni sul numero IPI sono disponibili su SUISAblog (solo in francese, tedesco e inglese):https://blog.suisa.ch/fr/quest-ce-que-le-numero-ipi/

  • Se avete scritto un'opera insieme ad autori o autrici che sono membri di un'altra società di gestione, dovete dichiarare l'opera alla SUISA come qualsiasi altra opera.

    Nella dichiarazione d'opera, assicuratevi di fornire le seguenti informazioni sulla persona coinvolta:

    • Cognome e nome
    • Numero IPI
    • Nome della società di gestione di cui la persona è membro
  • Sì. La SUISA registra i partecipanti esattamente come indicato nella dichiarazione d'opera. Se dichiarate un'opera con uno pseudonimo, questa verrà registrata nel sistema con tale pseudonimo.

    Importante: Prima di dichiarare un'opera con uno pseudonimo, assicuratevi che lo pseudonimo sia già registrato presso la SUISA. Potete trovare i vostri pseudonimi registrati nella sezione «Il mio conto» sotto i dati personali.

    Come compositore/trice, paroliere/a o arrangiatore/trice, potete scegliere liberamente uno o più pseudonimi. Questi nomi sono soggetti al segreto aziendale e non vengono pubblicati.

    Nota: Alcuni pseudonimi possono essere confusi con i nomi di altri creatori di musica. Per questo motivo, è consigliabile verificare con la SUISA prima di scegliere uno pseudonimo, per accertarsi che il nome o uno simile non sia già stato assegnato.

  • Il titolo di un'opera già dichiarata non dovrebbe essere modificato, se possibile. Tuttavia, se l'opera riceve nuovi o ulteriori titoli – ad esempio, attraverso una versione in un'altra lingua – questi devono essere comunicati alla SUISA. A tal fine, utilizzate la funzione «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» nella sezione «Il mio conto».

    Se cambiano i partecipanti, ciò deve essere comunicato immediatamente. In caso di aggiunta di un nuovo coautore o una nuova coautrice, è necessaria anche una dichiarazione di consenso scritta da parte degli autori/delle autrici già registrati/e.

    Se un'opera o una sua parte viene ceduta a un editore (messa sotto contratto), il relativo contratto d'edizione deve essere inoltrato alla SUISA.

    Non è necessario comunicare modifiche come:

    • una nuova strumentazione
    • oppure una lunghezza diversa dell'opera

    Queste informazioni non sono rilevanti per la ripartizione delle indennità per i diritti d'autore, finché non ci sono cambiamenti nelle partecipazioni. Per la ripartizione, la SUISA si basa sulle informazioni fornite nei programmi (ad esempio, programmi di concerti o playlist).

  • Le opere di cui la SUISA viene inizialmente a conoscenza tramite gli annunci d’uso vengono registrate provvisoriamente nella banca dati, sulla base dei programmi o delle liste di emissione. In tal caso, il nome della prima persona indicata viene inserito provvisoriamente con una quota di partecipazione del 100%. Tuttavia, questa indicazione non ha alcuna influenza sulla ripartizione successiva.

    I compensi per tali opere vengono versati solo dopo che le opere sono state dichiarate correttamente e la documentazione è completa. Fino ad allora, i proventi restano accantonati per un massimo di cinque anni.

    Cosa dovete fare se nella vostra lista delle opere compaiono opere provvisorie?

    • L’opera non è vostra:
      Segnalatelo in «Il mio conto» tramite «Richiesta generale/Documentazione dell’opera».
      Se avete eseguito l’opera come interprete e sapete chi è l’autore o l’autrice, oppure quale altro/a interprete la include nel proprio repertorio, comunicatecelo ugualmente.
    • L’opera è vostra, ma non è ancora stata dichiarata:
      Presentate la dichiarazione d’opera e indicate nel campo «Osservazioni» che esiste già un’opera provvisoria con quel numero.
    • L’opera è vostra, ma è registrata con un altro titolo:
      Comunicateci in «Il mio conto» sotto «Richiesta generale/Documentazione dell’opera» a quale opera già dichiarata vi riferite. La SUISA collegherà quindi l’opera provvisoria a quella corretta.

    Ulteriori informazioni sono disponibili su SUISAblog (solamente in francese, tedesco e inglese):
    https://blog.suisa.ch/fr/pourquoi-y-a-t-il-des-oeuvres-provisoires-dans-ma-banque-de-donnees-doeuvres/

  • Nella banca dati delle opere della SUISA troverete diverse abbreviazioni. Queste hanno il seguente significato:

    Abbreviazioni relative al ruolo delle persone aventi diritto:

    • C: Compositore/trice
    • A: Paroliere/a
    • CA: Compositore/trice e Paroliere/a
    • AR: Arrangiatore/trice
    • E: Editore
    • SE: Sub-editore
    • SR: Sub-arrangiatore / Sub-arrangiatrice
    • SA: Sub-paroliere/ Sub-paroliera

    Abbreviazioni relative alla ripartizione dei diritti:

    • A&S: Diritti di esecuzione ed emissione
    • Mech: Diritto di riproduzione (ad es. supporti audio, download)

    Abbreviazioni per i codici internazionali:

    • ISWC: International Standard Work Code – codice internazionale dell’opera
    • ISRC: International Standard Recording Code – codice internazionale di una registrazione
  • Se più persone hanno contribuito congiuntamente alla creazione di un’opera, si tratta di un’opera creata congiuntamente.

    Non si parla di opera creata congiuntamente se è stato utilizzata un’opera preesistente per crearne una nuova, ad esempio nel caso di sonorizzazioni, messe in testo/testualizzazioni o arrangiamenti.

    Il fatto che un’opera sia creata congiuntamente o meno è rilevante in diversi ambiti:

    • Durata della protezione: per le opere create congiuntamente, il termine di protezione scade solo quando tutte le compositrici, i compositori, le paroliere e i parolieri coinvolti sono deceduti da più di 70 anni.
    • Dichiarazione d’opera: se più persone partecipano alla creazione di un’opera nuova, la dichiarazione deve indicare se si tratta di un’opera creata congiuntamente.
    • Arrangiamenti e modifiche: se un’opera è stata creata congiuntamente (e non è stato concordato nulla di diverso), modifiche o arrangiamenti – e quindi anche nuove dichiarazioni d’opera o modifiche presso la SUISA – possono essere effettuate solo con il consenso di tutti i partecipanti. Questo vale sia per modifiche di contenuto sia per l’aggiornamento dei dati sui partecipanti.
    • Pubblicazione e utilizzo: Anche qui vale lo stesso principio: se un’opera è stata creata congiuntamente e non esiste un accordo specifico, l’opera può essere pubblicata o utilizzata solo con il consenso di tutti gli autori/tutte le autrici.
      Il consenso non può essere rifiutato senza motivo, se si tratta di un utilizzo normale. Se i contributi dei partecipanti possono essere distinti chiaramente, ogni persona può utilizzare autonomamente la propria parte, purché ciò non pregiudichi l’utilizzo dell’opera comune.
  • La dichiarazione di supporto sonoro da parte del produttore è necessaria per ottenere l'autorizzazione della SUISA a produrre il supporto sonoro. In questo modo il produttore richiede una licenza. 

    La dichiarazione d'opera da parte dell'autore e/o l'editore serve invece alla SUISA per registrare un'opera con gli autori e gli editori coinvolti; senza una dichiarazione d'opera la SUISA non può versare alcun compenso per i diritti d'autore. 

    Attenzione: la dichiarazione di supporto sonoro non sostituisce la dichiarazione d'opera di singole opere.

  • No. Il repertorio di base è un elenco dei brani musicali che eseguite regolarmente dal vivo. Consente alla SUISA di versare i compensi per i diritti d’autore pagati dall’organizzatore o dall’organizzatrice alle persone aventi diritto.

    Tutte le opere da voi composte che figurano nel repertorio di base devono essere dichiarate alla SUISA tramite il relativo formulario di dichiarazione d’opera.

    Se, come musicisti, vi esibite regolarmente e suonate spesso gli stessi brani, potete richiedere alla SUISA una tessera per il vostro repertorio di base. In tal modo non dovrete compilare un nuovo formulario di programma a ogni esibizione.

Arrangiamenti, versioni cover, sampling e remix

  • Si è in presenza di un arrangiamento quando un'opera musicale protetta esistente viene utilizzata per creare una nuova opera in cui è ancora riconoscibile lo stile caratteristico dell'opera originale.

    Esempi classici di arrangiamenti sono:

    • arrangiamento di un'opera per altri strumenti
    • traduzione di un testo di una canzone in un'altra lingua

    Tali arrangiamenti sono tutelati dal diritto d'autore come opere a sé stanti.

    Non sono considerati arrangiamenti le seguenti modifiche delle opere:

    • aggiunta di indicazioni dinamiche o agogiche,
    • aggiunta di segni di fraseggio,
    • inserimento di diteggiatura,
    • registrazioni per organo o altri strumenti a tastiera,
    • abbellimenti,
    • trasposizione di un antico genere di notazione in uno di uso corrente,
    • rettifica di errori ortografici della versione originale e simili procedimenti,
    • trasposizioni in una diversa tonalità o diverso registro di voce,
    • omissione di singole voci,
    • sostituzione o raddoppio delle voci,
    • aggiunta di semplici voci parallele,
    • assegnazione di voci esistenti ad altri strumenti (semplici trascrizioni).

    Per ulteriori informazioni consultare il regolamento di ripartizione della SUISA.

  • Le opere musicali non protette dal diritto d'autore possono essere rielaborate e modificate senza previo consenso. Se l'opera musicale è protetta, l'avente diritto deve autorizzarne l'arrangiamento. Se l'opera è stata pubblicata, è necessario contattare l'editore.  Lo stesso vale per la traduzione e la messa in musica di testi.

    Nel caso di opere protette, quindi, è sempre necessaria un'autorizzazione all'arrangiamento da parte degli aventi diritto;  a seconda della situazione tale autorizzazione deve essere ottenuta dall’autore, dai suoi eredi o dall’editore di riferimento. L’autorizzazione all’arrangiamento è il presupposto per poter notificare il vostro arrangiamento alla SUISA e costituisce la base per la vostra partecipazione al prodotto dell’opera.

    La SUISA sostiene i suoi membri nel reperire gli aventi diritto interessati e i loro indirizzi: repertoire@suisa.ch

  • La legge sul diritto d'autore protegge non solo i brani musicali completi, ma anche singole parti se soddisfano i requisiti di un'opera protetta. Ciò significa che, se hanno un carattere individuale e riconoscibile, anche una melodia, un assolo o altri elementi musicali possono essere protetti dal diritto d'autore e non possono pertanto essere utilizzati liberamente.

    Occorre verificare caso per caso se un estratto musicale sia di fatto protetto. Più originale e rimarchevole è l'elemento incluso nel sampling, minore è la possibilità che possa essere utilizzato liberamente.

    L'affermazione che il sampling ad es. di due atti, nove audio o dieci secondi sia consentito in automatico è una credenza errata. Non esiste una chiara linea di demarcazione giuridica tra utilizzo consentito e non consentito.

    Per utilizzare nel sampling una parte protetta di un'opera altrui al fine di creare una nuova opera destinata alla pubblicazione è necessaria la richiesta dei diritti necessari. A tal fine occorre un contratto di sampling con l'autrice/autore o l'editore dell'opera originale.

    Spesso il materiale utilizzato nel sampling proviene da una registrazione pubblicata a fini commerciali, ad esempio da un CD o da un download. In questo caso, è necessario richiedere l'autorizzazione anche alla casa discografica, che detiene i diritti sulla registrazione.

    Ulteriori informazioni su sampling e remix, in particolare in merito ai diritti da chiarire e ai contratti da stipulare per poter dichiarare tale opera alla SUISA, sono disponibili nello SUISAblog (solamente in francese, tedesco e inglese: https://blog.suisa.ch/fr/sampling-et-remixes/

  • A seconda di chi crea il remix e se vengono utilizzati sample di altre opere, si distingue tra tre tipi di remix:

    1. Remix realizzato dall'autrice/autore dell'opera originale, senza sample di opere altrui:
      In questo caso la/il remixer necessita dell'autorizzazione della casa discografica che ha pubblicato la registrazione originale.
      Se l'opera originale è stata scritta da più persone congiuntamente, è necessario ottenere anche il consenso delle co-compositrici e dei co-compositori.
       
    2. Remix realizzato dall'autrice/autore dell'opera originale con sample di opere altrui:
      Oltre all'autorizzazione della casa discografica e di eventuali co-autrici e co-autori, la/il remixer necessita anche del consenso delle persone titolari dei diritti sui sample utilizzati. Ossia:
      . autrice/autore o editore dell'opera altrui (per i diritti sull'opera)
      . ditta di supporti audio (per i diritti sulla registrazione)
       
    3. Remix da parte di una terza persona con sample di opere altrui:
      Una terza persona che remixa un'opera necessita di:
      . autorizzazione dell'autrice/dell'autore o dell'editore dell'opera originale (diritto sull'opera)
      . autorizzazione della casa discografica che ha pubblicato l'opera originale (per la registrazione)
      Questi accordi disciplinano anche i diritti sul sample originale. Nel caso in cui la versione remix contenga anche sample di ulteriori opere altrui, è necessario stipulare accordi di diritti separati con le rispettive persone titolari dei diritti (autrice/autore, editore, azienda di supporti audio).
       

    Ulteriori informazioni in merito ai diritti di sampling e remix da chiarire e ai contratti da stipulare affinché un remix possa essere dichiarato alla SUISA sono disponibili nello SUISAblog (solamente in francese, tedesco e inglese): https://blog.suisa.ch/fr/sampling-et-remixes/

  • L'acquisto di beat pre-prodotti è molto diffuso nel mondo della musica. Tuttavia, è importante sapere che con il cosiddetto «acquisto» di solito non si acquisiscono tutti i diritti sul beat, ma solo una determinata autorizzazione d'uso in forma di licenza.

    In caso di utilizzo di beat pre-prodotti, in qualità di acquirenti dovete informarvi bene su quali utilizzi sono consentiti e quali no. Questo riguarda ad esempio la riproduzione del beat (ad es. per CD o streaming) o l'arrangiamento.

    Gli aspetti da considerare nella stipula di un tale contratto di licenza sono illustrati in dettaglio nello SUISAblog: (solamente in francese, tedesco e inglese)
    https://blog.suisa.ch/fr/mes-compos-mais-pas-mes-beats/

  • Un’opera musicale viene consapevolmente riprodotta ed eventualmente parzialmente reinterpretata. Fondamentalmente la versione cover rimane il più possibile vicina all’originale. Non si spinge quindi fino ai limiti dell’arrangiamento, perché non conferisce all’opera musicale un nuovo carattere indipendente. A differenza dell’arrangiamento, la versione cover non è tutelata dal diritto d'autore in maniera autonoma.

Dichiarazione di rinuncia

  • Nel caso di un contratto di buy-out, l'autrice/autore trasferisce tutti i diritti di utilizzo di un'opera una tantum e integralmente a una produttrice o a un produttore dietro versamento di un pagamento fisso unico.

    Ciò significa che dopo il pagamento non vengono corrisposte ulteriori entrate all'autrice o all'autore, nemmeno in caso di successivi utilizzi dell'opera. Anche i diritti di protezione affini sono generalmente inclusi nel buy-out.

    Per i membri di società di gestione come la SUISA i buy-out non sono generalmente ammessi, dal momento che hanno affidato la gestione dei propri diritti d'uso alla società di gestione. Il compito della società è proprio quello di far valere i diritti d'autore per ogni utilizzo delle opere, garantendo quindi una remunerazione continua.

  • I compositori e gli autori di musica per film, televisione e altri media audiovisivi dipendono da più di un secolo da un "patto" che permette loro di ricevere un reddito in cambio della cessione dei loro diritti d'autore a emittenti, piattaforme di streaming e altri utenti delle loro opere.

    Oggi, in tutto il mondo, questo principio secolare è sempre più sfidato da aziende che vogliono imporre ai creatori clausole di acquisto dei loro diritti (compresi i diritti di esecuzione pubblica) come condizione per essere assunti o per partecipare a un progetto. In questo scenario, ci si aspetta che i compositori creino musica in cambio di un pagamento una tantum, invece di ricevere un reddito regolare per l'uso delle loro opere.

    Le opere di cantautori e compositori (così come i contributi di sceneggiatori e registi) sono una parte inestimabile e indispensabile della struttura narrativa di film, televisione e altri media audiovisivi. Tradizionalmente, il reddito da royalty è stato l'unica fonte sicura di reddito per i creatori. Questa pratica sempre più diffusa di acquisto dei diritti (compresi i diritti di esecuzione) cambia completamente i termini della remunerazione e ha importanti implicazioni per la carriera degli autori.

    Per aumentare la consapevolezza di questo problema globale, una nuova risorsa educativa internazionale è stata messa a disposizione dei creatori, collegando il movimento statunitense dei creatori di musica, Your Music Your Future, con la CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, che ha 230 membri in oltre 120 paesi e territori.

    https://international.yourmusicyourfuture.com/

  • La SUISA non accetta dichiarazioni generali di rinuncia da parte dei propri membri.

    I motivi sono sostanzialmente due:

    • Le artiste e gli artisti che rinunciano al proprio compenso per i diritti d'autore espongono se stessi e altri a una condizione di sfruttamento, con ad es. organizzatori di concerti che assumono solo band se esse rinunciano al compenso per i brani da loro composti.
    • La gestione di tali dichiarazioni di rinuncia comporta un onere supplementare elevato per la SUISA. I costi aggiuntivi che ne deriverebbero dovrebbero essere sostenuti da tutti i membri, compresi quelli che non hanno presentato dichiarazioni di rinuncia.


    In determinati casi la SUISA può tuttavia rinunciare al compenso. Ecco alcuni esempi:

    • Produzioni interne di supporti audio:
      Se un'autrice o un autore produce un proprio CD e lo finanzia autonomamente, può rinunciare al compenso per i diritti alle riproduzioni meccaniche. Nel caso di una band, tutti i co-autori e le co-autrici nonché le arrangiatrici e gli arrangiatori devono essere d'accordo affinché la rinuncia sia valida.
      Dichiarate qui le vostre autoproduzioni:
      https://www.suisa.ch/it/Kunden/Weitere-Tarife/CDs--Vinyl--Musik-DVD-zum-Vertrieb0.html

    • Composizioni su mandato:
      Opere per orchestre o cori:
      In caso di prima assoluta, si può concordare che i diritti di esecuzione di questa prima rappresentazione siano corrisposti con il mandato. Per tutte le altre rappresentazioni deve essere richiesta la licenza alla SUISA come di consueto.
      Musica da film:
      Per mandati in ambito cinematografico, i membri SUISA possono stipulare un contratto supplementare per la musica da film al fine di disciplinare determinati diritti direttamente con la/il committente. Questo riguarda esclusivamente la musica composta appositamente per il film. Gli spot pubblicitari non rientrano in questa casistica.
      Musica per gaming:
      Con il contratto supplementare Game i membri possono disciplinare i diritti di sincronizzazione, produzione e distribuzione direttamente con il produttore dei giochi. Altri utilizzi (ad es. download o streaming) continuano a essere gestiti dalla SUISA in modo analogo a quanto previsto per l'ambito film.
      Musica per teatro:
      Se un membro della SUISA è impiegato stabilmente per almeno una stagione presso un teatro svizzero, le opere composte per un'opera teatrale (a meno che si tratti di un'opera drammatico-musicale) possono essere escluse tramite il contratto supplementare Teatro. Tale esclusione vige esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere.
  • I membri SUISA possono prevedere per le proprie opere una licenza Creative Commons per scopi non commerciali. A tal fine, tutti gli attori che intervengono nell'opera, anche una eventuale casa editrice, devono essere membri della SUISA e approvare la licenza.

    La licenza Creative Commons è possibile solo in caso di utilizzo per cui le tariffe della SUISA prevedano un compenso per singola opera, ossia non un compenso forfettario. Prima della concessione della licenza, l'opera deve essere dichiarata alla SUISA e deve essere presentata una relativa domanda. La SUISA non riscuote alcun compenso per tali opere fintanto che l'utilizzo non è commerciale.

    Ulteriori informazioni e il formulario di richiesta sono disponibili sul sito web della SUISA alla seguente pagina: Licenze Creative Commons presso la SUISA

  • La dichiarazione di rinuncia (anche detta buy-out) riguarda solo i diritti di registrazione e riproduzione secondo la tariffa VN, a eccezione della pubblicità.

    I diritti di esecuzione (ad esempio in caso di trasmissione televisiva o cinematografica) non rientrano nella dichiarazione di rinuncia. Altrimenti detto: per tali trasmissioni le autrici e gli autori continuano a ricevere un compenso.

Previdenza vecchiaia e previdenza sociale

  • La SUISA ha istituito una speciale fondazione di previdenza per autrici, autori ed editori. La fondazione sostiene i membri aventi diritto in età avanzata con un contributo al reddito.

    Sulla seguente pagina è indicato chi può beneficiare di tale supporto e a quali condizioni:
    Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori (FPAE) della SUISA​​​​​​​

Imposte/contributi sociali

  • Sì. I compensi ricevuti dalla SUISA rientrano nel reddito imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione d'imposta.

    Se l'autorità fiscale lo richiede, dovrete presentare i giustificativi delle entrate della SUISA, ossia i conteggi. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, l'autorità fiscale può richiedere la relativa documentazione direttamente alla SUISA.

    L'indicazione non corretta delle entrate della SUISA può essere considerata evasione fiscale con conseguente rischio di imposte suppletive e punitive nonché sanzioni.

  • No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

  • Sì, i compensi per i diritti d'autore ricevuti dalla SUISA sono considerati reddito da attività lucrativa autonoma e sono pertanto soggetti all'AVS. Dovete conteggiare tali entrate presso la cassa di compensazione.

    Se gli introiti totali da attività autonoma percepiti in un anno non superano i 2300 franchi, la cassa di compensazione riscuote i contributi solo su richiesta.

    Si consiglia tuttavia di conteggiare su base volontaria anche gli importi minori per evitare lacune contributive che possono ripercuotersi negativamente sulla rendita AVS in età avanzata.

    Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili nello SUISAblog:
    Le indennità per i diritti d’autore sono soggette ai contributi AVS?

FONDATION SUISA

  • La FONDATION SUISA è una fondazione senza scopo di lucro con sede a Losanna che, dal 1989, promuove la creazione musicale contemporanea in Svizzera e nel Liechtenstein in tutta la sua varietà e ne sostiene la diffusione in Svizzera e all'estero.

    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web:
    www.fondation-suisa.ch

  • Vengono sovvenzionati progetti che hanno un legame con la creazione musicale attuale in Svizzera o nel Liechtenstein, sono accessibili al pubblico e hanno una diffusione sovraregionale.

    La FONDATION SUISA offre inoltre diversi programmi di promozione, ad esempio «Get Going!», che supporta idee innovative e percorsi di carriera individuali di musiciste e musicisti.

    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web:
    www.fondation-suisa.ch

  • La fondazione ottiene il proprio finanziamento con un'assegnazione annua pari al 2,5% degli introiti della SUISA provenienti dai diritti di gestione e di trasmissione in Svizzera.

    La SUISA è la cooperativa delle autrici, degli autori e degli editori musicali della Svizzera. Ne rappresenta i diritti d'autore e garantisce che ricevano un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere.

  • Le domande di sovvenzione alla FONDATION SUISA possono essere presentate esclusivamente online, tramite l'apposito strumento di richiesta in rete sul sito web.

    Link diretto alla presentazione della domanda

    I dossier presentati vengono esaminati e valutati dalla Commissione artistica.

    Indirizzo di contatto per domande:
    FONDATION SUISA
    Avenue du Grammont 11bis
    1007 Losanna
    Telefono: +41 21 613 50 60
    E-mail: info@fondation-suisa.ch

    Per richieste specifiche, è inoltre possibile rivolgersi anche direttamente all'ufficio amministrativo. Le persone di contatto pertinenti e le rispettive mansioni sono indicate sul sito web della FONDATION SUISA: www.fondation-suisa.ch

  • Tra i progetti non supportati rientrano: progetti infrastrutturali, offerte di formazione, produzioni puramente audio o video, opere di arrangiamento, misure di PR, sponsorizzazioni, progetti terapeutici e richieste retroattive (ossia richieste per progetti già avviati).

    I criteri completi di ammissibilità e le esclusioni sono descritti in dettaglio nel regolamento di promozione della FONDATION SUISA. Il documento è disponibile sul sito web della fondazione: www.fondation-suisa.ch

  • Devono essere soddisfatti i seguenti criteri e condizioni:

    • Il progetto deve avere un chiaro legame con l'attuale creazione musicale in Svizzera o nel Liechtenstein, ad esempio attraverso la cittadinanza, il domicilio, l'adesione alla SUISA o un contributo comprovabile alla vita musicale in questi Paesi.
    • Le domande devono essere presentate di norma almeno tre mesi prima dell'inizio del progetto.
    • Ogni anno viene assegnato al massimo un contributo di promozione a persona o progetto.
    • È necessario dimostrare adeguate risorse proprie e la sostenibilità del finanziamento complessivo. I concerti gratuiti o le pubblicazioni online gratuite non ricevono supporto.

Mint Digital Services

  • Mint Digital Services è una joint venture dell'organizzazione per i diritti musicali statunitense SESAC e della SUISA. L'azienda offre servizi in tutti i settori dell'amministrazione dei diritti musicali, con particolare focus sull'utilizzo digitale della musica.

    Mint consente alla SUISA e a SESAC di gestire le licenze online dei propri repertori con maggiore efficienza e in modo centralizzato. Fornisce inoltre servizi a terzi, tra cui editori musicali e altre società di gestione.

    Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.mintservices.com

  • Con Mint Digital Services la SUISA si apre a nuovi settori di attività, impiegando in modo mirato la sua efficiente infrastruttura IT.

    Grazie alla joint venture con SESAC, la SUISA può utilizzare le proprie risorse informatiche con maggiore efficacia e, al contempo, posizionarsi strategicamente per il futuro. È infatti prevedibile che il modello implementato sinora, in base al quale una società di gestione per ogni Paese concede in licenza l'intero repertorio mondiale, sarà in futuro sempre più messo in discussione o reso più flessibile.

    Al di fuori del commercio online si osserva già oggi una chiara tendenza verso la concessione diretta di licenze. Vengono concesse licenze transnazionali, ma solo per il proprio repertorio, senza passare attraverso società di gestione locali.

    Con Mint, la SUISA reagisce tempestivamente a tale tendenza e si posiziona come organizzazione competente in ambito digitale e competitiva nel settore internazionale dei diritti musicali.

  • No, per i membri SUISA non cambia nulla. L'interlocutore resta la SUISA e anche i conteggi vengono inviati, come oggi, direttamente dalla SUISA ai membri.

    Mint Digital Services si occupa esclusivamente di servizi a monte, soprattutto nell'ambito della gestione digitale dei diritti, operando su incarico della SUISA.

  • No. La collaborazione con SESAC non incide sui compensi dagli Stati Uniti.

    Le entrate provenienti dagli Stati Uniti che i membri della SUISA ricevono per l'utilizzo delle proprie opere continueranno a essere gestite come di consueto tramite i contratti di reciprocità in essere con le società di gestione statunitensi (ad es. ASCAP, BMI, SESAC).

  • No, la joint venture Mint Digital Services fornisce esclusivamente servizi nell'ambito dell'amministrazione e della fatturazione. La concessione in licenza dei repertori di SESAC e della SUISA non avviene per opera di Mint stessa, ma di società affiliate proprie, fondate a tal scopo in Liechtenstein per accedere allo Spazio economico europeo (SEE):

    SESAC Digital Licensing AG (affiliata di SESAC)
    SUISA Digital Licensing AG (affiliata della SUISA)

    Queste due società sono responsabili della concessione di licenze online dei rispettivi repertori. Danno in licenza anche i diritti di esecuzione della maggior parte delle società di gestione angloamericane.

  • Può accadere che tramite alcune piattaforme online sia possibile la negoziazione di condizioni contrattuali migliori. A riguardo, le piattaforme possono decidere autonomamente se negoziare separatamente con le due unità di concessione delle licenze SUISA Digital Licensing AG e SESAC Digital Licensing AG oppure con entrambe allo stesso tempo.

    Quando una piattaforma negozia con entrambe le aziende, la SUISA può beneficiare del più ampio repertorio di SESAC. Ciò può determinare condizioni migliori per la SUISA e, di conseguenza, anche per le autrici/gli autori e gli editori da essa rappresentati.

Musica di sottofondo

  • La musica di sottofondo è musica riprodotta in spazi pubblici o a uso commerciale per creare un'atmosfera piacevole.

    Viene impiegata principalmente in:

    • negozi
    • ristoranti, bar
    • sale di ritrovo o d'attesa
    • uffici e postazioni di lavoro
    • come musica d'attesa in linee telefoniche
  • Non sono previste eccezioni per negozi o uffici di piccole dimensioni. Se nel vostro negozio viene riprodotta musica di sottofondo o vengono proiettati film o programmi televisivi, è previsto un compenso conformemente alla tariffa comune 3a (TC 3a).

    Con tale compenso ottenete il diritto di utilizzare l'intero repertorio musicale mondiale a un prezzo molto conveniente.

  • Il denaro proveniente dalla TC 3a (Tariffa comune 3a) viene ripartito tra compositrici/compositori, paroliere/parolieri e interpreti della musica, nonché a produttrici/produttori, sceneggiatrici/sceneggiatori e attrici/attori dei film e delle trasmissioni utilizzati.

    Queste professioniste e questi professionisti creativi sono rappresentati in Svizzera dalle cinque società di gestione ProLitteris, SSA, SUISA, Suissimage e SWISSPERFORM. Poiché la TC 3a è una tariffa comune, riceverete dalla SUISA una sola fattura. Con il pagamento di tale fattura SUISA vengono saldati gli interi diritti di tutte le cinque società.

    Maggiori informazioni sono disponibili nello SUISAblog (in francese): "Comment SUISA répartit-elle les redevances provenant de la musique de fond?

  • Se utilizzate opere o prestazioni musicali per scopi commerciali o pubblici, le compositrici/i compositori, le paroliere/i parolieri e le/gli interpreti musicali nonché le produttrici/i produttori, le sceneggiatrici/gli sceneggiatori o i loro editori hanno diritto per legge a un compenso.

    Dovete corrispondere un compenso conformemente alla tariffa comune 3a (TC 3a) se la vostra azienda soddisfa almeno uno dei seguenti punti:

    • Nel vostro ristorante, negozio o in altri locali aziendali viene riprodotta musica di sottofondo.
    • Nei vostri locali riproducete film, trasmissioni radiofoniche o televisive.
    • Gestite camere per ospiti, appartamenti per le vacanze, camere di pazienti o simili in cui vengono predisposti apparecchi per la riproduzione di film, trasmissioni radiofoniche o televisive.
    • Viene riprodotta musica nel vostro sistema di attesa telefonico.
    • Possedete veicoli aziendali con autoradio
  • I costi secondo la tariffa comune 3a (TC 3a) dipendono dalla superficie aziendale in cui viene trasmessa la musica o vengono riprodotti i film e i programmi televisivi.

    Si applica la seguente regola:

    • Vengono sommate tutte le superfici per ciascuna sede, comprese eventuali camere per gli ospiti.
    • Se un'impresa gestisce più sedi (ad esempio filiali, uffici, stabilimenti), la remunerazione deve essere corrisposta separatamente per ciascuna sede.

    Tutti i prezzi e i dettagli sono descritti nella tariffa TC 3a.

    Per la «music on hold» (musica d'attesa) è determinante il numero di linee formalmente attive (collegamenti telefonici).

  • Se nella vostra azienda utilizzate musica o contenuti audiovisivi, dovete rivolgervi direttamente alla SUISA. Il modo più semplice è online su:
    www.suisa.ch/3a

    Nell'ambito del nostro piano di copertura del mercato, contattiamo anche direttamente le aziende. Se utilizzate musica senza la necessaria autorizzazione della SUISA, il compenso può essere raddoppiato.

    In caso di dimenticanza della dichiarazione, vi invitiamo a contattarci immediatamente. Emetteremo quindi una fattura a posteriori per l'utilizzo non dichiarato.

    Suggerimento: presentando la dichiarazione sul portale clienti SUISA ricevete il 5% di sconto sulla fattura.

  • No, non è previsto alcun esonero dall'obbligo di compenso.

    Per legge, chi utilizza opere musicali o audiovisive a fini commerciali o pubblici, deve corrispondere un compenso alle persone titolari dei diritti. Tale obbligo è sancito dalla legge e il compenso è disciplinato nel quadro della rispettiva tariffa.

    Le autrici, gli autori e le altre persone titolari dei diritti hanno diritto per legge a un compenso per l'utilizzo delle proprie opere.

  • No, la musica live è soggetta ad altre tariffe. Così come esistono diversi tipi di utilizzo della musica, si applicano anche tariffe differenti, ognuna in linea con l'utilizzo effettivo.

    Per la musica dal vivo, quindi, non si applicano le disposizioni della tariffa comune 3a (TC 3a), bensì la tariffa per concerti (TC K) o spettacoli dal vivo (TC H).

    Ulteriore informazione qui:

  • Con l'acquisto del CD è possibile ascoltare la musica in privato, ad esempio a casa o in auto. L'uso al di fuori di questo ambito non è incluso nel prezzo di acquisto del CD. A tal fine è necessario versare un compenso conformemente alla TC 3a.

  • No, salvo diversamente stabilito nell'autorizzazione, di regola la SUISA non richiede un elenco dei programmi.

  • La SUISA invia le fatture per la tariffa comune 3a (TC 3a) una volta all'anno. Di regola, l'autorizzazione ha validità per l'intero anno civile, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

    Nel caso di aziende o appartamenti di vacanza che non utilizzano musica o film tutto l'anno, viene addebitato solo il numero di mesi di effettivo utilizzo.

    Importante: dovrete comunicare alla SUISA eventuali variazioni (ad es. durata dell'utilizzo, ubicazione, superficie) entro il 15 gennaio dell'anno successivo. In assenza di tale notifica, la fattura per il nuovo anno verrà emessa nella stessa misura del precedente.

    In caso di utilizzi una tantum, ad esempio in occasione di fiere o eventi limitati nel tempo, viene emessa una fattura singola per il periodo in questione. I mesi civili parziali vengono calcolati integralmente.

    È previsto un importo minimo pari a un compenso mensile.

  • Comunicate le modifiche entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo sul Portale clienti SUISA all’indirizzo www.suisa.ch/portaleclienti 

    Se non avete ancora pagato la fattura, possiamo annullarla ed emetterne una nuova aggiornata.

    Se avete già pagato la fattura, vi rimborseremo la differenza o la accrediteremo sulla fattura successiva.

  • Il canone che pagate alla SERAFE si basa sulla Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Serve a finanziare i programmi radiofonici e televisivi in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) distribuisce questi fondi alla SRG SSR e ad altre emittenti con mandato di prestazioni affinché possano produrre e trasmettere i loro programmi.

    Le indennità alla SUISA sono qualcosa di diverso: si basano sulla Legge sul diritto d'autore e vengono ripartite ai compositori/alle compositrici, ai parolieri/alle paroliere e agli/alle interpreti della musica, nonché ai produttori/alle produttrici, agli sceneggiatori/alle sceneggiatrici e agli attori/alle attrici dei film e delle trasmissioni.

    Queste persone hanno diritto a un compenso quando le loro opere vengono utilizzate al di fuori dell'ambito privato, ad esempio nei negozi, nei ristoranti, nelle sale d'attesa, negli uffici o nelle attese telefoniche.

  • No, le indennità alla SUISA sono indipendenti dai canoni radiotelevisivi.

    Anche se un'azienda non deve pagare i canoni di ricezione, l’indennità ai sensi della TC 3a è dovuta se vengono riprodotte musiche, film o programmi televisivi al di fuori dell'ambito privato, ad esempio in locali commerciali, ristoranti o uffici.

  • No, l'obbligo di compenso vige anche nel caso di appartamenti o camere degli ospiti affittati commercialmente.

    Se tali locali sono dotati di apparecchi musicali o TV, la locatrice o il locatore è tenuta/o a pagare un compenso in base alla tariffa comune 3a (TC 3a).

  • Sì. Se organizzate una trasmissione pubblica al di fuori dell'ambito privato, necessitate di una licenza da parte della SUISA.

    Il tipo di licenza dipende dalle dimensioni dello schermo.

    1. Diagonale dello schermo inferiore a 3 metri:
    è necessaria una licenza secondo la tariffa comune 3a (TC 3a).

    Se siete già clienti SUISA e disponete di una licenza TC 3a per la riproduzione di trasmissioni televisive nel vostro locale, non dovete fare nulla.

    2. Diagonale dello schermo pari o superiore a 3 metri:
    in questo caso si applica la tariffa comune 3c (TC 3c).

    Per ulteriori informazioni: Public viewing

Online in generale

  • Grundsätzlich muss jede Nutzung von Musik in Videos der SUISA gemeldet werden – unabhängig davon, ob das Video online veröffentlicht, vorgeführt oder verbreitet wird.

    Wird das Video ausschliesslich für private Zwecke im engsten Familien- oder Freundeskreis genutzt, benötigen Sie keine Lizenz der SUISA.

  • La diffusione di video sui social media necessita di licenza solo se l'utilizzo ha fini commerciali. Di norma, per le utilizzatrici e gli utilizzatori privati non è previsto l'obbligo di licenza. La diffusione su un sito web è invece soggetta a licenza.

  • Sì, se si utilizza musica protetta dal diritto d'autore.

    Quale musica è protetta?

  • La responsabilità ricade sulle e sugli utenti che caricano o condividono la musica. Dovranno assicurarsi di disporre del permesso di utilizzo della musica e di ottenere e/o acquisire i diritti necessari dai rispettivi titolari.

  • Un sito web comprende tutte le pagine web pubblicamente accessibili a un dato indirizzo Internet (dominio) da parte di persone fisiche o giuridiche. Sono inclusi tutti i contenuti, le sottopagine e le funzioni rientranti in tale dominio.

    Distinzioni importanti

    • Dominio proprio = sito web proprio
      Ogni indirizzo Internet indipendente (ad es. www.esempio.ch) è considerato un singolo sito web. Se un soggetto gestisce più domini, ogni nome di dominio viene considerato come un sito web distinto, anche se i domini sono collegati tra loro o correlati a livello di contenuto.
       
    • Profili social media = siti web propri
      Anche tutti i profili di social media, ad es. su Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ecc., sono considerati siti web distinti. Ciò significa che un'azienda con un sito web e un profilo Facebook gestisce due siti web indipendenti.

    Cosa significa questo per la concessione di licenze:
    poiché l'uso della musica in siti web e piattaforme pubbliche è soggetto a licenza, è necessario richiedere una licenza separata per ogni sito web, anche se tutti i profili appartengono alla stessa azienda. Ciò vale sia per i siti web tradizionali che per i social network, se al loro interno è integrata o resa pubblicamente accessibile della musica.

  • No. Secondo il diritto svizzero, l'utilizzo nell'Intranet non è considerato uso privato, bensì pubblico.

    Dal punto di vista giuridico, la pubblicazione di contenuti protetti, come testi, immagini o video, nell'Intranet equivale a un utilizzo pubblico. Pertanto, tali contenuti devono essere richiesti in licenza secondo le relative condizioni per l'utilizzo online presso la SUISA (musica, video) o per immagini e testi presso ProLitteris.

  • Se pubblicate musica in video su Internet, ciò viene considerato come uso pubblico. Per questo motivo, per legge le autrici e gli autori hanno diritto a un compenso, che viene riscosso dalla SUISA e trasferito ai rispettivi autori e autrici.

  • In pratica, la persona che ha caricato il video riceve solitamente un ammonimento, in cui viene richiesto di cancellare o far cancellare il video.

    In alcuni casi, le case discografiche richiedono un ulteriore risarcimento per la pubblicazione non autorizzata. Alcune piattaforme eliminano tali video in automatico.

    Per canzoni famose, a volte l'upload senza licenza è addirittura impedito a livello tecnico.

    L'esatta procedura da seguire dipende dal singolo caso, dal fornitore e dal soggetto titolare dei diritti.

  • In tal caso occorre indicarci la media dei video pubblicati all'anno. Sulla base di questi dati emetteremo la fattura per l'anno in corso.

    Se il numero di video pubblicati nell'anno successivo cambia in misura tale da prevedere l'applicazione di una diversa categoria tariffaria, vi preghiamo di informarci entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in questione.

    È possibile effettuare un adeguamento una volta all'anno. La comunicazione può avvenire tramite il formulario di dichiarazione o per e-mail.

  • Sì, anche i video che vengono mostrati esclusivamente nell'Intranet devono essere richiesti in licenza. Secondo il diritto svizzero, l'Intranet non è considerato uso privato, bensì pubblico.

    L'obbligo di licenza si applica come per i video pubblicati su siti web o social media.

  • Pubblicando 100 video su ciascuno dei vostri canali, ad esempio YouTube, Facebook e il vostro sito web, rendete accessibili nel complesso 300 video.

    Al momento della dichiarazione deve essere indicato tale numero complessivo.

  • I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.

    Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.

Audio su internet

  • Sì. Se siete le autrici o gli autori della musica e del testo di un'opera musicale, siete voi a stabilire le modalità d'utilizzo dell'opera in questione. Tuttavia, in caso di cessione di determinati diritti, ad es. alla SUISA, si applicano regole particolari:

    in qualità di membri SUISA potete pubblicare la vostra musica sul vostro sito web senza dover pagare alcun compenso. Dovete tuttavia dichiarare tale utilizzo alla SUISA, affinché non vi venga emessa una fattura. Utilizzate a tal scopo il formulario online «Dichiarazione: produzione propria degli autori».

    Se la vostra opera viene pubblicata su un altro sito web, ad esempio su SoundCloud, FaceBook, YouTube o su un'altra piattaforma, il gestore del sito o la persona che effettua la pubblicazione deve richiedere la licenza alla SUISA. La SUISA ha già in essere un accordo con gran parte delle piattaforme online.

  • No, non esiste una regola generale che consenta l'uso gratuito della musica.

    Anche se viene menzionato il nome della compositrice o del compositore, ciò non sostituisce una licenza valida di copyright.

  • No. Tuttavia, è importante che i metadati della musica indichino correttamente le autrici e gli autori originali.

    La SUISA fattura direttamente con i fornitori di servizi digitali come iTunes, Amazon, Spotify e altri.

  • Se siete membri della SUISA, dovete dichiarare tutte le vostre composizioni.

    Solo così la SUISA può assicurarsi che riceviate un compenso per il download/streaming delle vostre opere.

  • Un arrangiamento, definito «opera di seconda mano» nella legge sul diritto d'autore, è la trasformazione di un'opera che raggiunge il necessario livello di creazione e quindi a sua volta è tutelata dal diritto d'autore.

    Per la produzione, la pubblicazione e l'utilizzazione di un arrangiamento è sempre necessario il consenso dell'autrice o autore o dell'editore dell'opera arrangiata.

  • No, i codici a barre sono necessari solo per la vendita fisica di supporti sonori, ad esempio per la vendita di CD o dischi.

    Per la vendita esclusivamente online, ad esempio tramite piattaforme di download o streaming, sono sufficienti i codici ISRC.

    Maggiori informazioni sono disponibili nell'articolo «Codes, what codes?» sul sito web della SUISA.

Video/Film online

  • I video o siti web con lo stesso contenuto, ma offerti in lingue diverse, vengono considerati un unico video o sito web, a condizione che appaiano sullo stesso dominio.

  • La SUISA può assegnare tutti i diritti necessari per la cosiddetta production music.

    Vi rientrano:

    • diritti di riproduzione
    • diritti di messa a disposizione in tutto il mondo (ad esempio su Internet)
    • diritti di sincronizzazione (ossia la combinazione di musica e immagini)
    • diritti connessi al diritto d'autore

    A tale scopo la SUISA ha stipulato contratti con svariati editori di production music.

    Per ulteriori informazioni sul nostro sito web: Production Music

  • Se utilizzate la production music, chiamata anche library music o mood music, o musica di autrici e autori che hanno stipulato un contratto con la SUISA (solitamente tutti svizzeri), la licenza è valida in tutto il mondo.

    Tuttavia, per quanto riguarda il repertorio internazionale (ossia la musica di autrici e autori stranieri), non possiamo fornire alcuna garanzia di validità mondiale per le licenze.

    In caso di conflitti con società di gestione estera, la SUISA assume un ruolo di mediatrice e si assicura che sia concordata e coordinata la corretta concessione delle licenze.

  • La SUISA concede in licenza la riproduzione (produzione) e la messa a disposizione di produzioni audiovisive. Tuttavia, per la produzione sono necessari ulteriori diritti. . Questi sono da un lato i diritti di sincronizzazione, che di solito sono detenuti dall'editore, e dall'altro i diritti di registrazione, che sono detenuti dalla label. L'ottenimento di questi diritti è generalmente subordinato al versamento di un'adeguata indennità.

  • Si tratta di due forme d'uso distinte. La riproduzione è soggetta a vigilanza federale e viene concessa tramite una tariffa. La messa a disposizione non è sotto la vigilanza federale ed è soggetta a regole indipendenti. Entrambe le forme di utilizzo sono usi pubblici ai sensi della legge sul diritto d'autore.

  • Fa fede la media dei costi di produzione di tutti i video.

    Ossia, dividete il budget di produzione totale per il numero di video prodotti. Il valore medio così ricavato verrà impiegato per il conteggio dei compensi.

  • Il compenso è calcolato sulla base:

    • del numero di video con musica messi a disposizione online e
    • del rispettivo budget di produzione dei video.

Produzioni cinematografiche

  • La riproduzione e la messa a disposizione sono due forme di utilizzo distinte.

    • La riproduzione è soggetta alla vigilanza federale ed è regolamentata da una tariffa.
    • La messa a disposizione (ad es. la pubblicazione su Internet) non è soggetta alla sorveglianza federale, è invece disciplinata da regole proprie.

    Entrambe le forme di utilizzo sono tuttavia considerate, dal punto di vista giuridico, usi pubblici ai sensi della legge sul diritto d'autore.

  • Il budget di produzione di un film comprende tutti i costi sostenuti durante l'intera produzione,

    in particolare:

    • le spese di pre-produzione (ad es. progettazione, copione, casting)
    • i costi insorti durante la produzione (ad es. riprese, tecnologia, personale)
    • le spese di post-produzione (ad es. montaggio, audio, post-editing)
    • eventuali costi di distribuzione (ad es. pubblicità, pubblicazione)
  • Le produzioni devono sempre essere dichiarate alla SUISA prima dell'inizio della fabbricazione del supporto audiovisivo.

  • La licenza può essere acquisita direttamente al momento della dichiarazione della produzione con il formulario VN-C .

    Si tratta di compensi forfettari per l'utilizzo della produzione tramite streaming e/o download.

  • La dichiarazione di rinuncia (anche detta buy-out) riguarda solo i diritti di registrazione e riproduzione secondo la tariffa VN, a eccezione della pubblicità.

    I diritti di esecuzione (ad esempio in caso di trasmissione televisiva o cinematografica) non rientrano nella dichiarazione di rinuncia. Altrimenti detto: per tali trasmissioni le autrici e gli autori continuano a ricevere un compenso.

Podcast con musica

  • No, se i podcast vengono pubblicati solo attraverso piattaforme comuni come Spotify e non sul proprio sito web, è necessario ottenere una licenza solo per la riproduzione (produzione). La SUISA, infatti, concede la licenza per la messa a disposizione della musica direttamente alle piattaforme responsabili.

  • Se tutti i podcast prodotti nel semestre di riferimento contengono meno di 24 minuti di musica protetta, l’indennità minima di Fr. 34.20 si applica a tutta la musica. Non appena la durata di 24 minuti viene superata, saranno conteggiati Fr. 1.40 per ogni minuto di musica protetta.

  • Non importa se il podcast è orientato al profitto o meno. La musica nei podcast deve sempre essere concessa in licenza.

  • No, la sola menzione dei nomi non autorizza l'uso di musica protetta dal diritto d'autore senza una corrispondente licenza.

  • No, la SUISA concede la licenza esclusivamente per la musica contenuta nei podcast. Se il podcast non prevede musica, non è necessario dichiararlo alla SUISA.

  • Per la produzione di un podcast la licenza va richiesta una sola volta.

    La messa a disposizione online, invece, deve essere richiesta in licenza su base continuativa finché il podcast resterà disponibile online. Il conteggio avviene con cadenza semestrale.

  • È possibile dichiarare in anticipo una serie di podcast.

  • In caso di utilizzo di musica in un podcast è necessario osservare due diritti aggiuntivi.

    1. Diritto di sincronizzazione

    Questo diritto consente di abbinare la musica con un altro mezzo. Nel caso dei podcast, significa che vengono registrati con sottofondo musicale.

    Il diritto di sincronizzazione spetta solitamente all'editore musicale o direttamente all'autrice/autore e non può essere concesso dalla SUISA. L'autorizzazione deve essere richiesta direttamente all'editore o all'autrice/autore.

    2. Diritto di protezione affine

    Riguarda l'utilizzo di una registrazione ben precisa, ad esempio l'uso di una canzone riprodotta da un CD o da un file MP3.

    Di solito tale aspetto è amministrato dal produttore della registrazione (produttore di supporti audio, etichetta o casa discografica). Anche questo diritto deve essere richiesto direttamente al soggetto titolare dei diritti.

    In alcuni casi, Audion GmbH può fornire supporto. È un'agenzia indipendente di diritti musicali che si occupa di organizzare e concedere licenze per usi selezionati di registrazioni musicali.

  • Se le emittenti radiofoniche o televisive mettono a disposizione sul proprio sito web contenuti già trasmessi in forma di podcast e la loro musica è già stata concessa in licenza ai sensi della tariffa comune S (emittenti private) o della tariffa A (SSR), la produzione e la messa a disposizione online sono in genere già coperte.

    Eccezione: podcast in cui la musica è un elemento cardine. Ad esempio:

    • contributi specifici su gruppi o artiste e artisti
    • reportage su festival o concerti
    • special musicali o formati simili

    Per tali podcast è necessario in aggiunta ottenere la licenza secondo il modello di licenza «Podcast».

Livestream

  • Il live streaming è (di solito) una trasmissione in diretta di manifestazioni musicali o eventi che vengono diffusi in tempo reale su Internet.
    In linea di principio, l'indennità è calcolata come percentuale degli introiti. Se non viene generato alcun guadagno, l'indennità si basa sul totale dei costi o viene corrisposto un compenso minimo. 

    Le informazioni e le condizioni di licenza per i live streaming si trovano al seguente link: Live streaming di eventi

  • I live streaming non commerciali pubblicati da privati su YouTube e/o Facebook/Instagram non necessitano di licenza da parte della SUISA, poiché esistono accordi diretti tra la SUISA ed entrambe le piattaforme (YouTube e Facebook/Instagram). Non commerciale in questo contesto significa che non viene applicato alcun costo per il live streaming o che non è prodotto da o per un'azienda. La SUISA considera non commerciali anche le campagne di raccolta fondi i cui proventi vengono interamente utilizzati per aiutare i bisognosi, così come le funzioni religiose e le manifestazioni associative, purché non vengano richiesti soldi.

  • Sui social media: non appena viene richiesto denaro o se il live streaming viene trasmesso da o per un'azienda.

    Sul proprio sito web: ogni volta che viene eseguita musica protetta, sempre. Eccezione: un interprete (ad es. un gruppo musicale) esegue solo musica scritta al 100% da lui stesso («uso personale»).

  • Spesso viene notificata la persona titolare dei diritti che ha sollevato obiezione.

    In questi casi è consigliabile contattare direttamente la persona o l'organizzazione in questione. Solo così è possibile chiarire il motivo della segnalazione.

  • Un live streaming archiviato viene trattato su YouTube come tutti gli altri video caricati. I titolari dei diritti possono rivendicare i contenuti del video («claim») e far comparire così la pubblicità.

    I proventi di questa pubblicità vengono condivisi da YouTube con i titolari dei diritti.

    Ciò è consentito e può essere evitato solo utilizzando del materiale interamente autoscritto/autoprodotto.

  • Dipende: se non si riproduce musica da un supporto sonoro (ad esempio, si trasmettono solo concerti in streaming) si può presumere che lo streaming non venga bloccato. La SUISA è tuttavia responsabile solo dei diritti d'autore e non dei diritti mancanti sulle registrazioni che le label discografiche rappresentano. Quindi, se si riproduce musica da supporti sonori, è necessario contattare anche le label per evitare il blocco.

  • Se utilizzate musica in live streaming, è necessaria una licenza per i diritti d'autore secondo le condizioni di licenza live streaming.

    Importante:
    se riproducete musica da supporti audio comunemente disponibili sul mercato (ad esempio CD, MP3 o musica da piattaforme di streaming), la trasmissione live potrebbe essere bloccata a seconda della piattaforma e dei titolari dei diritti.

    Suggerimento: ulteriori informazioni sul tema sono disponibili nello SUISAblog (in francese): Informations sur les Livestreams à l’attention des membres SUISA

    La registrazioni di concerti in streaming si trova qui: Live streaming di eventi

    1. A partire da organo/dal vivo/concerto
      a) sui social media: i diritti sono di solito regolati da contratti tra le piattaforme. Non è necessaria una licenza della SUISA.
      b) sul proprio sito web: i diritti devono essere ottenuti presso la SUISA secondo le condizioni di licenza live-streaming 
       
    2.  A partire da supporto sonoro
      a) sui social media: ci si deve aspettare di essere bloccati (vedi anche domanda 6).
      b) sul proprio sito web: oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze delle label.
  • Sì, per la diretta streaming con DJ è necessaria la licenza secondo le condizioni di licenza live streaming.

    Importante: solitamente i DJ set contengono registrazioni musicali i cui diritti sono detenuti dalla casa discografica o etichette.

    Sui social media molte etichette vietano espressamente la diretta streaming con DJ, motivo per cui spesso vengono bloccate in automatico.

    Sul proprio sito web, i diritti di registrazione devono essere richiesti in aggiunta direttamente alle etichette. Senza una licenza si commette una violazione di questi diritti e si può anche essere perseguibili.

    Suggerimento:
    attualmente l'unica piattaforma che ha stipulato contratti secondo la SUISA con la maggior parte delle grandi etichette per streaming live con DJ è Mixcloud. Pertanto, per andare sul sicuro sul piano legale, è consigliabile trasmettere DJ set in streaming esclusivamente tramite Mixcloud.

Pubblicità/campagne pubblicitarie

  • Chiunque intenda pubblicare o trasmettere una produzione audiovisiva, ad esempio uno spot, un film, un video o una serie, deve dichiararlo alla SUISA.

    La dichiarazione può essere effettuata:

    • dalla committente/dal committente o dalle fruitrici o fruitori stessi della musica
    • oppure da un soggetto incaricato, ad esempio un'agenzia pubblicitaria

    La SUISA conferma la dichiarazione per iscritto e assegna il numero corrispondente / i numeri corrispondenti.

    La dichiarazione viene effettuata online utilizzando il formulario VN-A (questo link)

  • Sì. Dovete prima dichiarare la produzione del video alla SUISA in base alla tariffa VN. A dichiarazione avvenuta riceverete un numero SUISA.

    Successivamente, dichiarate la messa a disposizione della campagna pubblicitaria online, indicando il numero SUISA ricevuto.

    Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Campagne pubblicitarie online

  • Se lo spot pubblicitario viene riutilizzato senza variazioni, ossia senza modifiche a livello di lunghezza, musica o immagini, è sufficiente inviare una e-mail ad advertising@suisa.ch con tutte le indicazioni circa la riproduzione.

    Tuttavia, se lo spot viene modificato, è necessario compilare un nuovo formulario dichiarando lo spot alla SUISA come «spot derivato».

  • La SUISA tutela e concede in licenza esclusivamente musica. Affinché uno spot possa essere trasmesso in televisione o online, anche se non contiene musica, deve comunque ricevere un numero SUISA. Solo in questo modo lo spot può essere identificato in modo univoco al momento della messa in onda.

    Per tali spot privi di musica la SUISA non emette tuttavia alcuna fattura e non vengono corrisposti compensi per il diritto d'autore.

  • Se la produzione non ottiene correttamente la licenza, per legge non può essere trasmessa o riprodotta in streaming.

    In questo caso, la musicista o il musicista non riceve un giusto compenso, anche se la sua musica viene utilizzata.

  • I film d'immagine hanno lo scopo di presentare un'azienda in una luce positiva e informativa. L'obiettivo è rafforzare la fiducia nel marchio o nell'azienda.

    Gli spot pubblicitari, invece, mirano direttamente alla vendita: devono pubblicizzare un prodotto e aumentare il fatturato.

  • Sì, anche se il budget media online è esiguo, è necessario ottenere la licenza secondo la tariffa VN. 

  • Idealmente, i budget pubblicitari devono essere indicati per ogni spot.

    La SUISA ammette tuttavia un'eccezione:

    • se per più spot è stato incaricato lo stesso compositore o la stessa compositrice per la musica
    • e gli spot si differenziano solo, ad esempio, in termini di durata,

    è possibile indicare un budget complessivo congiunto («overall budget»).

    Questa informazione va riportata nel campo «Annotazioni» del formulario di dichiarazione.

  • Vi invitiamo a comunicarci quanto prima il budget pubblicitario.

    Se al momento della dichiarazione il budget non è ancora noto, indicatelo nel campo «Annotazioni». Il budget deve essere presentato al più tardi entro 4 mesi dalla dichiarazione.

    Importante:

    • in mancanza dell'indicazione del budget, la SUISA può procedere a un conteggio stimato vincolante
    • eventuali modifiche al budget devono essere comunicate tempestivamente, preferibilmente prima dell'emissione della fattura.

    Inviate questi dati unitamente al numero SUISA a: invoice-ad@suisa.ch

  • Dipende da caso a caso. Vi invitiamo a segnalare la vostra domanda ad: advertising@suisa.ch

  • Sì. Ogni modifica agli spot pubblicitari, che si tratti di immagini, musica, durata o testo, comporta un nuovo numero SUISA.

    Se invece lo spot si differenzia solo per la lingua, è sufficiente un solo numero SUISA.

  • Tutti gli spot pubblicitari o le produzioni video trasmessi in Svizzera o nel Liechtenstein devono essere dichiarati alla SUISA, a prescindere che siano senza musica, con musica esente da licenza o con production music (chiamata anche «mood music»).

    Compilate il formulario di dichiarazione con la massima completezza e precisione possibile affinché la SUISA possa identificare chiaramente l'opera musicale utilizzata.

    In merito all'utilizzo di musica «esente da licenza» da Internet:
    per i vostri spot prodotti in Svizzera avete utilizzato musica pubblicizzata su determinati siti web come «esente da licenza». Queste piattaforme offrono cataloghi che, in funzione della regione, vengono presentati come liberamente utilizzabili.

    Attenzione: in base al diritto svizzero e ai contratti stipulati dalla SUISA con i suoi membri e con società partner estere, la SUISA è tenuta a esigere i compensi per i diritti d'autore se:

    • le e i titolari dei diritti hanno affidato le proprie opere a una società di gestione come la SUISA e
    • le loro opere sono utilizzate pubblicamente da terzi (ad esempio in uno spot pubblicitario).

    Se la SUISA gestisce i diritti su queste opere musicali, l'utilizzo non è più automaticamente esente da licenza. Vi consigliamo pertanto di informarvi direttamente sui rispettivi siti web per verificare che le opere da voi utilizzate siano effettivamente esenti da diritti. In molti casi è possibile che non vi siano costi aggiuntivi, dipende tuttavia dallo specifico brano musicale e dai relativi diritti.

    Se le vostre produzioni video vengono pubblicate solo sul sito web proprio o sui canali social media della o del cliente, devono essere richiesti in licenza alla SUISA sia i diritti di riproduzione che i diritti di messa a disposizione.

  • Nel caso della production music, tutti i diritti necessari sono compresi in un unico importo complessivo.

    Ciò significa che l'importo fatturato comprende:

    • i diritti di sincronizzazione (collegamento di musica e immagini),
    • i diritti master (diritti di registrazione)
    • e i diritti d'autore (diritti delle compositrici e dei compositori).
  • Non importa da quale fonte provenga la musica.

    Se si tratta di un'opera protetta da diritto d'autore e l'utilizzo avviene sul territorio della Svizzera o del Liechtenstein, la musica deve essere concessa in licenza dalla SUISA secondo la tariffa VN.

  • Purtroppo non siamo in grado di rispondere a queste richieste.

    Per due motivi:

    • ogni giorno riceviamo un gran numero di incarichi
    • la situazione delle compositrici/dei compositori, degli editori o sub-editori può variare tra la vostra richiesta e la successiva fatturazione.

    Tra i compiti della SUISA rientrano in particolare:

    • la gestione delle autorizzazioni per l'utilizzo della musica
    • il supporto alle musiciste e ai musicisti
    • la riscossione e ripartizione delle royalty per il lavoro di compositrici e compositor

    Per ulteriori informazioni consultare le tariffe VN a pagina 4 e le condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online.

  • La/il committente o l'utilizzatrice/l'utilizzatore della musica, ossia la/il cliente della SUISA, riceve una fattura per l'utilizzo della musica secondo le tariffe vigenti.

    Le musiciste e i musicisti membri della SUISA o di una società consorella estera ricevono i loro compensi (royalty) secondo il regolamento di ripartizione della SUISA.

    L'ammontare del versamento può variare e dipende da diversi fattori, ad es. dalla tariffa applicabile e dalla rispettiva classe di ripartizione.

  • Sono le fruitrici e i fruitori della musica a decidere chi debba ricevere la fattura. La SUISA invia la fattura all'indirizzo indicato nel formulario di dichiarazione.

    L'obbligo di pagamento rimane tuttavia sempre in capo alla persona o all'azienda indicata nel formulario come «cliente».

  • Il conteggio avviene di regola circa 3 mesi dopo la ricezione del formulario di dichiarazione compilato in ogni sua parte.

    Se mancano informazioni importanti, in particolare sul budget pubblicitario, l'elaborazione può subire dei ritardi. Se, nonostante il sollecito, non vengono fornite le informazioni mancanti, la SUISA può effettuare il conteggio in modo vincolante sulla base di una stima.

  • No. La rinuncia non è ammessa per gli spot pubblicitari, ma solo per i film.

  • Se lo spot viene trasmesso all'estero, occorre contattare la società di diritti d'autore del rispettivo Paese, che è responsabile della concessione delle licenze per quella nazione.

  • Se il contenuto e la musica nel bumper sono identici allo spot principale, il bumper viene conteggiato come parte dello stesso spot.

    Secondo la tariffa VN, punto 19 si applica quanto segue.

    • Se, per un supporto audiovisivo destinato all’utilizzazione in Svizzera, vengono allestite diverse versioni di montaggi, la versione più lunga è determinante per la licenza.
    • Tutte le versioni più brevi sono considerate come copie di tale versione principale.

    Ciò significa che

    • solo la versione più lunga deve essere richiesta in licenza sia per la riproduzione che per la messa a disposizione;
    • per tutte le versioni più brevi va richiesta solo licenza per la messa a disposizione.

    (Si vedano anche punti 15.3 e 24 della tariffa VN

  • Se la musica viene utilizzata pubblicamente è soggetta a licenza, a prescindere dal supporto su cui viene utilizzata.

    Poiché resta valida la tariffa PN, gli spot radiofonici devono continuare a essere dichiarati e ne deve essere richiesta la licenza.

    Questo vale anche per gli spot riprodotti sui provider dei podcast.

Concerti e produzioni musicali analoghe

  • Se eseguite o fate eseguire in pubblico musica protetta dal diritto d'autore, è necessaria una licenza da parte della SUISA.

    I concerti, con o senza ingresso a pagamento, sono disciplinati dalla tariffa comune K (TC K). Affinché la SUISA possa conteggiare la licenza necessitiamo di conoscere:

    • i dati relativi ai proventi dei biglietti
    • i costi dell'evento
    • la scaletta (programma) delle artiste e degli artisti che si esibiranno

    Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: "Esecuzioni"

  • Se eseguite o fate eseguire in pubblico musica protetta dal diritto d'autore, è necessaria una licenza da parte della SUISA.

    In funzione del tipo di evento si applicano tariffe differenti.

    1. Eventi in cui il pubblico si riunisce appositamente per questo scopo (ad es. concerti, festival open air, cabaret, spettacoli, esibizioni di danza o teatro). Sono concessi in licenza in base alla tariffa comune K (TC K).

    A tal fine abbiamo bisogno di conoscere:

    • i dati relativi ai proventi dei biglietti
    • i costi dell'evento
    • la scaletta delle artiste e degli artisti che si esibiranno

    Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: "Concerti in generale"

    2. Manifestazioni danzanti e d'intrattenimento (ad es. feste, eventi aziendali, feste cittadine e paesane, festival di musica elettronica o rave). La licenza viene concessa in base alla tariffa comune Hb (TC Hb).

    Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: "Esercizi "non ristorativi"

    3) Manifestazioni danzanti e intrattenimento organizzati da esercizi di ristorazione (ad es. feste, eventi di danza e DJ set o concerti gratuiti). Sono concessi in licenza in base alla tariffa comune H (TC H).

    Formulari e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina "Esercizi di ristorazione"

    Importante: occorre dichiarare l'evento con largo anticipo, in modo che la licenza possa essere emessa tempestivamente.

  • No. L'indennità viene calcolata per ogni concerto in percentuale degli introiti o dei costi dell'utilizzo della musica, al fine di tenere debitamente conto della dotazione finanziaria di volta in volta. Esiste tuttavia la possibilità di stipulare un contratto annuale con la SUISA e di pagare delle rate concordate contrattualmente per l'intero anno. In cambio, la SUISA vi concede l'autorizzazione per tutte le manifestazioni durante tutto l'anno. Se siete interessati, il nostro servizio clienti sarà lieto di assistervi. 

  • Di norma, la SUISA calcola l'indennità sulla base degli introiti. Nei seguenti casi, tuttavia, i costi dell'uso della musica servono come base di calcolo:

    • se non è possibile accertare gli introiti,
    • se i costi superano gli introiti e il cliente non ha previsto un budget o se il cliente presuppone in anticipo che i costi saranno coperti in tutto o in parte con risorse proprie,
    • per eventi di beneficienza, quando gli introiti eccedenti vanno a beneficio dei più bisognosi.

Dichiarazione di una manifestazione

  • Se della musica viene utilizzata pubblicamente, deve essere richiesta una licenza alla SUISA.

    Tra i possibili casi rientrano:

    • eventi aziendali
    • eventi associativi
    • società chiuse

    Non è necessaria alcuna licenza se la musica viene utilizzata in contesti privati, ossia in una ristretta cerchia di amici o familiari, ad esempio in occasione di una festa di compleanno o di matrimonio.

  • Spetta all'organizzatore richiedere l'autorizzazione. L'organizzatore è chiunque sia economicamente responsabile dell'utilizzazione della musica, ad esempio il proprietario o il gestore di una discoteca, un emittente radio o televisivo o l'associazione che organizza una festa.

  • Poiché vengono solo ingaggiati e si esibiscono  –  offrono un servizio e ricevono un compenso, non organizzano una manifestazione. 

Musica nell'industria alberghiera

  • Sì, chiunque esegue opere protette pubblicamente, deve sempre pagare un'indennità per i diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che si faccia pagare l'ingresso e/o che gli artisti ricevano un ingaggio. Fanno eccezione solo le manifestazioni private come feste di matrimonio o di compleanno di piccola entità. 

    Se non si paga l'ingresso, l'indennità per i diritti d'autore vi costerà meno. La tariffa TC H elenca in maniera dettagliata le diverse indennità.

  • No, poiché non si tratta di un evento ristretto tra familiari o amici.

  • I concerti o le produzioni analoghe nel settore alberghiero e della ristorazione sono generalmente soggetti alla tariffa comune K (TC K)​​​​​​​.

    Eccezione: se l'evento si svolge gratuitamente, ossia senza biglietto d'ingresso, collette o supplemento bevande, e viene organizzato dallo stesso esercizio di ristorazione e svolto nel proprio locale, si applica la tariffa comune H (TC H).

Feste, manifestazioni danzanti e ricreative al di fuori dell'industria alberghiera

  • Quando la SUISA riceve un elenco dei programmi, di solito ripartisce il denaro tra gli autori di queste opere. Se, per ragioni di costi, la SUISA non richiede alcun programma, il denaro viene ripartito in maniera forfettaria. Le manifestazioni ricreative con musica da supporti sonori vengono sempre ripartite secondo un concetto di campionamento statistico (hit-box).

  • La legge sul diritto d'autore definisce il termine «privato» in modo molto restrittivo. Sono considerati eventi privati solo le feste che si svolgono in una ristretta cerchia di amici o familiari, ad esempio matrimoni o compleanni in casa.

    Gli eventi aziendali o associativi non rientrano in questa casistica. Per tali manifestazioni occorre ottenere una licenza presso la SUISA e pagare un compenso per l'utilizzo della musica.

  • In linea di principio, è l'organizzatore di un evento con musica a essere responsabile del pagamento dei diritti d'autore. Se organizza un evento in prima persona, ne è quindi anche responsabile.

Radio e televisione

  • Questa tariffa si applica alle imprese che trasmettono programmi radiofonici e/o televisivi o li immettono direttamente in reti via cavo.

    Nel campo dei diritti d'autore tali aziende sono denominate «emittenti». Un'emittente può trasmettere uno o più programmi.

  • No. I pagamenti in acconto non vengono adeguati in automatico. Se necessario, vengono fissati sulla base dei conteggi finali effettuati dalla SUISA.

    Per le nuove emittenti, vengono definiti tramite il formulario di dichiarazione.

    Gli acconti vengono modificati solo:

    • se la SUISA lo ritiene necessario oppure
    • se la/il cliente si rivolge attivamente alla SUISA richiedendo una rettifica.
  • Rientrano tra i «mezzi propri» in particolare:

    • Capitale proprio
    • Capitale di terzi (prestiti)
  • Costi rilevanti (esempi, non esaustivi):

    Costi del programma, dei materiali e dei servizi:

    • Tecnologia di produzione Emissioni
    • Tecnologia di diffusione (alimentazione, diffusione, ecc.)
    • Tecnologia di studio Moderazione
    • Costi dei materiali / costi dei materiali delle società del Gruppo
    • Acquisto di diritti e licenze di terzi e di società del Gruppo
    • Servizi di terzi per la produzione di spot pubblicitari
    • Altri costi di produzione e del programma di terzi e di società del Gruppo
    • Costi per i social media
    • Altri costi per servizi
    • Riduzioni dei costi

    Costi per il personale:

    • Salari
    • Assicurazioni sociali
    • Cassa pensioni
    • Formazione e perfezionamento
    • Indennità per spese effettiva
    • Altri costi del personale
    • Dipendenti temporanei
    • Prestazioni delle assicurazioni sociali

    Altri costi di esercizio:

    • Costi per i locali
    • Manutenzione, riparazioni, sostituzione
    • Canoni di utilizzo dell'operatore della piattaforma DAB 
      (Le emittenti che ottengono contributi per la promozione della tecnologia DAB+ ai sensi degli articoli 58 e 109a possono detrarre dalla voce dei costi DAB+ l'importo percepito dall’UFCOM fino all'ammontare dei fondi di promozione ricevuti; i restanti costi DAB+ devono comunque essere dichiarati.
      Ad esempio, l'emittente ha un totale di 30'000 CHF di costi DAB+ e riceve dall’UFCOM 10'000 CHF per la promozione della tecnologia DAB+, quindi possono essere detratti solo 10'000 CHF dai costi e 20'000 CHF devono essere dichiarati come costi.
    • Costi per i veicoli
    • Assicurazioni immobiliari, imposte, tasse
    • Costi energetici e di smaltimento
    • Spese amministrative
    • Spese pubblicitarie
    • Spese pubblicitarie del Gruppo Cooperazioni con i media 
    • Spese per operazioni di compensazione diverse dalla pubblicità
    • Altri costi di esercizio
    • IVA non recuperabile
    • Ammortamenti (eccetto: vedi voce «Risultato straordinario»)
    • Management Fees

    Costi non rilevanti (esempi non esaustivi):

    Risultato straordinario:

    • Altri costi straordinari
    • Indennità per i diritti d'autore / altri compensi delle società consorelle
    • Costi per eventi (ad es. costi della TC K)
    • Oneri derivanti da attività finanziarie di terzi / società del Gruppo / azionisti
    • Ammortamenti straordinari
    • Ammortamenti nuove tecnologie (LRTV art. 58)
    • Ammortamenti Goodwill
    • Ammortamenti archiviazione dei programmi (Art. 21 par. 3 LRTV)
    • Multe, sanzioni, infrazioni
    • Altri oneri straordinari e non di esercizio
    • Imposte
  • Secondo la tariffa (cifra 10), le disposizioni di licenza valgono sempre «per programma».

    Ciò significa che

    • se un programma ha una denominazione propria e
    • gli ascoltatori devono selezionarlo attivamente per ascoltarlo

    viene considerato come programma separato, anche se il contenuto differisce solo leggermente (ad es. per un diverso notiziario).

    Se in un programma di questo tipo né gli introiti né i costi superano l'indennità minima, la SUISA conteggerà l'indennità minima.

    Anche i programmi complementari in webcasting (cifra 17) devono essere conteggiati separatamente per ogni programma principale.

    Ciò riguarda, ad esempio, i cosiddetti «artist channel» con programmi identici, che possono essere attribuiti a più programmi principali.

  • Sì, secondo la cifra 8.1 (tariffa, ultimo capoverso) in questo caso l'emittente deve indicare alla SUISA tutti gli introiti e i contributi necessari per coprire il deficit dell'attività di diffusione.

    L'unica eccezione è rappresentata dagli introiti già conteggiati in base ad altre tariffe SUISA, ad esempio da:

    • manifestazioni concertistiche
    • altri eventi con musica
    • produzioni di suoni e audiovisive
  • La SUISA non rileva una perdita nel bilancio dell'anno precedente. Un utile dell'anno precedente rientrava già negli introiti dichiarati se erano stati generati come risultato dell’attività di diffusione. Si tratterebbe quindi di un doppio onere se rientrasse negli introiti dichiarati dell'anno successivo.

  • Se si tratta di importi consistenti, la SUISA verifica caso per caso se tale introito debba essere dichiarato.

  • La deduzione forfettaria di cui alla cifra 8.3. non può essere applicata se il conteggio si basa sui costi, in quanto la deduzione forfettaria si riferisce agli introiti pubblicitari.

    Riduzioni in conformità alle cifre 18-21:

    La cifra 18 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.

    La cifra 19 si riferisce all’indennità calcolata. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.

    La cifra 20 si riferisce al conteggio. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.

    La riduzione alla cifra 21 non è direttamente correlata a introiti o costi. La riduzione viene quindi concessa anche se l’indennità è stata calcolata sulla base dei costi.

    Gli sconti associativi e gli sconti per la presentazione puntuale e completa dei documenti vengono valutati indipendentemente dalla questione costi/introiti.

  • Le emittenti che fanno parte di un'associazione riconosciuta di organismi di diffusione (radio e TV) beneficiano di uno sconto del 10%,

    a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti.

    • L'associazione sostiene la SUISA e SWISSPERFORM nel loro lavoro
    • L'emittente si impegna per iscritto a rispettare la tariffa e ad attenersi a tutte le disposizioni. Vi rientrano ad esempio:
      • rispetto delle scadenze
      • presentazione completa e puntuale dei dati per il conteggio finale

    Importante:
    lo sconto si applica al singolo programma, non all'intera azienda. Ciò significa che in un gruppo di aziende è possibile che lo sconto venga concesso a un programma, ma non a un altro.

  • Cifra 33.  I jingle, i tappeti musicali ecc. devono essere dichiarati negli elenchi di emissione. In pratica, la SUISA accetta che i contenuti musicali come jingle, loghi sonori ecc. siano dichiarati separatamente dall'elenco di emissione. Inoltre, non ci sono scadenze per l'inoltro.

  • Se un'emittente viola i propri obblighi di informazione, perde il diritto agli sconti.

    Importante: anche in caso di perdita degli sconti, rimangono in vigore gli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 51 LDA. L'emittente deve quindi continuare a trasmettere tutti i dati pertinenti in modo corretto e tempestivo.

    La tariffa comune S (TC S) disciplina chiaramente questa situazione:
    La violazione dell'obbligo di informazione può

    • comportare la perdita di sconti
    • e in aggiunta l'obbligo di indennizzare gli oneri supplementari sostenuti dalle società di gestione.

    Ciò significa che eventuali informazioni mancanti o tardive possono comportare costi aggiuntivi.

  • Cifra 7.1. Le emittenti non soggette alla LRTV e le emittenti che possono essere ricevute anche al di fuori della Svizzera devono ottenere diritti aggiuntivi da Audion. Audion concede la licenza per la riproduzione a fini di diffusione per le emittenti non soggette alla LRTV. I canali non soggetti alla LRTV sono emittenti con scarsa rilevanza giornalistica, ad esempio emittenti musicali pure a bassa distribuzione.

CDs, DVDs, MP3

  • In Svizzera e nel Liechtenstein le opere musicali sono protette per legge fino a 70 anni dopo la morte dell'autrice o dell'autore. Se desiderate registrare o far registrare tali opere protette, dovete ottenere la licenza dalla SUISA.

    Pressoché tutti gli autori e le autrici, sia nazionali che esteri, hanno affidato alla SUISA la gestione dei propri diritti in Svizzera e nel Liechtenstein. Ciò significa che la SUISA, a nome delle persone titolari dei diritti, concede l'autorizzazione a registrare un'opera e riscuote a riguardo un compenso per il diritto d'autore, che trasmette alle autrici/agli autori o agli editori intitolati. Pertanto, se desiderate produrre o far produrre un supporto audio, dovete informare la SUISA.

  • Sì. Per registrare su supporto audio musica protetta dal diritto d'autore per uso non privato, è necessario il consenso dell'autrice/dell'autore o della persona titolare dei diritti, solitamente l'editore. Tale consenso è definito autorizzazione di sincronizzazione.

    Non è consentito utilizzare o riprodurre la musica in assenza di tale autorizzazione. È necessario ottenere l'autorizzazione prima di effettuare la registrazione. Di regola la SUISA non può concedere direttamente tale consenso.

    Non è necessaria alcuna autorizzazione di sincronizzazione se si inserisce musica in registrazioni video esclusivamente per uso privato (ad esempio un video di famiglia).

  • La masterizzazione di CD o DVD è consentita se:

    • il CD o il DVD è destinato esclusivamente all'uso personale oppure
    • il CD o il DVD viene regalato a un familiare o a un amico stretto.

    La masterizzazione non è consentita se:

    • il CD o il DVD è destinato alla vendita senza previa autorizzazione della casa discografica o in assenza di una licenza della SUISA oppure
    • il CD o il DVD viene regalato a estranei.

    Secondo la legge sul diritto d'autore, l'uso gratuito delle opere è consentito solo in ambito privato entro una cerchia ristretta, ossia tra familiari e amici stretti. In questo caso la giurisprudenza è molto rigida: solo chi ha effettivamente un legame con voi rientra in questa categoria.

    Importante: la masterizzazione può essere effettuata solo da voi stessi in qualità di privati.

    È vietato che una fabbrica di stampa o soggetti terzi realizzino le copie a pagamento per voi.

  • In ogni caso, una produzione deve essere dichiarata prima della fabbricazione del supporto audiovisivo.

  • Scaricate la «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e inviate il formulario debitamente compilato alla SUISA. Si prega di notare che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica incaricata dello stampaggio a produrre il supporto sonoro. In mancanza dell'autorizzazione, alla fabbrica non è consentito procedere alla produzione.

  • Se si desidera utilizzare musica per la pubblicità, è necessario il consenso esplicito dell'autrice/autore o dell'editore.

    La SUISA non può impartire direttamente tale consenso, bensì inoltra la vostra richiesta alle persone titolari dei diritti. Poiché tale azione richiede tempo, in seguito alla ricezione del vostro formulario di dichiarazione la SUISA vi informerà dell'impossibilità di produrre supporti audio fino alla ricezione del consenso scritto.

    L'autrice/autore o la casa editrice può richiedere un compenso supplementare per il proprio consenso, che dovrà essere corrisposto in aggiunta all'abituale compenso per i diritti d'autore versato alla SUISA.

  • La musica può essere associata ad altre opere (immagini, dialoghi ecc.) durante la registrazione su supporti audio o utilizzata per scopi esterni, come pubblicità, promozione o pubbliche relazioni contrari alle convinzioni o opinioni dell'autrice o dell'autore.

    Per tutelare i diritti della personalità delle musiciste e dei musicisti, la SUISA concede l'autorizzazione di registrazione solo previo consenso della persona titolare dei diritti, di regola presentando una cosiddetta licenza di sincronizzazione (licenza «sync»).

  • No. Il compenso per il diritto di noleggio non è incluso nel prezzo di acquisto di un DVD o di una videocassetta.

    Ai sensi della legge sul diritto d'autore (art. 13, cpv. 3 LDA), solo le società di gestione come la SUISA possono riscuotere tale compenso.

    Il prezzo delle cassette a noleggio è spesso solitamente più elevato per un diverso motivo: mira infatti a garantire l'esclusività dei nuovi film prima che questi vengano trasmessi in seguito in televisione (gratuitamente).

  • Se possedete un CD in Svizzera o avete acquistato canzoni in uno store online, potete copiare questa musica per uso personale, ad esempio su un lettore MP3 o per l'autoradio. Questo è consentito dalla legge.

    Tuttavia, le autrici/gli autori hanno diritto a un compenso, poiché effettuando una copia privata non dovrete più acquistare un ulteriore CD o un file aggiuntivo, con conseguenti perdite finanziarie per l'autrice o l'autore.

    Tale perdita viene compensata tramite un'indennità sui supporti vergini, che è un sistema semplice ed equo:

    • Il CD o il file con la canzone vi appartiene, ma la musica continua ad appartenere ai suoi inventori e inventrici, ossia alle compositrici/compositori e alle paroliere/parolieri.
    • Il compenso per diritti d'autore non è corrisposto direttamente da consumatori e consumatrici, bensì dai produttori e dagli importatori di supporti di memoria (ad es. smartphone, chiavette USB, dischi rigidi).

    Questi calcolano nel prezzo di vendita i compensi per diritti d'autore proprio come tutti gli altri costi di produzione oltre al margine di guadagno.

  • Questa deduzione è sbagliata perché parte dal presupposto che le tariffe siano fisse, mentre invece le indennità per unità di memoria sono in costante diminuzione. Ad esempio, il compenso di 1 GB nella prima tariffa per i DVD registrabili del 2003 era di 40 centesimi, oggi è di soli 19 centesimi per i DVD riscrivibili e 7 centesimi per i DVD registrabili una volta. Inoltre, l'aumento delle capacità di memoria viene preso in considerazione anche attraverso strutture tariffarie decrescenti: maggiore è la capacità di memoria, più basso è l'importo della tariffa.

    Le tariffe vengono regolarmente rinegoziate con le associazioni degli utenti. Una commissione arbitrale paritetica decide sulla tariffa. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. In ultima istanza decide il Tribunale federale. Nel marzo del 2010, ad esempio, la Commissione arbitrale federale ha approvato una tariffa per la memoria dei telefoni cellulari musicali. A seguito di obiezioni, essa non è ancora entrata in vigore.

Supporti vergini

  • Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati,  anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. 
    Chi vuole realizzare copie del CD o del file musicale da Internet, può farlo senza alcuna limitazione in un contesto privato. Tuttavia, la legge prevede un’indennità sui supporti vergini (CD, DVD, lettori MP3, ecc.) che spetta agli aventi diritto delle opere artistiche copiate.

    Infografica (https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/suisa/FAQ/SUIS_Grafik_LTV_2014_final.jpg)

  • I sistemi DRM (Digital Rights Management) non si sono imposti come previsto, al contrario: in molti ambiti sono stati abbandonati.

    Questo perché

    • i sistemi DRM sono spesso sistemi chiusi, difficilmente compatibili con altri dispositivi o piattaforme
    • causano problemi durante l'archiviazione di contenuti
    • ciò non garantisce agli utenti il libero accesso alle opere
    • i sistemi DRM vanno valutati con occhio critico anche dal punto di vista della protezione della personalità.

    I sistemi DRM non sono riusciti ad affermarsi né nel mondo della musica né in altri settori. Oggi le grandi case discografiche vendono la propria musica per lo più senza sistemi di protezione anticopia su numerose piattaforme.

    Per questi motivi, le società di gestione svizzere rifiutano i sistemi DRM.

    • Le consumatrici e i consumatori devono poter creare liberamente delle copie per l'uso privato.
    • Le autrici e gli autori devono ricevere un compenso equo attraverso un adeguato sistema di remunerazione, ad es. il compenso sui supporti vergini.
  • Su tutti i supporti di memorizzazione possono essere salvati sia dati personali che opere protette dal diritto d'autore.

    Tuttavia, non è né tecnicamente possibile né giuridicamente auspicabile controllare con esattezza chi salva cosa. Per questo motivo il compenso viene riscosso su base forfettaria.

    La quota di dati personali o commerciali viene regolarmente analizzata dalla società di ricerca GfS. Nella strutturazione delle tariffe, tale quota viene detratta dall'importo totale.

    Altrimenti detto: l'indennità per le autrici e gli autori viene riscossa solo sulla quota riguardante i contenuti protetti.

Ripartizione delle entrate

  • Le tariffe della SUISA disciplinano la compensazione dell'utilizzo dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione regola la distribuzione di tali compensi alle persone aventi diritto.

    Per gli utilizzi all'estero (ad es. esecuzioni o trasmissioni) si applicano le regole delle rispettive società di gestione estere.

    Chi riceve denaro dalla ripartizione?
    I compensi vanno a:

    • autrici e autori (ad es. compositrici/compositori, paroliere/parolieri, arrangiatrici/arrangiatori)
    • editori musicali

    in Svizzera e, tramite le società consorelle, anche all'estero

    Tutti gli aventi diritto ricevono un conteggio e il versamento della loro parte.

    Cosa viene ripartito e in che modo?
    Si distingue tra

    • diritti di esecuzione e di trasmissione
    • diritti di riproduzione

    In assenza di un accordo specifico, la SUISA utilizza le chiavi di ripartizione stabilite nel relativo regolamento. In determinati casi è possibile concordare una ripartizione diversa, che tuttavia è consentita solo entro determinati limiti.

    Informazioni dettagliate sulla ripartizione sono disponibili alla seguente pagina: "Ecco come viene ripartito il denaro"

  • La SUISA effettua un conteggio quattro volte all'anno, ossia trimestralmente, per la maggior parte dei compensi.

    Per un numero limitato di settori il conteggio ha luogo solo una volta all'anno.

    Le date esatte dei conteggi sono disponibili qui:  www.suisa.ch – Ripartizione delle entrate

  • Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA deduce da tutte le indennità: 

    • 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA; 
    • 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.

    Queste deduzioni non vengono effettuate per gli utilizzi Audio e Video on demand. 

    Tenuto conto delle spese d'amministrazione supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Restano riservate le disposizioni relative all'imposta alla fonte.

    Informazioni dettagliate sono disponibili alla seguente pagina: "Le deduzioni dei costi della SUISA"

Protezione dei dati

  • La SUISA rispetta la legislazione vigente e tratta i dati personali in modo confidenziale. Può trasmettere informazioni su opere, sulla loro paternità e sui relativi diritti a terzi per l'adempimento del proprio mandato, come la lotta alla pirateria o la promozione della musica (cfr. cifra 5.4 del contratto di gestione).