Risposte alle domande più frequenti

Musica di sottofondo

  • La musica di sottofondo è musica riprodotta in spazi pubblici o a uso commerciale per creare un'atmosfera piacevole.

    Viene impiegata principalmente in:

    • negozi
    • ristoranti, bar
    • sale di ritrovo o d'attesa
    • uffici e postazioni di lavoro
    • come musica d'attesa in linee telefoniche
  • Non sono previste eccezioni per negozi o uffici di piccole dimensioni. Se nel vostro negozio viene riprodotta musica di sottofondo o vengono proiettati film o programmi televisivi, è previsto un compenso conformemente alla tariffa comune 3a (TC 3a).

    Con tale compenso ottenete il diritto di utilizzare l'intero repertorio musicale mondiale a un prezzo molto conveniente.

  • Il denaro proveniente dalla TC 3a (Tariffa comune 3a) viene ripartito tra compositrici/compositori, paroliere/parolieri e interpreti della musica, nonché a produttrici/produttori, sceneggiatrici/sceneggiatori e attrici/attori dei film e delle trasmissioni utilizzati.

    Queste professioniste e questi professionisti creativi sono rappresentati in Svizzera dalle cinque società di gestione ProLitteris, SSA, SUISA, Suissimage e SWISSPERFORM. Poiché la TC 3a è una tariffa comune, riceverete dalla SUISA una sola fattura. Con il pagamento di tale fattura SUISA vengono saldati gli interi diritti di tutte le cinque società.

    Maggiori informazioni sono disponibili nello SUISAblog (in francese): "Comment SUISA répartit-elle les redevances provenant de la musique de fond?

  • Se utilizzate opere o prestazioni musicali per scopi commerciali o pubblici, le compositrici/i compositori, le paroliere/i parolieri e le/gli interpreti musicali nonché le produttrici/i produttori, le sceneggiatrici/gli sceneggiatori o i loro editori hanno diritto per legge a un compenso.

    Dovete corrispondere un compenso conformemente alla tariffa comune 3a (TC 3a) se la vostra azienda soddisfa almeno uno dei seguenti punti:

    • Nel vostro ristorante, negozio o in altri locali aziendali viene riprodotta musica di sottofondo.
    • Nei vostri locali riproducete film, trasmissioni radiofoniche o televisive.
    • Gestite camere per ospiti, appartamenti per le vacanze, camere di pazienti o simili in cui vengono predisposti apparecchi per la riproduzione di film, trasmissioni radiofoniche o televisive.
    • Viene riprodotta musica nel vostro sistema di attesa telefonico.
    • Possedete veicoli aziendali con autoradio
  • I costi secondo la tariffa comune 3a (TC 3a) dipendono dalla superficie aziendale in cui viene trasmessa la musica o vengono riprodotti i film e i programmi televisivi.

    Si applica la seguente regola:

    • Vengono sommate tutte le superfici per ciascuna sede, comprese eventuali camere per gli ospiti.
    • Se un'impresa gestisce più sedi (ad esempio filiali, uffici, stabilimenti), la remunerazione deve essere corrisposta separatamente per ciascuna sede.

    Tutti i prezzi e i dettagli sono descritti nella tariffa TC 3a.

    Per la «music on hold» (musica d'attesa) è determinante il numero di linee formalmente attive (collegamenti telefonici).

  • Se nella vostra azienda utilizzate musica o contenuti audiovisivi, dovete rivolgervi direttamente alla SUISA. Il modo più semplice è online su:
    www.suisa.ch/3a

    Nell'ambito del nostro piano di copertura del mercato, contattiamo anche direttamente le aziende. Se utilizzate musica senza la necessaria autorizzazione della SUISA, il compenso può essere raddoppiato.

    In caso di dimenticanza della dichiarazione, vi invitiamo a contattarci immediatamente. Emetteremo quindi una fattura a posteriori per l'utilizzo non dichiarato.

    Suggerimento: presentando la dichiarazione sul portale clienti SUISA ricevete il 5% di sconto sulla fattura.

  • No, non è previsto alcun esonero dall'obbligo di compenso.

    Per legge, chi utilizza opere musicali o audiovisive a fini commerciali o pubblici, deve corrispondere un compenso alle persone titolari dei diritti. Tale obbligo è sancito dalla legge e il compenso è disciplinato nel quadro della rispettiva tariffa.

    Le autrici, gli autori e le altre persone titolari dei diritti hanno diritto per legge a un compenso per l'utilizzo delle proprie opere.

  • No, la musica live è soggetta ad altre tariffe. Così come esistono diversi tipi di utilizzo della musica, si applicano anche tariffe differenti, ognuna in linea con l'utilizzo effettivo.

    Per la musica dal vivo, quindi, non si applicano le disposizioni della tariffa comune 3a (TC 3a), bensì la tariffa per concerti (TC K) o spettacoli dal vivo (TC H).

    Ulteriore informazione qui:

  • Con l'acquisto del CD è possibile ascoltare la musica in privato, ad esempio a casa o in auto. L'uso al di fuori di questo ambito non è incluso nel prezzo di acquisto del CD. A tal fine è necessario versare un compenso conformemente alla TC 3a.

  • No, salvo diversamente stabilito nell'autorizzazione, di regola la SUISA non richiede un elenco dei programmi.

  • La SUISA invia le fatture per la tariffa comune 3a (TC 3a) una volta all'anno. Di regola, l'autorizzazione ha validità per l'intero anno civile, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

    Nel caso di aziende o appartamenti di vacanza che non utilizzano musica o film tutto l'anno, viene addebitato solo il numero di mesi di effettivo utilizzo.

    Importante: dovrete comunicare alla SUISA eventuali variazioni (ad es. durata dell'utilizzo, ubicazione, superficie) entro il 15 gennaio dell'anno successivo. In assenza di tale notifica, la fattura per il nuovo anno verrà emessa nella stessa misura del precedente.

    In caso di utilizzi una tantum, ad esempio in occasione di fiere o eventi limitati nel tempo, viene emessa una fattura singola per il periodo in questione. I mesi civili parziali vengono calcolati integralmente.

    È previsto un importo minimo pari a un compenso mensile.

  • Comunicate le modifiche entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo sul Portale clienti SUISA all’indirizzo www.suisa.ch/portaleclienti 

    Se non avete ancora pagato la fattura, possiamo annullarla ed emetterne una nuova aggiornata.

    Se avete già pagato la fattura, vi rimborseremo la differenza o la accrediteremo sulla fattura successiva.

  • Il canone che pagate alla SERAFE si basa sulla Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Serve a finanziare i programmi radiofonici e televisivi in Svizzera. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) distribuisce questi fondi alla SRG SSR e ad altre emittenti con mandato di prestazioni affinché possano produrre e trasmettere i loro programmi.

    Le indennità alla SUISA sono qualcosa di diverso: si basano sulla Legge sul diritto d'autore e vengono ripartite ai compositori/alle compositrici, ai parolieri/alle paroliere e agli/alle interpreti della musica, nonché ai produttori/alle produttrici, agli sceneggiatori/alle sceneggiatrici e agli attori/alle attrici dei film e delle trasmissioni.

    Queste persone hanno diritto a un compenso quando le loro opere vengono utilizzate al di fuori dell'ambito privato, ad esempio nei negozi, nei ristoranti, nelle sale d'attesa, negli uffici o nelle attese telefoniche.

  • No, le indennità alla SUISA sono indipendenti dai canoni radiotelevisivi.

    Anche se un'azienda non deve pagare i canoni di ricezione, l’indennità ai sensi della TC 3a è dovuta se vengono riprodotte musiche, film o programmi televisivi al di fuori dell'ambito privato, ad esempio in locali commerciali, ristoranti o uffici.

  • No, l'obbligo di compenso vige anche nel caso di appartamenti o camere degli ospiti affittati commercialmente.

    Se tali locali sono dotati di apparecchi musicali o TV, la locatrice o il locatore è tenuta/o a pagare un compenso in base alla tariffa comune 3a (TC 3a).

  • Sì. Se organizzate una trasmissione pubblica al di fuori dell'ambito privato, necessitate di una licenza da parte della SUISA.

    Il tipo di licenza dipende dalle dimensioni dello schermo.

    1. Diagonale dello schermo inferiore a 3 metri:
    è necessaria una licenza secondo la tariffa comune 3a (TC 3a).

    Se siete già clienti SUISA e disponete di una licenza TC 3a per la riproduzione di trasmissioni televisive nel vostro locale, non dovete fare nulla.

    2. Diagonale dello schermo pari o superiore a 3 metri:
    in questo caso si applica la tariffa comune 3c (TC 3c).

    Per ulteriori informazioni: Public viewing

Compensi per i diritti d'autore in generale

  • L'ammontare del compenso dipende dal tipo di utilizzo della musica. Ad esempio, l'utilizzo della musica in occasione di un concerto prevede un importo più elevato rispetto all'uso della musica come sottofondo in un negozio. Ciò è dovuto al fatto che durante il concerto la musica è al centro dell'attenzione, mentre durante lo shopping la musica è più un sottofondo e riveste un ruolo solo secondario.

    Per avere un'idea approssimativa dell'ammontare dei compensi per l'utilizzo da voi previsto, potete rivolgervi in qualsiasi momento al servizio clienti della SUISA.

    I costi esatti per i diversi tipi di utilizzo sono definiti nelle tariffe ufficiali.
    Panoramica delle tariffe

  • In Svizzera, in conformità alla legge sul diritto d'autore, tutte le società di gestione, quindi anche la SUISA, devono fissare le tariffe per i compensi. Tali tariffe vengono negoziate con le principali associazioni di utenti.

    A seguire, vengono verificate e approvate da un organo indipendente, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). La CAF viene eletta dal Consiglio federale ed è composta su base paritetica, ossia è costituita da rappresentanti di entrambe le parti.

    Una volta approvate dalla CAF, le tariffe vengono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Si garantisce così che i tassi tariffari non siano abusivi.

  • Le tariffe delle società svizzere di gestione come la SUISA devono essere eque e adeguate, come richiede la legge sul diritto d'autore.

    Nel determinare i compensi, la SUISA tiene conto ad esempio dei seguenti aspetti:

    • a quanto ammontano i guadagni derivanti dall'utilizzo della musica o, in alternativa, i relativi costi
    • il genere e il numero di brani musicali utilizzati
    • quanta parte della musica utilizzata è protetta e quanta no

    In generale, il pagamento per l'utilizzo della musica non deve superare il 10% circa del fatturato realizzato (ad esempio i biglietti d'ingresso) o dei costi (ad esempio gli ingaggi).

  • In qualità di organizzatrice/organizzatore devo corrispondere un compenso per diritti d'autore se:

    • non viene richiesto alcun biglietto d'ingresso,
    • la manifestazione non aveva scopo di lucro oppure
    • l'evento è stato addirittura deficitario?

    Sì. Il successo economico di una manifestazione è un fatto che riguarda solo l'organizzatore. I compensi per i diritti d'autore sono da considerare alla scorta di costi fissi, come ad esempio i costi per bevande o luci, e devono essere pagati di conseguenza anche se non si realizza alcun profitto.

    Devo corrispondere un compenso per i diritti d'autore se:

    • si è trattato di una manifestazione di carattere privato oppure
    • si è trattato di una manifestazione di tipo associativo non aperta a tutti?

    Per gli eventi privati non è necessario richiedere autorizzazioni né corrispondere compensi. Tuttavia, il termine «privato» è definito in modo molto restrittivo nell'ambito del diritto d'autore: l'uso si considera «privato» solo se la persona fruisce della musica insieme a familiari o amici stretti.

    Ciò significa che gli eventi di club, associazioni, aziende, unità militari e gruppi analoghi non sono privati, anche se non sono aperte a tutti.

    In caso di dubbi circa la necessità di corrispondere un compenso per la vostra manifestazione, chiedete direttamente alla SUISA.

  • I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.

    Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.

  • Le musiciste e i musicisti ricevono un ingaggio per la propria esibizione, che è una retribuzione per il loro lavoro di interpreti. Questo tuttavia non ripaga in automatico il lavoro creativo di compositrici e compositori o paroliere o parolieri (ossia delle autrici e degli autori) né il lavoro degli editori musicali.

    Interpreti e autrici/autori sono giuridicamente due entità distinte che non devono, ma possono, coincidere. Ciò significa che esistono due persone o gruppi diversi che ricevono la compensazione:

    • le autrici e gli autori ricevono un compenso per l'utilizzo delle proprie opere
    • le e gli interpreti ricevono un ingaggio per l'interpretazione

    Entrambi i soggetti hanno quindi diritto a una propria retribuzione.

  • Sì. Se l'interprete è anche compositore, paroliere o arrangiatore (autore) e membro della SUISA, egli ha ceduto i suoi diritti d'autore alla SUISA affinché possa rivendicarne i diritti d'autore. Ciò significa che non è più titolare di tali diritti e che quindi non è più autorizzato a regolare i conti con l'organizzatore. È importante capire che un musicista sul palco (=interprete) è spesso anche l'autore in unione personale, ma l'interprete e l'autore sono sue persone giuridicamente diverse. 

  • No. Dovete, tuttavia, in ogni caso inviare alla SUISA l'elenco dettagliato e completo di tutte le opere per la verifica. Se i musicisti hanno utilizzato esclusivamente della musica non protetta, chiaramente non dovrete pagare alcun compenso.

  • Sì. Dovete inoltrare alla SUISA un elenco del repertorio per tutti gli artisti. La SUISA è autorizzata a richiedere un compenso anche per gli autori che sono membri di una società di gestione collettiva straniera. Se l'autore non ha ceduto i suoi diritti a nessuna società, è tenuto a indennizzarlo individualmente. Non sussiste alcun obbligo di corresponsione di indennità per le opere eseguite in versione non arrangiata se l'autore è scomparso da 70 anni o più.  

  • La SUISA può intraprendere un'azione legale nei vostri confronti, se non dichiarate una manifestazione e/o non pagate alcun compenso. Può anche richiedere un supplemento del 100% se non si dichiara una manifestazione nemmeno dopo un sollecito. Se il rifiuto di pagamento è reiterato, la SUISA può pronunciare un divieto di musica e proibire l'uso pubblico della musica.

  • andres.pfister@suisa.chLa SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link: https://pws.suisa.ch

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale

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