Risposte alle domande più frequenti nell'area online
Online in generale
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Grundsätzlich muss jede Nutzung von Musik in Videos der SUISA gemeldet werden – unabhängig davon, ob das Video online veröffentlicht, vorgeführt oder verbreitet wird.
Wird das Video ausschliesslich für private Zwecke im engsten Familien- oder Freundeskreis genutzt, benötigen Sie keine Lizenz der SUISA.
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La diffusione di video sui social media necessita di licenza solo se l'utilizzo ha fini commerciali. Di norma, per le utilizzatrici e gli utilizzatori privati non è previsto l'obbligo di licenza. La diffusione su un sito web è invece soggetta a licenza.
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Sì, se si utilizza musica protetta dal diritto d'autore.
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La responsabilità ricade sulle e sugli utenti che caricano o condividono la musica. Dovranno assicurarsi di disporre del permesso di utilizzo della musica e di ottenere e/o acquisire i diritti necessari dai rispettivi titolari.
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Un sito web comprende tutte le pagine web pubblicamente accessibili a un dato indirizzo Internet (dominio) da parte di persone fisiche o giuridiche. Sono inclusi tutti i contenuti, le sottopagine e le funzioni rientranti in tale dominio.
Distinzioni importanti
- Dominio proprio = sito web proprio
Ogni indirizzo Internet indipendente (ad es. www.esempio.ch) è considerato un singolo sito web. Se un soggetto gestisce più domini, ogni nome di dominio viene considerato come un sito web distinto, anche se i domini sono collegati tra loro o correlati a livello di contenuto.
- Profili social media = siti web propri
Anche tutti i profili di social media, ad es. su Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ecc., sono considerati siti web distinti. Ciò significa che un'azienda con un sito web e un profilo Facebook gestisce due siti web indipendenti.
Cosa significa questo per la concessione di licenze:
poiché l'uso della musica in siti web e piattaforme pubbliche è soggetto a licenza, è necessario richiedere una licenza separata per ogni sito web, anche se tutti i profili appartengono alla stessa azienda. Ciò vale sia per i siti web tradizionali che per i social network, se al loro interno è integrata o resa pubblicamente accessibile della musica. - Dominio proprio = sito web proprio
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No. Secondo il diritto svizzero, l'utilizzo nell'Intranet non è considerato uso privato, bensì pubblico.
Dal punto di vista giuridico, la pubblicazione di contenuti protetti, come testi, immagini o video, nell'Intranet equivale a un utilizzo pubblico. Pertanto, tali contenuti devono essere richiesti in licenza secondo le relative condizioni per l'utilizzo online presso la SUISA (musica, video) o per immagini e testi presso ProLitteris.
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Se pubblicate musica in video su Internet, ciò viene considerato come uso pubblico. Per questo motivo, per legge le autrici e gli autori hanno diritto a un compenso, che viene riscosso dalla SUISA e trasferito ai rispettivi autori e autrici.
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In pratica, la persona che ha caricato il video riceve solitamente un ammonimento, in cui viene richiesto di cancellare o far cancellare il video.
In alcuni casi, le case discografiche richiedono un ulteriore risarcimento per la pubblicazione non autorizzata. Alcune piattaforme eliminano tali video in automatico.
Per canzoni famose, a volte l'upload senza licenza è addirittura impedito a livello tecnico.
L'esatta procedura da seguire dipende dal singolo caso, dal fornitore e dal soggetto titolare dei diritti.
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In tal caso occorre indicarci la media dei video pubblicati all'anno. Sulla base di questi dati emetteremo la fattura per l'anno in corso.
Se il numero di video pubblicati nell'anno successivo cambia in misura tale da prevedere l'applicazione di una diversa categoria tariffaria, vi preghiamo di informarci entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno in questione.
È possibile effettuare un adeguamento una volta all'anno. La comunicazione può avvenire tramite il formulario di dichiarazione o per e-mail.
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Sì, anche i video che vengono mostrati esclusivamente nell'Intranet devono essere richiesti in licenza. Secondo il diritto svizzero, l'Intranet non è considerato uso privato, bensì pubblico.
L'obbligo di licenza si applica come per i video pubblicati su siti web o social media.
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Pubblicando 100 video su ciascuno dei vostri canali, ad esempio YouTube, Facebook e il vostro sito web, rendete accessibili nel complesso 300 video.
Al momento della dichiarazione deve essere indicato tale numero complessivo.
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I sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con opere protette dal diritto d’autore. Non si può quindi escludere che opere o parti di opere protette dal diritto d’autore possano comparire in modo riconoscibile in un brano musicale generato dall’IA.
Di conseguenza, la SUISA non può rinunciare alla concessione di licenze finché chi utilizza il materiale non riesce a dimostrare in modo credibile che non vengono violati diritti d’autore.
Audio su internet
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Sì. Se siete le autrici o gli autori della musica e del testo di un'opera musicale, siete voi a stabilire le modalità d'utilizzo dell'opera in questione. Tuttavia, in caso di cessione di determinati diritti, ad es. alla SUISA, si applicano regole particolari:
in qualità di membri SUISA potete pubblicare la vostra musica sul vostro sito web senza dover pagare alcun compenso. Dovete tuttavia dichiarare tale utilizzo alla SUISA, affinché non vi venga emessa una fattura. Utilizzate a tal scopo il formulario online «Dichiarazione: produzione propria degli autori».
Se la vostra opera viene pubblicata su un altro sito web, ad esempio su SoundCloud, FaceBook, YouTube o su un'altra piattaforma, il gestore del sito o la persona che effettua la pubblicazione deve richiedere la licenza alla SUISA. La SUISA ha già in essere un accordo con gran parte delle piattaforme online.
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No, non esiste una regola generale che consenta l'uso gratuito della musica.
Anche se viene menzionato il nome della compositrice o del compositore, ciò non sostituisce una licenza valida di copyright.
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No. Tuttavia, è importante che i metadati della musica indichino correttamente le autrici e gli autori originali.
La SUISA fattura direttamente con i fornitori di servizi digitali come iTunes, Amazon, Spotify e altri.
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Se siete membri della SUISA, dovete dichiarare tutte le vostre composizioni.
Solo così la SUISA può assicurarsi che riceviate un compenso per il download/streaming delle vostre opere.
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Un arrangiamento, definito «opera di seconda mano» nella legge sul diritto d'autore, è la trasformazione di un'opera che raggiunge il necessario livello di creazione e quindi a sua volta è tutelata dal diritto d'autore.
Per la produzione, la pubblicazione e l'utilizzazione di un arrangiamento è sempre necessario il consenso dell'autrice o autore o dell'editore dell'opera arrangiata.
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No, i codici a barre sono necessari solo per la vendita fisica di supporti sonori, ad esempio per la vendita di CD o dischi.
Per la vendita esclusivamente online, ad esempio tramite piattaforme di download o streaming, sono sufficienti i codici ISRC.
Maggiori informazioni sono disponibili nell'articolo «Codes, what codes?» sul sito web della SUISA.
Video/Film online
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I video o siti web con lo stesso contenuto, ma offerti in lingue diverse, vengono considerati un unico video o sito web, a condizione che appaiano sullo stesso dominio.
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La SUISA può assegnare tutti i diritti necessari per la cosiddetta production music.
Vi rientrano:
- diritti di riproduzione
- diritti di messa a disposizione in tutto il mondo (ad esempio su Internet)
- diritti di sincronizzazione (ossia la combinazione di musica e immagini)
- diritti connessi al diritto d'autore
A tale scopo la SUISA ha stipulato contratti con svariati editori di production music.
Per ulteriori informazioni sul nostro sito web: Production Music
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Se utilizzate la production music, chiamata anche library music o mood music, o musica di autrici e autori che hanno stipulato un contratto con la SUISA (solitamente tutti svizzeri), la licenza è valida in tutto il mondo.
Tuttavia, per quanto riguarda il repertorio internazionale (ossia la musica di autrici e autori stranieri), non possiamo fornire alcuna garanzia di validità mondiale per le licenze.
In caso di conflitti con società di gestione estera, la SUISA assume un ruolo di mediatrice e si assicura che sia concordata e coordinata la corretta concessione delle licenze.
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La SUISA concede in licenza la riproduzione (produzione) e la messa a disposizione di produzioni audiovisive. Tuttavia, per la produzione sono necessari ulteriori diritti. . Questi sono da un lato i diritti di sincronizzazione, che di solito sono detenuti dall'editore, e dall'altro i diritti di registrazione, che sono detenuti dalla label. L'ottenimento di questi diritti è generalmente subordinato al versamento di un'adeguata indennità.
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Si tratta di due forme d'uso distinte. La riproduzione è soggetta a vigilanza federale e viene concessa tramite una tariffa. La messa a disposizione non è sotto la vigilanza federale ed è soggetta a regole indipendenti. Entrambe le forme di utilizzo sono usi pubblici ai sensi della legge sul diritto d'autore.
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Fa fede la media dei costi di produzione di tutti i video.
Ossia, dividete il budget di produzione totale per il numero di video prodotti. Il valore medio così ricavato verrà impiegato per il conteggio dei compensi.
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Il compenso è calcolato sulla base:
- del numero di video con musica messi a disposizione online e
- del rispettivo budget di produzione dei video.
Podcast con musica
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No, se i podcast vengono pubblicati solo attraverso piattaforme comuni come Spotify e non sul proprio sito web, è necessario ottenere una licenza solo per la riproduzione (produzione). La SUISA, infatti, concede la licenza per la messa a disposizione della musica direttamente alle piattaforme responsabili.
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Se tutti i podcast prodotti nel semestre di riferimento contengono meno di 24 minuti di musica protetta, l’indennità minima di Fr. 34.20 si applica a tutta la musica. Non appena la durata di 24 minuti viene superata, saranno conteggiati Fr. 1.40 per ogni minuto di musica protetta.
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Non importa se il podcast è orientato al profitto o meno. La musica nei podcast deve sempre essere concessa in licenza.
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No, la sola menzione dei nomi non autorizza l'uso di musica protetta dal diritto d'autore senza una corrispondente licenza.
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No, la SUISA concede la licenza esclusivamente per la musica contenuta nei podcast. Se il podcast non prevede musica, non è necessario dichiararlo alla SUISA.
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Per la produzione di un podcast la licenza va richiesta una sola volta.
La messa a disposizione online, invece, deve essere richiesta in licenza su base continuativa finché il podcast resterà disponibile online. Il conteggio avviene con cadenza semestrale.
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È possibile dichiarare in anticipo una serie di podcast.
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In caso di utilizzo di musica in un podcast è necessario osservare due diritti aggiuntivi.
1. Diritto di sincronizzazione
Questo diritto consente di abbinare la musica con un altro mezzo. Nel caso dei podcast, significa che vengono registrati con sottofondo musicale.
Il diritto di sincronizzazione spetta solitamente all'editore musicale o direttamente all'autrice/autore e non può essere concesso dalla SUISA. L'autorizzazione deve essere richiesta direttamente all'editore o all'autrice/autore.
2. Diritto di protezione affine
Riguarda l'utilizzo di una registrazione ben precisa, ad esempio l'uso di una canzone riprodotta da un CD o da un file MP3.
Di solito tale aspetto è amministrato dal produttore della registrazione (produttore di supporti audio, etichetta o casa discografica). Anche questo diritto deve essere richiesto direttamente al soggetto titolare dei diritti.
In alcuni casi, Audion GmbH può fornire supporto. È un'agenzia indipendente di diritti musicali che si occupa di organizzare e concedere licenze per usi selezionati di registrazioni musicali.
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Se le emittenti radiofoniche o televisive mettono a disposizione sul proprio sito web contenuti già trasmessi in forma di podcast e la loro musica è già stata concessa in licenza ai sensi della tariffa comune S (emittenti private) o della tariffa A (SSR), la produzione e la messa a disposizione online sono in genere già coperte.
Eccezione: podcast in cui la musica è un elemento cardine. Ad esempio:
- contributi specifici su gruppi o artiste e artisti
- reportage su festival o concerti
- special musicali o formati simili
Per tali podcast è necessario in aggiunta ottenere la licenza secondo il modello di licenza «Podcast».
Pubblicità/campagne pubblicitarie
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Chiunque intenda pubblicare o trasmettere una produzione audiovisiva, ad esempio uno spot, un film, un video o una serie, deve dichiararlo alla SUISA.
La dichiarazione può essere effettuata:
- dalla committente/dal committente o dalle fruitrici o fruitori stessi della musica
- oppure da un soggetto incaricato, ad esempio un'agenzia pubblicitaria
La SUISA conferma la dichiarazione per iscritto e assegna il numero corrispondente / i numeri corrispondenti.
La dichiarazione viene effettuata online utilizzando il formulario VN-A (questo link)
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Sì. Dovete prima dichiarare la produzione del video alla SUISA in base alla tariffa VN. A dichiarazione avvenuta riceverete un numero SUISA.
Successivamente, dichiarate la messa a disposizione della campagna pubblicitaria online, indicando il numero SUISA ricevuto.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Campagne pubblicitarie online
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Se lo spot pubblicitario viene riutilizzato senza variazioni, ossia senza modifiche a livello di lunghezza, musica o immagini, è sufficiente inviare una e-mail ad advertising@suisa.ch con tutte le indicazioni circa la riproduzione.
Tuttavia, se lo spot viene modificato, è necessario compilare un nuovo formulario dichiarando lo spot alla SUISA come «spot derivato».
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La SUISA tutela e concede in licenza esclusivamente musica. Affinché uno spot possa essere trasmesso in televisione o online, anche se non contiene musica, deve comunque ricevere un numero SUISA. Solo in questo modo lo spot può essere identificato in modo univoco al momento della messa in onda.
Per tali spot privi di musica la SUISA non emette tuttavia alcuna fattura e non vengono corrisposti compensi per il diritto d'autore.
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Se la produzione non ottiene correttamente la licenza, per legge non può essere trasmessa o riprodotta in streaming.
In questo caso, la musicista o il musicista non riceve un giusto compenso, anche se la sua musica viene utilizzata.
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I film d'immagine hanno lo scopo di presentare un'azienda in una luce positiva e informativa. L'obiettivo è rafforzare la fiducia nel marchio o nell'azienda.
Gli spot pubblicitari, invece, mirano direttamente alla vendita: devono pubblicizzare un prodotto e aumentare il fatturato.
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Sì, anche se il budget media online è esiguo, è necessario ottenere la licenza secondo la tariffa VN.
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Idealmente, i budget pubblicitari devono essere indicati per ogni spot.
La SUISA ammette tuttavia un'eccezione:
- se per più spot è stato incaricato lo stesso compositore o la stessa compositrice per la musica
- e gli spot si differenziano solo, ad esempio, in termini di durata,
è possibile indicare un budget complessivo congiunto («overall budget»).
Questa informazione va riportata nel campo «Annotazioni» del formulario di dichiarazione.
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Vi invitiamo a comunicarci quanto prima il budget pubblicitario.
Se al momento della dichiarazione il budget non è ancora noto, indicatelo nel campo «Annotazioni». Il budget deve essere presentato al più tardi entro 4 mesi dalla dichiarazione.
Importante:
- in mancanza dell'indicazione del budget, la SUISA può procedere a un conteggio stimato vincolante
- eventuali modifiche al budget devono essere comunicate tempestivamente, preferibilmente prima dell'emissione della fattura.
Inviate questi dati unitamente al numero SUISA a: invoice-ad@suisa.ch
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Dipende da caso a caso. Vi invitiamo a segnalare la vostra domanda ad: advertising@suisa.ch
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Sì. Ogni modifica agli spot pubblicitari, che si tratti di immagini, musica, durata o testo, comporta un nuovo numero SUISA.
Se invece lo spot si differenzia solo per la lingua, è sufficiente un solo numero SUISA.
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Tutti gli spot pubblicitari o le produzioni video trasmessi in Svizzera o nel Liechtenstein devono essere dichiarati alla SUISA, a prescindere che siano senza musica, con musica esente da licenza o con production music (chiamata anche «mood music»).
Compilate il formulario di dichiarazione con la massima completezza e precisione possibile affinché la SUISA possa identificare chiaramente l'opera musicale utilizzata.
In merito all'utilizzo di musica «esente da licenza» da Internet:
per i vostri spot prodotti in Svizzera avete utilizzato musica pubblicizzata su determinati siti web come «esente da licenza». Queste piattaforme offrono cataloghi che, in funzione della regione, vengono presentati come liberamente utilizzabili.Attenzione: in base al diritto svizzero e ai contratti stipulati dalla SUISA con i suoi membri e con società partner estere, la SUISA è tenuta a esigere i compensi per i diritti d'autore se:
- le e i titolari dei diritti hanno affidato le proprie opere a una società di gestione come la SUISA e
- le loro opere sono utilizzate pubblicamente da terzi (ad esempio in uno spot pubblicitario).
Se la SUISA gestisce i diritti su queste opere musicali, l'utilizzo non è più automaticamente esente da licenza. Vi consigliamo pertanto di informarvi direttamente sui rispettivi siti web per verificare che le opere da voi utilizzate siano effettivamente esenti da diritti. In molti casi è possibile che non vi siano costi aggiuntivi, dipende tuttavia dallo specifico brano musicale e dai relativi diritti.
Se le vostre produzioni video vengono pubblicate solo sul sito web proprio o sui canali social media della o del cliente, devono essere richiesti in licenza alla SUISA sia i diritti di riproduzione che i diritti di messa a disposizione.
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Nel caso della production music, tutti i diritti necessari sono compresi in un unico importo complessivo.
Ciò significa che l'importo fatturato comprende:
- i diritti di sincronizzazione (collegamento di musica e immagini),
- i diritti master (diritti di registrazione)
- e i diritti d'autore (diritti delle compositrici e dei compositori).
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Non importa da quale fonte provenga la musica.
Se si tratta di un'opera protetta da diritto d'autore e l'utilizzo avviene sul territorio della Svizzera o del Liechtenstein, la musica deve essere concessa in licenza dalla SUISA secondo la tariffa VN.
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Purtroppo non siamo in grado di rispondere a queste richieste.
Per due motivi:
- ogni giorno riceviamo un gran numero di incarichi
- la situazione delle compositrici/dei compositori, degli editori o sub-editori può variare tra la vostra richiesta e la successiva fatturazione.
Tra i compiti della SUISA rientrano in particolare:
- la gestione delle autorizzazioni per l'utilizzo della musica
- il supporto alle musiciste e ai musicisti
- la riscossione e ripartizione delle royalty per il lavoro di compositrici e compositor
Per ulteriori informazioni consultare le tariffe VN a pagina 4 e le condizioni di licenza per le campagne pubblicitarie online.
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La/il committente o l'utilizzatrice/l'utilizzatore della musica, ossia la/il cliente della SUISA, riceve una fattura per l'utilizzo della musica secondo le tariffe vigenti.
Le musiciste e i musicisti membri della SUISA o di una società consorella estera ricevono i loro compensi (royalty) secondo il regolamento di ripartizione della SUISA.
L'ammontare del versamento può variare e dipende da diversi fattori, ad es. dalla tariffa applicabile e dalla rispettiva classe di ripartizione.
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Sono le fruitrici e i fruitori della musica a decidere chi debba ricevere la fattura. La SUISA invia la fattura all'indirizzo indicato nel formulario di dichiarazione.
L'obbligo di pagamento rimane tuttavia sempre in capo alla persona o all'azienda indicata nel formulario come «cliente».
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Il conteggio avviene di regola circa 3 mesi dopo la ricezione del formulario di dichiarazione compilato in ogni sua parte.
Se mancano informazioni importanti, in particolare sul budget pubblicitario, l'elaborazione può subire dei ritardi. Se, nonostante il sollecito, non vengono fornite le informazioni mancanti, la SUISA può effettuare il conteggio in modo vincolante sulla base di una stima.
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No. La rinuncia non è ammessa per gli spot pubblicitari, ma solo per i film.
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Se lo spot viene trasmesso all'estero, occorre contattare la società di diritti d'autore del rispettivo Paese, che è responsabile della concessione delle licenze per quella nazione.
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Se il contenuto e la musica nel bumper sono identici allo spot principale, il bumper viene conteggiato come parte dello stesso spot.
Secondo la tariffa VN, punto 19 si applica quanto segue.
- Se, per un supporto audiovisivo destinato all’utilizzazione in Svizzera, vengono allestite diverse versioni di montaggi, la versione più lunga è determinante per la licenza.
- Tutte le versioni più brevi sono considerate come copie di tale versione principale.
Ciò significa che
- solo la versione più lunga deve essere richiesta in licenza sia per la riproduzione che per la messa a disposizione;
- per tutte le versioni più brevi va richiesta solo licenza per la messa a disposizione.
(Si vedano anche punti 15.3 e 24 della tariffa VN
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Se la musica viene utilizzata pubblicamente è soggetta a licenza, a prescindere dal supporto su cui viene utilizzata.
Poiché resta valida la tariffa PN, gli spot radiofonici devono continuare a essere dichiarati e ne deve essere richiesta la licenza.
Questo vale anche per gli spot riprodotti sui provider dei podcast.
Livestream
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Il live streaming è (di solito) una trasmissione in diretta di manifestazioni musicali o eventi che vengono diffusi in tempo reale su Internet.
In linea di principio, l'indennità è calcolata come percentuale degli introiti. Se non viene generato alcun guadagno, l'indennità si basa sul totale dei costi o viene corrisposto un compenso minimo.Le informazioni e le condizioni di licenza per i live streaming si trovano al seguente link: Live streaming di eventi
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I live streaming non commerciali pubblicati da privati su YouTube e/o Facebook/Instagram non necessitano di licenza da parte della SUISA, poiché esistono accordi diretti tra la SUISA ed entrambe le piattaforme (YouTube e Facebook/Instagram). Non commerciale in questo contesto significa che non viene applicato alcun costo per il live streaming o che non è prodotto da o per un'azienda. La SUISA considera non commerciali anche le campagne di raccolta fondi i cui proventi vengono interamente utilizzati per aiutare i bisognosi, così come le funzioni religiose e le manifestazioni associative, purché non vengano richiesti soldi.
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Sui social media: non appena viene richiesto denaro o se il live streaming viene trasmesso da o per un'azienda.
Sul proprio sito web: ogni volta che viene eseguita musica protetta, sempre. Eccezione: un interprete (ad es. un gruppo musicale) esegue solo musica scritta al 100% da lui stesso («uso personale»).
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Spesso viene notificata la persona titolare dei diritti che ha sollevato obiezione.
In questi casi è consigliabile contattare direttamente la persona o l'organizzazione in questione. Solo così è possibile chiarire il motivo della segnalazione.
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Un live streaming archiviato viene trattato su YouTube come tutti gli altri video caricati. I titolari dei diritti possono rivendicare i contenuti del video («claim») e far comparire così la pubblicità.
I proventi di questa pubblicità vengono condivisi da YouTube con i titolari dei diritti.
Ciò è consentito e può essere evitato solo utilizzando del materiale interamente autoscritto/autoprodotto.
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Dipende: se non si riproduce musica da un supporto sonoro (ad esempio, si trasmettono solo concerti in streaming) si può presumere che lo streaming non venga bloccato. La SUISA è tuttavia responsabile solo dei diritti d'autore e non dei diritti mancanti sulle registrazioni che le label discografiche rappresentano. Quindi, se si riproduce musica da supporti sonori, è necessario contattare anche le label per evitare il blocco.
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Se utilizzate musica in live streaming, è necessaria una licenza per i diritti d'autore secondo le condizioni di licenza live streaming.
Importante:
se riproducete musica da supporti audio comunemente disponibili sul mercato (ad esempio CD, MP3 o musica da piattaforme di streaming), la trasmissione live potrebbe essere bloccata a seconda della piattaforma e dei titolari dei diritti.Suggerimento: ulteriori informazioni sul tema sono disponibili nello SUISAblog (in francese): Informations sur les Livestreams à l’attention des membres SUISA
La registrazioni di concerti in streaming si trova qui: Live streaming di eventi
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- A partire da organo/dal vivo/concerto
a) sui social media: i diritti sono di solito regolati da contratti tra le piattaforme. Non è necessaria una licenza della SUISA.
b) sul proprio sito web: i diritti devono essere ottenuti presso la SUISA secondo le condizioni di licenza live-streaming
- A partire da supporto sonoro
a) sui social media: ci si deve aspettare di essere bloccati (vedi anche domanda 6).
b) sul proprio sito web: oltre ai diritti d'autore, sono necessarie anche le licenze delle label.
- A partire da organo/dal vivo/concerto
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Sì, per la diretta streaming con DJ è necessaria la licenza secondo le condizioni di licenza live streaming.
Importante: solitamente i DJ set contengono registrazioni musicali i cui diritti sono detenuti dalla casa discografica o etichette.
Sui social media molte etichette vietano espressamente la diretta streaming con DJ, motivo per cui spesso vengono bloccate in automatico.
Sul proprio sito web, i diritti di registrazione devono essere richiesti in aggiunta direttamente alle etichette. Senza una licenza si commette una violazione di questi diritti e si può anche essere perseguibili.
Suggerimento:
attualmente l'unica piattaforma che ha stipulato contratti secondo la SUISA con la maggior parte delle grandi etichette per streaming live con DJ è Mixcloud. Pertanto, per andare sul sicuro sul piano legale, è consigliabile trasmettere DJ set in streaming esclusivamente tramite Mixcloud.
Avete altre domande?
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Piattaforme di live streaming
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Altre domande sulle licenze